Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2002, n. 19
Titolo:

Modifiche della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 concernente: "Norme ed indirizzi per il settore del commercio".

Pubblicazione:( B.U. 21 ottobre 2002, n. 112 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:

Abrogata dall'art. 100, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.
La Corte costituzionale, con sentenza 176/2004, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario




Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 è sostituito dal seguente:
“2. La Regione riconosce la funzione sociale espletata dalle cooperative costituitesi fra i consumatori, nonché il contributo allo sviluppo del commercio recato dalle imprese esercenti l'attività di rappresentanza e di intermediazione commerciale.”.


Art. 2

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 26/1999 sono soppresse le parole: “misti o”.

Art. 3

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:
“1. Le medie strutture di vendita sono localizzabili nella zona A in base a quanto previsto dall'articolo 9.”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Le grandi strutture di vendita hanno il vincolo di trasferimento o accorpamento di esercizi di medie e grandi dimensioni per una superficie complessiva pari al 30 per cento di quella di vendita globale della grande struttura per la quale è richiesta l'autorizzazione. Gli esercizi trasferibili devono aver esercitato l'attività per almeno tre anni ed essere localizzati nei comuni appartenenti al bacino commerciale sede del nuovo esercizio. In caso di ampliamento di settore merceologico già autorizzato, il trasferimento è calcolato alla sola parte ampliata. Nel caso di modifica di settore merceologico il 30 per cento da trasferire è riferito alla superficie globale.”.


Art. 4

1. L'articolo 7 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 (Parcheggi)
1. La realizzazione delle medie e grandi strutture di vendita è subordinata alla dotazione minima di aree destinate a parcheggio, la cui superficie complessiva è calcolata in base ai parametri previsti dalla Tabella D allegata alla presente legge. Tali parametri sono comprensivi delle aree di parcheggio privato e delle aree di parcheggio pubblico, di cui all'articolo 62, commi 1 e 4, del regolamento edilizio tipo approvato con r.r. 14 settembre 1989, n. 23 e successive modificazioni. Nelle zone classificate B, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, la quantità di aree da destinare a parcheggio pubblico non può essere ridotta alla metà. Nelle zone classificate A i parametri sono quelli stabiliti dalla normativa urbanistica comunale.
2. Ai fini dell'applicazione dei parametri di cui alla Tabella D, per superficie di vendita si intende l'area effettivamente destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e aree coperte comuni, spazi di avancassa.
3. Nelle concessioni edilizie relative alle strutture commerciali di cui al comma 1 sono specificate le superfici destinate a parcheggi privati e quelle destinate a parcheggi pubblici. Le superfici di parcheggio privato comprendono le aree a disposizione dei titolari e dei dipendenti delle strutture commerciali, le aree destinate alle operazioni di carico e scarico delle merci e le aree a disposizione dei clienti. Per quanto concerne la determinazione degli oneri concessori, le superfici di parcheggio privato sono considerate parcheggi pertinenziali ai sensi dell'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.
4. Per gli esercizi già in attività alla data del 24 aprile 1999 i parametri di superficie di parcheggio restano quelli preesistenti, così pure nei casi di subentro, qualora l'attività sia inerente lo stesso settore merceologico. L'adeguamento ai nuovi parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di modifica del settore merceologico e di ampliamento della superficie di vendita per la sola parte ampliata. L'eventuale riduzione dei parametri comporta la riduzione della superficie di vendita o la revoca dell'autorizzazione.
5. Nell'ambito delle medie e grandi strutture commerciali in cui sono presenti attività artigianali e di servizi deve essere assicurata una dotazione di parcheggi a supporto delle predette attività, che si aggiunge a quella prevista dal comma 1 e che è disciplinata dal piano regolatore generale del comune.
6. I parcheggi previsti dal presente articolo sono realizzati in contiguità, anche funzionale, con le strutture commerciali cui ineriscono e possono essere utilizzati da tutti i cittadini; particolari forme di gestione possono essere oggetto di apposita convenzione con il comune per disciplinare, in particolare, i criteri di regolamentazione della sosta, la sua eventuale onerosità e la relativa gestione finanziaria. E' ammessa la realizzazione di parcheggi anche su suoli la cui titolarità sia diversa da quella delle strutture commerciali cui ineriscono, purché i gestori di queste ne abbiano la disponibilità. Le medie e grandi strutture di vendita poste al di fuori dei centri abitati o ai loro margini possono utilizzare parcheggi pubblici messi a loro disposizione dal comune, quando questi non siano utilizzabili dalla popolazione o come parcheggi scambiatori per l'accesso al centro urbano con mezzi collettivi. Il rapporto fra il gestore della struttura ed il comune è disciplinato da apposita convenzione.
7. Le aree destinate a parcheggio possono essere ricavate anche in vani interrati, purché siano assicurate efficaci soluzioni di accesso, illuminazione interna ed aerazione. Sono in ogni caso prescritti percorsi veicolari, aree di parcheggio e stazionamento differenziate per i clienti e per gli approvvigionamenti, gli uffici ed i servizi; alle operazioni di carico e scarico delle merci va riservata un'area dimensionata alle esigenze della struttura e delimitata rispetto alla restante area di parcheggio, in modo da non interferire con la sua utilizzazione. Vanno adottati tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare un'agevole fruizione dei parcheggi e un facile accesso da questi ai punti di vendita, nonché rimosse le eventuali barriere architettoniche presenti. Qualora siano previste tecniche di parcheggio non tradizionali, che consentano di minimizzare le aree necessarie per la manovra, è ammessa una riduzione della superficie complessiva destinata a parcheggi, purché sia assicurata una capienza equivalente in numero di posti macchina. Gli accessi e le uscite dai parcheggi devono essere realizzati in modo da evitare, o ridurre al minimo, le interferenze con il traffico che si svolge sulle strade pubbliche, in particolare nelle ore di punta.
8. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle eventuali diverse disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali, nonché sulle altre norme comunali in materia edilizia. Sono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica approvati entro la data del 24 aprile 1999 e quelle dei piani di lottizzazione convenzionati entro la medesima data.”.


