Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2000, n. 9
Titolo:Norme in materia di consumo di prodotti geneticamente modificati nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 marzo 2000, n. 24)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Tutela dei consumatori

Sommario




Art. 1

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 32, comma 1, della Costituzione e dell'articolo 7 dello Statuto, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana e all'ambiente derivanti dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

Art. 2

1. Per il conseguimento delle finalitŕ di cui all'articolo 1, la Giunta regionale organizza e realizza, all'interno dei propri programmi sull'educazione alimentare e nella divulgazione agricola, campagne di informazione ed educazione del cittadino, dirette in maniera particolare agli operatori agricoli, scolastici e sanitari, sui rischi possibili derivanti dall'introduzione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati nell'alimentazione e nell'ambiente.

Art. 3

1. Nelle more di protocolli e normative comunitarie utili alla valutazione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente, i prodotti contenenti organismi geneticamente modificati non devono essere somministrati nelle attivitŕ di ristorazione collettiva riguardanti le forme scolastiche e prescolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura della regione Marche appartenenti ai Comuni, alle Province, alla Regione, agli altri enti pubblici ed ai soggetti privati convenzionati.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare attraverso la richiesta di apposita certificazione l'assenza di organismi geneticamente modificati.

Art. 4

1. Al fine di favorire la corretta e giusta informazione del cittadino, i soggetti gestori di cui al comma 1 dell'articolo 3, hanno l'obbligo di comunicare agli utenti, attraverso mezzi idonei ed adeguati, la provenienza degli alimenti somministrati.

Art. 5

1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.