Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 3 aprile 2000, n. 26
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo".
Pubblicazione:(B.u.r. 13 aprile 2000, n. 41)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Veterinaria

Sommario




Art. 1

1. All'articolo 2 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:
"3. I Comuni e le Comunità montane provvedono inoltre alla realizzazione e al mantenimento delle strutture finalizzate al ricovero e cura temporanei dei gatti che vivono in libertà, feriti, ammalati o sterilizzati.
4. I Comuni e le Comunità montane per lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente legge possono avvalersi della collaborazione di associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla l.r. 13 aprile 1995, n. 48 o gruppi protezionistici, senza fini di lucro, previa stipula di apposita convenzione. I Comuni e le Comunità montane possono prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità della presente legge.".


Art. 2

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 10/1997, dopo la parola: "devono" sono aggiunte le parole: "essere dotati di box individuali o collettivi con annesse cucce e devono inoltre".
2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 10/1997 è aggiunta la seguente lettera:
"i) idonea recinzione di tutta la struttura.".


Art. 3

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 10/1997 dopo la parola: "box" sono aggiunte le parole: "individuali o collettivi con annesse cucce".
2. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 10/1997, è aggiunta la seguente lettera:
"g) idonea recinzione di tutta la struttura.".


Art. 4

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 10/1997 è sostituita dalla seguente:
"b) il ritiro, le prestazioni sanitarie di pronto soccorso da garantire immediatamente agli animali presso strutture proprie o convenzionate e la successiva consegna presso i canili o i gattili;".

2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 10/1997, le parole: "alla sardigna" sono sostituite con le parole: "in apposito luogo".
3. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 10/1997, è aggiunta la seguente lettera:
"d) gli interventi di sterilizzazione dei cani randagi presenti nei canili o nei rifugi.".

4. All'articolo 5 della l.r. 10/1997 è aggiunto il seguente comma:
"4. Le spese per gli interventi di profilassi, sanitarie, di identificazione e di sterilizzazione sono a carico della AUSL territorialmente competente.".


Art. 5

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 10/1997, la parola: "dieci" è sostituita dalla parola: "trenta".

Art. 6

1. All'articolo 7 della l.r. 10/1997 è aggiunto il seguente comma:
"2. Gli allevatori o detentori a scopo di commercio devono comunicare alla sede nazionale dell'Ente nazionale cinofilo italiano (ENCI) la cessione a terzi dell'animale.".


Art. 7

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 10/1997, le parole: "tra il terzo e il quarto" sono sostituite dalle parole: "tra il quinto ed il settimo".
2. Il comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 10/1997 è sostituito dal seguente:
"7. I servizi veterinari delle AUSL provvedono al passaggio progressivo dal tatuaggio al metodo di controllo elettronico, mediante l'istituzione di una banca dati informatica da realizzare nei termini e con le modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale.".

3. All'articolo 8 della l.r. 10/1997 è aggiunto il seguente comma:
"8. I medici veterinari sono tenuti, nell'esercizio della loro attività professionale, a segnalare all'AUSL di competenza i casi di mancato tatuaggio o la mancata apposizione del codice di identificazione.".


Art. 8

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 10/1997, dopo le parole: "per iscritto" aggiungere le parole: "e controfirmata dal nuovo proprietario".

Art. 9

1. Al comma 8 dell'articolo 10 della l.r. 10/1997, dopo le parole: "dei proprietari o detentori", sono aggiunte le seguenti parole: "La rinuncia alla proprietà o detenzione e il mancato ritiro dai canili non esclude l'addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento sostenute dal Comune, salvo i casi di situazione di disagio socio- economico accertato dal Comune.".

Art. 10

1. All'articolo 13 della l.r. 10/1997 è aggiunto il seguente comma:
"3. Sono riconosciuti validi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina i tatuaggi ENCI applicati ai cani. Nulla è dovuto per l'iscrizione.".


Art. 11

1. L'articolo 14 della l.r. 10/1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Trattamento della popolazione e del randagismo felino)
1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in libertà. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro habitat.
2. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio urbano e non, edificato o non, sia esso pubblico che privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini.
3. Si applicano in quanto compatibili alla popolazione felina e alle strutture per il ricovero della stessa le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; 5, comma 1, lettera c), e comma 3; articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 8; articolo 11. La presenza di colonie di gatti che vivono in libertà presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune, alle Comunità montane e all'AUSL competente che dispone gli accertamenti e i necessari interventi sanitari.
4. Le AUSL provvedono al ritiro, alla cura e alla reimmissione nel loro habitat dei gatti segnalati, previa degenza nei locali appositamente attrezzati messi a disposizione dai Comuni e dalle Comunità montane ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, anche con la collaborazione delle associazioni o gruppi protezionistici.
5. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dai servizi veterinari dell'AUSL competente per territorio secondo programmi e modalità concordati con i Comuni e le associazioni o gruppi di protezione animale. I gatti sterilizzati, identificati con apposito tatuaggio (lettera S) al padiglione auricolare destro, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza. Le colonie di gatti possono essere affidate ad associazioni o gruppi o singoli cittadini nel rispetto delle norme igieniche.".






Art. 12

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 10/1997 è sostituito dal seguente:
"3. I proprietari o detentori di animali di affezione possono ricorrere per controllare le nascite:
a) agli ambulatori veterinari delle società cinofile e delle associazioni di protezione animale, nonché ai medici veterinari libero professionisti a proprie spese;
b) al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, previa corresponsione della tariffa regionale.".

2. All'articolo 15 della l.r. 10/1997 è aggiunto il seguente comma:
"4. Il proprietario che rinuncia a cucciolate può affidarle a strutture pubbliche a condizione della sterilizzazione della fattrice a proprie spese e all'assunzione delle spese per il mantenimento fino a quando le cucciolate medesime non siano state affidate ad altri soggetti.".


Art. 13

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 10/997 le parole: "dell'ENPA" sono soppresse.

Art. 14

1. Le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 10/1997 sono sostituite dalle seguenti:
"b) da lire 200.000 a lire 500.000 per le violazioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 15, comma 4;
c) da lire 300.000 a lire 1.000.000 per le violazioni di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 10;".

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 10/1997, è aggiunta la seguente lettera:
"f) da lire 500.000 a lire 2.000.000 per le violazioni effettuate dalle strutture private agli articoli 3 e 4.".

3. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 10/1997 è sostituito dal seguente:
"3. Gli importi delle sanzioni sono riscossi dai Comuni ed acquisiti al bilancio con destinazione alle finalità della presente legge.".