Art. 5

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 26/1999 è inserito il seguente:
“Art. 8 bis (Sospensione del rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita)
1. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita è sospeso fino all'approvazione dei piani di coordinamento territoriale, che stabiliscono, d'intesa con i Comuni, la programmazione riguardante la grande distribuzione con relativa individuazione di zone idonee, anche attraverso la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico riferiti alla grande distribuzione in ambito provinciale di cui all'articolo 8.”.


Art. 6

1. Il numero 2) della lettera a) e il numero 2) della lettera b) del comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 26/1999 sono abrogati.
2. Il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:
“5. Nella zona “A” sono altresì localizzabili strutture formate da un insieme di esercizi con singole superfici di vendita non superiori a 600 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e 900 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, fisicamente divisi tra loro, con ingressi singoli anche se accessibili da corridoi o altri comuni, come di seguito riportato:
a) comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti: M 2 A - M 2 E, medie strutture commerciali del settore alimentare e non alimentare, con superficie di vendita compresa tra 601 e 1.500 mq;
b) comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: M 2 A - M 2 E, medie strutture commerciali del settore alimentare e non alimentare, con superficie di vendita compresa tra 901 e 2.500 mq.”.

3. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r 26/1999 le parole: “qualora si renda impossibile la realizzazione delle prescritte dotazioni di pertinenza” sono sostituite dalle parole: “qualora si renda impossibile la realizzazione delle prescritte dotazioni di parcheggio di pertinenza previste dal piano regolatore generale”.

Art. 7

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 26/1999 è abrogato.

Art. 8

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Trascorso il termine di cui al comma 1, l'interessato può richiedere al Comune se la conferenza sia stata indetta; in caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, l'interessato invia la domanda alla Regione la quale, entro i trenta giorni successivi, indice la conferenza dei servizi.”.


Art. 9

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:
“2. In caso di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentro nell'attività è comunicato al Comune entro sessanta giorni, con indicazione degli estremi dell'autorizzazione interessata e del contratto di cessione d'azienda, nonché del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998. Trascorso tale termine, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 26/1999 sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 2, prorogabile a dodici mesi nel caso si tratti di settore alimentare per permettere all'operatore di acquisire il requisito di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a) del d.lgs. 114/1998.
2 ter. Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di comunicazione del subentro sono sanzionati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998.”.


