Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 13 marzo 2001, n. 6
Titolo:Modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 3 marzo 1997, n. 20 concernente norme per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.
Pubblicazione:( B.U. 22 marzo 2001, n. 39 )
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Abrogata dalla l.r. 25 novembre 2013, n. 40.
Ai sensi dell'art. 4 della predetta legge fino alla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali di approvazione dell'intesa tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali abrogate dall’articolo 5 della medesima l.r. 40/2013.

Sommario




Art. 1

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 3 marzo 1997, n. 20 è aggiunto il seguente:
"4. Il Presidente può delegare al Vicepresidente compiti rientranti nell'esercizio delle proprie funzioni".


Art. 2

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 20/1997 è aggiunto il seguente:
"2. Il Consiglio di amministrazione trasmette, altresì, annualmente, alla Giunta regionale della Regione dell'Umbria e alla Giunta regionale della Regione Marche una relazione sull'attività dell'Istituto con particolare riferimento all'efficienza e all'efficacia della gestione, anche ai fini della valutazione dell'operato del Direttore generale.".


Art. 3

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 20/1997 è sostituito dal seguente:
"1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano, con oneri a carico del bilancio dell'Istituto, le seguenti indennità, al lordo delle ritenute di legge:
a) al Presidente un'indennità mensile pari al 50 per cento di quella di Consigliere regionale della Regione dell'Umbria;
b) al Vicepresidente un'indennità mensile pari al 30 per cento di quella di Consigliere regionale della Regione dell'Umbria;
c) ai componenti del Consiglio di amministrazione un'indennità mensile pari al 20 per cento di quella di Consigliere regionale della Regione dell'Umbria.".


Art. 4

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 della l.r. 20/1997 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il Direttore generale è nominato di concerto dalle due Regioni, con decreto del Presidente della Regione dell'Umbria, secondo le modalità previste dalla normativa statale per i Direttori generali delle Aziende sanitarie.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale e rinnovabile.
3. Il compenso del Direttore generale è fissato nel limite massimo di quello previsto per i Direttori generali delle Aziende del servizio sanitario della Regione dell'Umbria.".