Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 12 maggio 1975, n. 31
Titolo:Provvedimenti per l'agricoltura.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 maggio 1975, n. 24)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

In attuazione dei principi stabiliti nell'art. 2 della legge 7.8.1973, n. 512, sono disposti interventi straordinari volti a favorire:
1) lo sviluppo della meccanizzazione agricola;
2) la realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
3) il potenziamento delle strutture cooperative.


Art. 2

Per finanziare le domande di acquisto di macchine e attrezzature agricole presentate ai sensi dell'art. 12 della legge 27.10.1966, n. 910, è autorizzata la spesa straordinaria di L. 500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1975 quale limite di impegno quinquennale per la concessione di un concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti con istituti ed enti esercenti il credito agrario nella Regione.
L'interesse a carico del beneficiario è stabilito nella stessa misura prevista dal fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'art. 12 della citata legge e successive modificazioni.
Il concorso della Regione è corrisposto per la durata di cinque anni direttamente agli istituti ed enti prescelti dagli interessati.
Le agevolazioni sono concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con priorità per quelle presentate alla data del 31.10.1974 e precedenza ai coltivatori diretti singoli e associati e alle cooperative agricole.
Al fine di favorire lo scambio di servizi e per un più economico impiego delle macchine, i prestiti agevolati possono essere concessi ai coltivatori diretti singoli i quali acquistino le macchine medesime per utilizzarle anche in aziende vicine con essi a tale scopo associate nelle forme di legge.
Le domande, previa istruttoria e parere del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, sono approvate dalla giunta regionale.

Art. 3

Alle cooperative agricole e ai coltivatori diretti associati nelle forme di legge che acquistino macchine di potenza superiore a 80 Hp e relative attrezzature, può essere concesso un ulteriore contributo in conto capitale fino alla misura del 30 per cento della spesa sostenuta.
Per gli interventi previsti nel presente articolo è autorizzata la spesa di L. 300 milioni per l'anno 1974.
Le domande per la concessione del contributo sono presentate all'ispettorato provinciale dell'agricoltura che, previa istruttoria e parere, le trasmette all'assessorato all'agricoltura e foreste per l'approvazione. Ai successivi adempimenti provvede l'ispettorato provinciale competente.

Art. 4

I benefici di cui ai precedenti artt. 2 e 3 non sono cumulabili, per medesime iniziative, con quelli previsti dalle leggi statali.

Art. 5

Allo scopo di promuovere lo sviluppo delle colture orto - frutticole, industriali e portaseme, con riferimento allo sviluppo agricolo di ciascuna zona, è concesso agli imprenditori agricoli singoli o associati un concorso negli interessi sui mutui contratti per opere di miglioramento fondiario anche comuni a più fondi.
Per gli interventi previsti nel presente articolo è autorizzato per l'anno 1975 il limite di impegno ventennale di L. 200 milioni annui.
I mutui agevolati sono concessi sull'intera spesa ritenuta ammissibile per una durata massima di 20 anni.
Le domande sono presentate, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale della Regione, agli uffici agricoli di zona, corredate da una relazione illustrativa dell'azienda, della sua organizzazione e dei risultati economici che si intendono conseguire con le opere programmate, nonché da un progetto di massima.
Per i successivi adempimenti valgono le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 1.6.1974, n. 13.

Art. 6

Le agevolazioni creditizie di cui all'articolo precedente sono concesse anche per le opere di miglioramento fondiario che, a seguito del parere favorevole dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'ispettorato dipartimentale delle foreste, siano state iniziate entro il 31 dicembre 1973 e le cui domande siano state presentate ai sensi delle leggi 27.10.1966, n. 910, e 25.7.1952, n. 991.

Art. 7

E' autorizzata la concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioramento contratti dalle cooperative agricole e loro consorzi:
- per l'acquisto, la realizzazione e l'adeguamento di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- per la realizzazione di strutture fisse per i centri di meccanizzazione con relative attrezzature;
- per impianti per la vendita di prodotti agricolo - alimentari e relative attrezzature.