Art. 10

1. L'articolo 15 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 15 (Orari di vendita)
1. I Comuni regolamentano le deroghe alla chiusura domenicale e festiva in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del d.lgs. 114/1998 e in relazione ai periodi di massimo afflusso turistico secondo quanto previsto dall'articolo 29 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10. Tali deroghe non possono superare il numero massimo di ventiquattro giornate annue, fermo restando l'obbligo di chiusura nei giorni di Capodanno, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio e Natale.
2. I Comuni individuano altresì i giorni o i periodi in cui gli esercenti possono superare il limite delle tredici ore di apertura giornaliera previsto dall'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 114/1998.
3. I Comuni possono superare il limite di cui al comma 1, per un massimo di ulteriori otto giornate, relativamente alle attività commerciali operanti all'interno di:
a) centri storici, come delimitati dal PRG comunale;
b) zone del lungomare, che il Comune individua nell'area compresa tra il mare e la linea ferroviaria e comunque con un limite massimo di metri 300 dalla battigia;
c) comuni montani sotto i 1.000 abitanti;
d) centri e nuclei abitati inferiori a 500 abitanti degli altri comuni montani;
e) comuni inseriti nei parchi e nelle aree protette.
4. I Comuni individuano le deroghe domenicali e festive di concerto con gli altri Comuni limitrofi o dello stesso bacino commerciale.
5. I Comuni, previo parere delle organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, regolamentano gli orari e le deroghe in attuazione di quanto previsto dal presente articolo entro il mese di novembre di ogni anno e inviano copia del regolamento alla Giunta regionale entro il 15 dicembre successivo.
6. Alla violazione delle norme del regolamento comunale di cui al comma 5, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998. In caso la medesima violazione sia commessa due volte nel corso di tre anni solari, il Comune sospende l'attività di vendita per un periodo da cinque a venti giorni.”.


Art. 11

1. L'articolo 16 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 16 (Vendite di liquidazione e vendite di fine stagione)
1. Le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo, per un periodo non eccedente le quattro settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda.
2. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno quindici giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l'inventario delle merci poste in liquidazione.
3. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e in caso di cessazione di attività, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.
4. Nei casi di trasformazione o rinnovo dei locali, al termine del periodo di vendita di liquidazione, è obbligatoria la chiusura dell'esercizio per un periodo di dieci giorni.
5. E' vietato effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre o nei trenta giorni antecedenti il periodo di vendite di fine stagione, fatto salvo il caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale e trasferimento di sede.
6. Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Esse possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno, dal 10 gennaio al 1° marzo e dal 10 luglio al 1° settembre e deve esserne data comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima, specificando la data di inizio e la durata.
7. Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione debbono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta dicitura ed il periodo di svolgimento.
8. Le merci in vendita debbono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.
9. Durante il periodo delle vendite di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate nell'inventario presentato al Comune.
10. Durante la vendita di fine stagione è fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito destinate a tale vendita straordinaria.”.

2. Dopo l'articolo 16 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente:
“Art. 16 bis (Vendite promozionali)
1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.
2. Le vendite promozionali hanno una durata massima di trenta giorni e sono limitate al 30 per cento dei prodotti posti in vendita.
3. L'interessato dà comunicazione al Comune della vendita promozionale almeno cinque giorni prima dell'inizio, specificando i prodotti oggetto della vendita, la data di inizio e la durata, e la percentuale di sconto praticata.
4. Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale.
5. La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il consumatore e deve contenere la data di comunicazione al Comune e la durata della vendita.
6. E' vietato effettuare le vendite promozionali nel mese di dicembre e nei trenta giorni antecedenti alle vendite di liquidazione e di fine stagione, limitatamente agli articoli di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli sportivi, calzature ed articoli in pelle e cuoio, borsetteria, valigeria ed accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento.
7. Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l'indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta.
8. Nel caso di violazione delle norme di cui all'articolo 16 e al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998 e del d.p.r. 6 aprile 2001, n. 218.
9. I commi 3 e 4 non si applicano al settore alimentare.”.


