Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 11
Titolo:

Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità.

Pubblicazione:( B.U. 01 agosto 2002, n. 87 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 134/2004, si è espressa su questa legge regionale.
Abrogata dall'art. 20, l.r. 7 luglio 2014, n. 16.


Sommario





1. La Regione concorre allo sviluppo della civile e ordinata convivenza nelle città e nel proprio territorio promuovendo e sostenendo, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, l'integrazione delle politiche sociali e territoriali, di competenza della Regione medesima e degli enti locali, con le politiche di contrasto della criminalità, di competenza degli organi statali.



1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale:
a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
b) promuove intese ed accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici nazionali e locali e con le Università delle Marche al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio e di realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nei settori della sicurezza, ivi comprese la sicurezza sul lavoro, la sicurezza ambientale e la sicurezza alimentare;
c) indirizza l'azione regionale ad un utilizzo coordinato delle risorse finanziarie regionali, integrato anche con quelle statali e dell'unione europea;
d) sostiene la progettazione degli interventi degli enti locali, singoli o associati, anche in raccordo con i soggetti sociali interessati finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza;
e) attua progetti sperimentali con gli enti locali, singoli o associati, per la verifica dell'efficacia di modelli di intervento innovativi anche nell'ambito dei protocolli di intesa con le Prefetture in materia di prevenzione della criminalità;
f) favorisce forme di sostegno e di assistenza alle vittime della criminalità;
g) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale regionale e degli enti locali per la creazione di specifiche professionalità;
h) promuove nelle scuole la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla coscienza e al rispetto delle diversità, alla lotta contro la criminalità organizzata, la mafia e i poteri occulti, nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 20 novembre 1995, n. 63;
i) assicura la partecipazione della Regione ad organismi nazionali ed internazionali operanti nel campo di attività della presente legge.

2. Il Consiglio regionale discute annualmente una relazione presentata dal Presidente della Giunta regionale sulle iniziative svolte in attuazione della presente legge, indicando le priorità di intervento per l'anno successivo.
3. Ogni anno viene convocata dal Presidente della Giunta regionale la Conferenza regionale sulla sicurezza, al fine di offrire elementi di valutazione al Consiglio regionale che dovrà definire il piano delle priorità.


1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza.
2. L'Osservatorio è composto da:
a) il Comitato di indirizzo;
b) il Comitato scientifico.

3. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composto da:
a) cinque Consiglieri regionali;
b) i Presidenti delle Province delle Marche;
c) otto Sindaci designati dall'ANCI Marche d'intesa con l'UNCEM Marche e con la Lega regionale delle autonomie e dei poteri locali;
d) i Prefetti della regione o loro delegati;
e) il Procuratore generale della Repubblica;
f) il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del comune capoluogo di regione;
g) il Procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minori;
h) un rappresentante delle Università marchigiane, designato dal Comitato regionale di coordinamento di cui al d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25;
i) un rappresentante designato dagli ordini degli avvocati;
l) il dirigente dell'ufficio scolastico regionale o suo delegato;
m) tre rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali designati dal Comitato economico e sociale di cui all'articolo 13 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46;
n) un rappresentante degli immigrati designato dalla Consulta regionale degli immigrati di cui all'articolo 3 della l.r. 2 marzo 1998, n. 2;
o) un rappresentante dell'ordine degli assistenti sociali;
p) un rappresentante del volontariato sociale designato dalla Consulta regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 13 aprile 1995, n. 48.

4. Il Comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto la legislatura regionale.
5. Il Comitato scientifico è composto da un numero massimo di tre esperti esterni all'amministrazione regionale di qualificata preparazione ed esperienza nel campo delle politiche integrate di sicurezza e di prevenzione dell'illegalità.
6. Il Comitato scientifico è nominato dalla Giunta regionale con la procedura di cui all'articolo 19 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.
7. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Osservatorio regionale si avvale della banca dati operante presso la struttura regionale competente in materia di statistica, della sala operativa unificata permanente operante presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile e del Comitato tecnico per la polizia municipale di cui all'articolo 14 della l.r. 29 ottobre 1988, n. 38.
8. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.


1. Il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 3 avvalendosi del Comitato scientifico:
a) effettua l'analisi della realtà regionale mediante ricerca, acquisizione, conservazione di dati attinenti il settore della sicurezza;
b) promuove attività di studio e ricerca dei sistemi avanzati di sicurezza in campo nazionale e dell'unione europea;
c) formula indirizzi per la presentazione dei progetti da parte degli enti locali, singoli o associati, indicando le priorità di intervento, nonché proposte riguardanti i criteri di valutazione dei progetti stessi;
d) coordina le iniziative locali per la sicurezza con particolare riferimento alla promozione di intese e accordi di collaborazione con gli organi dello Stato;
e) promuove la cooperazione tra le istituzioni pubbliche, le parti sociali, l'associazionismo per una tempestiva analisi dei fenomeni di illegalità e di devianza;
f) cura la redazione e la pubblicazione di un rapporto annuale sullo stato della sicurezza nella regione da presentare in occasione della conferenza sulla sicurezza indetta annualmente dal Presidente della Giunta regionale.



1. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale, determina le priorità, i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti e degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Il finanziamento regionale destinato ai progetti degli enti locali non può superare il 50 per cento della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto ed è comunque concesso per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.
3. Il finanziamento regionale è concesso previo parere del Comitato scientifico.


1. La Regione aderisce al Forum europeo per la sicurezza urbana, associazione internazionale con sede in Parigi, costituita fra Comuni, Province e Regioni d'Europa.
2. I diritti conseguenti all'adesione all'associazione sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale.


1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di euro 206.582,76 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Alla copertura dell'onere derivante si provvede:
a) per l'anno 2002 mediante utilizzazione di quota parte degli stanziamenti previsti a carico della UPB 20801, partita 1;
b) per gli anni 2003 e 2004 mediante utilizzazione della proiezione pluriennale della medesima partita n. 1, UPB 20801.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad iscrivere, in aumento della UPB 10606, la somma di euro 206.582,76 e a modificare il programma operativo annuale 2002 istituendo apposito capitolo con denominazione "Spese per l'attuazione delle politiche di sicurezza e di educazione alla legalità", con gli stanziamenti di competenza e di cassa di euro 206.582,76.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa della UPB 20801 sono ridotti di euro 206.582,76.


1. E' abrogata la l.r. 9 marzo 1998, n. 3.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.