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Atto:LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2000, n. 15
Titolo:Modifica alla Legge Regionale 22 giugno 1998, n. 18 "Disciplina delle risorse idriche".
Pubblicazione:( B.U. 02 marzo 2000, n. 24 )
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Difesa del suolo - Risorse idriche - Bonifica
Note:Abrogata dall'art. 13, l.r. 28 dicembre 2011, n. 30.

Sommario




Art. 1

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della l.r. 22 giugno 1998, n. 18 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'Autorità di ambito svolge funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto dei piani di bacino. Le acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici sono da considerarsi una risorsa e riserva strategica della Regione da tutelare e salvaguardare. L'utilizzo di nuove acque sotterranee profonde degli stessi sistemi è consentito per fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi. Tali risorse potranno essere impiegate a regime solo dopo preventive e specifiche indagini e studi finalizzati allo scopo, di durata almeno decennale, che escludano danni ambientali.
2. Tali funzioni riguardano in particolare:
a) l'approvazione del programma pluriennale e, in particolare, del programma degli interventi e del piano finanziario;
b) la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la definizione e realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato;
c) l'adozione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare sulla base della convenzione tipo regionale; la convenzione tipo è conforme a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
d) la scelta delle forme di gestione del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge 142/1990 e successive modificazioni, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I Comuni compresi in ciascun Ambito territoriale ottimale e le Autorità di ambito, secondo le rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo delle esistenti aziende speciali e consortili che gestiscono servizi idrici in base ai criteri di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 36/1994. Per un periodo transitorio di cinque anni, le Autorità di ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato ad aziende speciali consortili o a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente partecipazione pubblica;
e) l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario sulla base di una specifica attività di controllo sulla gestione e sulla qualità del servizio. Per un uso razionale della risorsa acqua vanno privilegiati l'utilizzo di acque di superficie e gli interventi di manutenzione delle reti esistenti;
f) la determinazione, la modulazione e l'aggiornamento delle tariffe prevedendo specifiche agevolazioni per le zone montane in rapporto alle fasce altimetriche e alla marginalità socio-economica;
g) l'approvazione della carta dei servizi.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 18/1998 è inserito il seguente:
"2 bis. Per i territori inclusi nelle Autorità di bacino interregionale istituite ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, le Autorità di ambito promuovono e attuano, con le Autorità di ambito delle altre Province interessate, progetti unitari per la gestione del servizio idrico integrato interessanti tutto il territorio del bacino interregionale.".