Art. 12

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente:
“1 bis. L'attività di vendita al dettaglio congiunta con l'attività all'ingrosso dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alle norme della presente legge e del d.lgs. 114/1998.”.


Art. 13

1. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 26/1999 dopo le parole: “spostamento dei mercati” sono aggiunte le parole: “e delle fiere.”.
2. Al comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 26/1999 dopo le parole: “relative ai mercati” sono aggiunte le parole: “ed alle fiere”.
3. Dopo il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente:
“7 bis. Nella deliberazione di cui all'articolo 21, i Comuni possono individuare posteggi isolati nell'ambito del proprio territorio.”.


Art. 14

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 26/1999 sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. Per presenze effettive in un mercato o in una fiera si intende il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività.
4 ter. Per presenze di spunta in un mercato o in una fiera si intende il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività.”.


Art. 15

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 26/1999 è sostituita dalla seguente:
“a) la tipologia del mercato o della fiera, specificando il numero dei posteggi;”.

2. La lettera n) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 26/1999 è sostituita dalla seguente:
“n) i posteggi riservati ai produttori agricoli, agli artigiani, ai mestieranti ed alle associazioni senza scopo di lucro;”.

3. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:
“3. Nella deliberazione di cui al comma 1 i Comuni individuano i mercati e le fiere in occasione dei quali i commercianti in sede fissa possono tenere aperti gli esercizi anche per tutta la durata della manifestazione in deroga al rispetto degli orari e all'obbligo di chiusura festiva, nonché le relative aree interessate.”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente:
“3 bis. I Comuni possono aggiungere posteggi riservati ai soggetti svantaggiati in percentuale non superiore al 10 per cento del numero complessivo.”.


Art. 16

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 26/1999 le parole: “Il trasferimento del mercato” sono sostituite dalle parole: “Il trasferimento del mercato o della fiera di cui all'articolo 27, comma 3,”.
2. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:
“4. Qualora si proceda al trasferimento dell'intero mercato o della fiera di cui all'articolo 27, comma 3, in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene tenendo conto dei seguenti dati:
a) anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considera l'anzianità maturata dal cedente;
b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;
c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.”.

3. Le lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 26/1999 sono sostituite dalle seguenti:
“a) anzianità di presenza. Nel caso di subentro, si considera l'anzianità maturata dal cedente;
b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;”.


Art. 17

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 26/1999 è sostituita dalla seguente:
“e) il divieto di cui alla lettera d) non si applica all'istituzione di nuovi mercati nei periodi di deroga all'obbligo di chiusura domenicale;”.

2. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 della lr. 26/1999 dopo le parole: “sono fatti salvi i mercati” sono soppresse le parole: “e le fiere”.
3. Le lettere c) e g) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 26/1999 sono abrogate.

Art. 18

1. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 26/1999 la parola: “sanità” è sostituita dalla parola: “salute”.

Art. 19

1. Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:
“4. In occasione di particolari eventi o riunioni di persone, il Comune può rilasciare anche a coloro che non siano già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, nei limiti dei posteggi appositamente previsti, concessioni od autorizzazioni temporanee valide per i giorni di svolgimento dei predetti eventi e riunioni.”.


Art. 20

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 26/1999 le parole: “con delibera comunale” sono sostituite dalle parole: “dal Comune”.
2. Il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:
“3. L'80 per cento dei posteggi nelle fiere che si svolgono almeno una volta l'anno può essere assegnato, mediante autorizzazione rilasciata sulla base di apposita modulistica regionale per un periodo di dieci anni rinnovabile, agli operatori che vi hanno operato almeno tre anni nell'ultimo quinquennio e che ne fanno richiesta nei modi e nei tempi previsti da apposito bando comunale.”.

3. Le lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 26/1999 sono sostituite dalle seguenti:
“a) maggior numero di presenze effettive nella fiera riferita ad una specifica autorizzazione amministrativa;
b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;”.

4. Al comma 8 dell'articolo 27 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente periodo:
“Dopo la formulazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro o affitto di azienda.”.