I mutui di cui al comma precedente sono concessi sull'intera somma ritenuta ammissibile e la durata massima è fino a 20 anni.
Il concorso regionale può essere concesso anche sui mutui contratti per eventuali maggiori oneri sostenuti, stanti le mutate condizioni di mercato, per la realizzazione degli impianti di cui al primo comma, già ammessi a usufruire dei benefici previsti dalle leggi vigenti.
Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse anche all'ente di sviluppo nelle Marche e ai consorzi di bonifica limitatamente per le opere di completamento e di adeguamento degli impianti non ancora trasferiti in proprietà alle cooperative.
Le domande sono presentate, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale della Regione, alla giunta regionale che provvede all'istruttoria e ad acquisire il parere della comunità montana o dell'amministrazione provinciale. Tale parere deve essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, si intende espresso parere favorevole.
La giunta regionale approva l'elenco delle iniziative e il relativo impegno finanziario.
Per gli interventi previsti nel presente articolo è autorizzato per l'anno 1975 un limite di impegno ventennale di L. 300 milioni.

Art. 8

Sono assegnati all'ente di sviluppo nelle Marche, a carico dell'esercizio finanziario 1974:
- L. 300 milioni per integrazione del fondo a garanzia delle fidejussioni rilasciate dall'ente ai sensi delle leggi regionali;
- L. 300 milioni per la valorizzazione e il potenziamento del "centro di macellazione lavorazione carne" in Fermo nel quadro delle iniziative di cui all'art. 6.


Art. 9

Per la concessione dei prestiti, dei mutui e del concorso regionale negli interessi si applicano le norme della legge 5.7.1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni.
I prestiti e i mutui possono essere assistiti dalla garanzia fidejussoria dell'ente di sviluppo nelle Marche, su richiesta motivata dell'istituto mutuante, per la quota non coperta dalla garanzia del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2.6.1961, n. 454. L'interesse praticato da istituti di credito ed enti è determinato ai sensi dell'art. 34 della stessa legge n. 454/1961.
Gli interessi da porre a carico dei beneficiari sono stabiliti nella misura prevista dalla normativa vigente in materia di credito agrario.
Gli aiuti regionali sono concessi, nel rispetto della direttiva Cee del 17.4.1972, n. 159 e delle altre norme comunitarie in materia di aiuti all'agricoltura, agli imprenditori agricoli e con preferenza ai coltivatori diretti e mezzadri singoli o associati e alle cooperative a prevalente partecipazione di coltivatori e mezzadri.

Art. 10

Al pagamento delle spese derivanti dall'applicazione degli artt. 3 e 8 della presente legge si provvede con gli stanziamenti da iscriversi a carico di appositi capitoli da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con le denominazioni e le dotazioni qui appresso indicate:
- "Contributi in capitale per la meccanizzazione" con la dotazione di L. 300 milioni;
- "Finanziamento all'ente di sviluppo nelle Marche per l'integrazione del fondo a garanzia delle fidejussioni e per il potenziamento del frigomacello di Fermo" con una dotazione di L. 600 milioni.

Agli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di L. 900 milioni dello stanziamento del capitolo 2147001 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 utilizzato ai sensi della legge 27.2.1955, n. 64.
Al pagamento delle spese derivanti dall'applicazione degli artt. 2, 5 e 7 della presente legge si provvede, per l'anno 1975, con gli stanziamenti da iscriversi a carico di appositi capitoli da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, con le denominazioni e le dotazioni qui di seguito indicate, e a carico dei capitoli corrispondenti per gli anni successivi:
- "Concorso sui prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole" con la dotazione di L. 500 milioni;
- "Concorso sui mutui ventennali per opere di miglioramento fondiario" con la dotazione di L. 200 milioni;
- "Concorso sui mutui di durata fino a 20 anni, per l'adeguamento, completamento e realizzazione di impianti cooperativi", con la dotazione di L. 300 milioni.

Le annualità da iscriversi a carico del bilancio regionale sono stabilite:
- per gli anni dal 1975 al 1979 in L. 1.000 milioni;
- per gli anni dal 1980 al 1995 in L. 500 milioni.

Agli oneri di cui al comma precedente si fa fronte, per l'anno 1975, con la quota spettante alla Regione Marche sulle assegnazioni della legge 7.8.1973, n. 512 e per gli anni successivi con le quote dei fondi di cui alla legge 16.5.1970, n. 281 e con le assegnazioni specifiche per l'agricoltura di cui al D.L. 24.2.1975, n. 26.
La giunta regionale è autorizzata a istituire, con proprio atto deliberativo, sullo stato di previsione della spesa per l'anno 1975, appositi capitoli aventi le denominazioni e dotazioni indicate nei commi precedenti.