5. Al comma 10 dell'articolo 27 della l.r. 26/1999 le parole: “può presentare” sono sostituite dalla parola: “presenta”.
6. La lettera c) del comma 13 dell'articolo 27 della l.r. 26/1999 è sostituita dalla seguente:
“c) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese.”.

7. Dopo il comma 15 dell'articolo 27 della l.r. 26/1999 sono aggiunti i seguenti:
“15 bis. In caso di fiere o mercati concomitanti, l'operatore commerciale può operare anche con la copia autenticata dell'autorizzazione e idonea certificazione comunale dove risulti l'assegnazione del posteggio nella fiera o nel mercato concomitante.
15 ter. Lo scambio consensuale di posteggio all'interno della stessa fiera di cui all'articolo 27, comma 3, è accoglibile ove non contrasti con la normativa in vigore. La domanda di scambio, con allegata scrittura privata registrata, è presentata al Comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.
15 quater. Nessun operatore può esercitare in più di un posteggio contemporaneamente nella stessa fiera, ad esclusione di chi subentra nell'attività di altre aziende già operanti nella stessa fiera con l'autorizzazione di cui al comma 3.”.


Art. 21

1. Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 26/1999 sono soppresse le parole: “o fiera”.
2. Al comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 26/1999 le parole: “punti di vendita” sono sostituite dalle parole: “banchi di vendita”.
3. I commi 5 e 6 dell'articolo 28 della l.r. 26/1999 sono sostituiti dai seguenti:
“5. Presso ogni Comune deve essere disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del comune, contenente il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi medesimi.
6. I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, entro l'orario stabilito dalla deliberazione comunale di cui all'articolo 21, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche sulla base delle seguenti priorità:
a) maggior numero di presenze effettive maturate nel mercato;
b) maggior numero di presenze di spunta maturate nel mercato;
c) anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
d) ulteriori criteri previsti dal Comune.”.

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 28 della l.r. 26/1999 sono inseriti i seguenti:
“6 bis. L'area in concessione di cui al comma 6 non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo.
6 ter. Non è ammesso a partecipare alla spunta l'operatore già titolare di un posteggio nel mercato o nella fiera.”.

5. Alla fine del comma 10 dell'articolo 28 della l.r. 26/1999 sono aggiunte le parole: “nell'apposita modulistica regionale”.
6. Al comma 11 dell'articolo 28 della l.r. 26/1999 sono soppresse le parole: “anche per la spunta,”.
7. Il comma 12 dell'articolo 28 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:
“12. Lo scambio consensuale di posteggio all'interno di uno stesso mercato è accoglibile purché non contrasti con la normativa in vigore. La domanda di scambio, con allegata scrittura privata registrata, è presentata al Comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.”.


Art. 22

1. Nella rubrica dell'articolo 29 della l.r. 26/1999 le parole: “delle concessioni” sono sostituite dalle parole: “dell'autorizzazione”.
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 26/1999 è sostituita dalla seguente:
“a) l'elenco, ripartito per Comune, dei posteggi da assegnare;”.

3. Il numero 2) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:
“2) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;”.

4. Il numero 3) della lettera c) del comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:
“3) richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità all'operatore con minor numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;”.

5. Le lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 26/1999 sono sostituite dalle seguenti:
“a) richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità all'operatore con minor numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;
b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;”.

6. Il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:
“6. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al posteggio, redatta in conformità alla modulistica regionale, è inviata a mezzo raccomandata o presentata a mano al Comune sede del mercato entro il termine fissato dal bando regionale.”.


Art. 23

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:
“1. I Comuni, sentite le organizzazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello provinciale, hanno la facoltà di fissare un canone per la concessione del posteggio.”.


Art. 24

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 26/1999 sono soppresse le parole: “o dal Comune scelto dall'operatore non residente nella regione”.
2. Al comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 26/1999 le parole: “redatta in carta legale” sono sostituite dalle parole: “redatta in conformità alla modulistica regionale”.
3. Il comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:
“5. Ad un soggetto può non essere rilasciata più di un'autorizzazione. Una società di persone può avere tante autorizzazioni quanti sono i soci, nel rispetto dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente; tali soggetti devono essere nominativamente indicati nelle stesse autorizzazioni.”.

4. Il comma 7 dell'articolo 31 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:
“7. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 21, individua le zone interdette al commercio itinerante. E' fatto divieto di interdire al commercio itinerante l'intero territorio comunale. Il commercio itinerante è vietato nell'ambito delle aree adiacenti lo svolgimento del mercato o della fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a km 1 o ad altra distanza eventualmente prevista dal Comune medesimo.”.


Art. 25

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 26/1999 sono aggiunte le parole: “di commercio su aree pubbliche”.
2. Al comma 5 dell'articolo 32 della l.r. 26/1999 le parole: “subingresso entro trenta giorni” sono sostituite dalle parole: “subingresso entro sessanta giorni”.

Art. 26

1. Nella rubrica dell'articolo 33 della l.r. 26/1999 dopo la parola: “revoca” aggiungere le parole: “e sospensione”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 26/1999 dopo le parole: “Nel caso di mercato” sono soppresse le parole: “o fiera”.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 26/1999 le parole: “a tre mesi” sono sostituite dalle parole: “a sei mesi”.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 26/1999 aggiungere il seguente:
“1 bis. L'autorizzazione è sospesa nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico fino alla regolarizzazione degli stessi. Le modalità devono essere previste nella deliberazione comunale di cui all'articolo 21.”.


Art. 27

1. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:
“3. L'operatore commerciale su aree pubbliche che eserciti l'attività in forma itinerante, nonché il produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante possono sostare nello stesso punto per non più di un'ora, oltre la quale devono spostarsi di almeno 500 metri e non possono rioccupare la stessa area nell'arco della giornata. Gli stessi possono sostare nei posteggi isolati nei tempi e nei modi previsti dalla deliberazione comunale di cui all'articolo 21.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 26/1999 dopo le parole: “delle competenti autorità” è soppressa la parola “marittime”.
3. Il comma 7 dell'articolo 34 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:
“7. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito su delega ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230 bis c.c., ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, all'associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e 2554 c.c., ai soggetti titolari di una collaborazione coordinata e continuativa, nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di società di persone regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini della vigilanza sui mercati e sulle fiere, qualora il delegato non sia indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato.”.


Art. 28

1. Il comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:
“2. La Regione predispone la modulistica necessaria per l'attività di commercio su aree pubbliche, compresa l'attività dei produttori agricoli che esercitano su aree pubbliche.”.


Art. 29

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 26/1999 è sostituita dalla seguente:
“b) ai produttori agricoli i quali esercitano la vendita sulle aree pubbliche sulla base della normativa vigente, salvo che per le disposizioni relative alle concessioni di posteggi ed alle soste per l'esercizio delle attività in forma itinerante;”.


Art. 30

1. Al comma 7 dell'articolo 37 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente periodo:
“Nel caso di rinuncia di autorizzazioni rilasciate da Comuni fuori regione, è possibile trascrivere solo le presenze maturate nei mercati e nelle fiere che si svolgono nelle Marche.”.

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 37 della l.r. 26/1999 aggiungere il seguente:
“10 bis. I Comuni procedono al rilascio della nuova autorizzazione per conversione e per subentro agli operatori marchigiani in possesso di titolo autorizzatorio rilasciato da altra Regione la cui normativa regionale non preveda la conversione e il subentro ad operatori non residenti. Le modalità operative per il rilascio della nuova autorizzazione sono predisposte dalla Giunta regionale.”.


Art. 31

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 26/1999, dopo le parole: “presente legge” sono aggiunte le parole: “e ai regolamenti comunali”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 26/1999 aggiungere il seguente:
“1 bis. I Comuni, per la violazione al regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche, possono prevedere sanzioni inferiori a quanto stabilito dagli articoli 22 e 29 del d.lgs. 114/1998.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 26/1999 è abrogato.

Art. 32

1. Dopo l'articolo 41 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente:
“Art. 41 bis (Vigilanza e controllo)
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Comuni, nonché da personale regionale all'uopo incaricato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio.
2. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge o in caso di adozione di atti in violazione delle prescrizioni vincolanti previste dalle leggi, può adottare, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 e previa diffida, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.”.


Art. 33

1. Le Tabelle C e D allegate alla l.r. 26/1999 sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 34

1. La Giunta regionale adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'applicazione, nonché la modulistica relativa e il regolamento-tipo concernente il settore del commercio su aree pubbliche.
2. Qualora non abbiano già provveduto, i Comuni adottano le norme e i criteri di cui all'articolo 12, comma 1, della l.r. 26/1999 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Allegati

Tabella C
(articolo 5, comma 2)






















































































TIPO CLASSE DEI COMUNI   DIMENSIONI (mq)
M1/A-E Comuni superiori a 10.000 abitanti
I e II
251 - : - 900
Comuni inferiori a 10.000 abitanti
III e IV
151 - : - 600
M2/A Comuni superiori a 10.000 abitanti
I e II
901 - : - 2500
Comuni inferiori a 10.000 abitanti
III e IV
601 - : - 1500
M2/E Comuni superiori a 10.000 abitanti
I e II
901 - : - 2500
Comuni inferiori a 10.000 abitanti
III e IV
601 - : - 1500
G1/A Comuni superiori a 10.000 abitanti
I e II
2501 - : - 6000
Comuni inferiori a 10.000 abitanti
III e IV
1501 - : - 3500
G1/E Comuni superiori a 10.000 abitanti
I e II
2501 - : - 6000
Comuni inferiori a 10.000 abitanti
III e IV
1501 - : - 3500
G2/A Comuni superiori a 10.000 abitanti
I e II
oltre 6000
Comuni inferiori a 10.000 abitanti
III e IV
oltre 3500
G2/E Comuni superiori a 10.000 abitanti
I e II
oltre 6000
  Comuni inferiori a 10.000 abitanti
III e IV
oltre 3500

 


 






























































































































































































































































LOCALIZZAZIONE STRUTTURA
TIPO DIMENSIONI (mq) CLASSE DEL COMUNE
I > 40 .000 abitanti
II > 10.000 e < 40.000 abitanti
III > 3.000 e < 10.000 abitanti
IV < 3.000 abitanti
Zone del Comune Zone del Comune Zone del Comune Zone del Comune
A B C/D A B C/D A B C/D A B C/D
M1/A-E 251 -: -900 Si Si Si Si Si Si            
15 1 -: -600             Si Si Si Si Si Si
M2/A 901 -: -2500 Si Si Si Si Si Si            
601 -: -1500             Si Si Si Si Si Si
M2/E 901 -: -2500 Si Si Si Si Si Si            
601 -: -1500             Si Si Si Si Si Si
G1 /A 250 1 -: -60 00 No No Si No No Si            
150 1 -: -35 00             No No Si No No Si
G1 /E 250 1 -: -60 00 No No Si No No Si            
150 1 -: -35 00             No No Si No No Si
G2 /A oltre 6 000 No No Si No No Si            
oltre 3 500             No No No No No No
G2 /E oltre 6 000 No No Si No No Si            
oltre 3 500             No No No No No No

 


 


Tabella D
(articolo 7, comma 1)






























































































































































































































































DISPONIBILITA' DI PARCHEGGI (mq di superficie per mq di vendita)
TIPO DIMENSIONI (mq) CLASSE DEL COMUNE
I > 40.000 a bitanti
II > 10.000 e

< 40.000 abitanti
III > 3.000

e< 10.000 abitanti
IV < 3.000 abitanti
Zone del Comune Zone del Comune Zone del Comune Zone del Comune
A B C/D A B C/D A B C/D A B C/D
rowspan=2 align="center" valign="middle">M1/A-E 25 1 - : -900 - 0,8 0,8 - 0,8 0,8            
151 - : -600             - 0,8 0,8 - 0,8 0,8
rowspan=2 align="center" valign="middle">M2/A 901 - : - 2 500 - 1,5 1,5 - 1,5 1,5            
601 - : - 1 500             - 1,5 1,5 - 1,5 1,5
rowspan=2 align="center" valign="middle">M2/E 901 - : - 2 500 - 1,0 1,0 - 1,0 1,0            
601 - : - 1 500             - 1,0 1,0 - 1,0 1,0
rowspan=2 align="center" valign="middle">G1/A 2501 - : -6000 - - 2,5 - - 2,5            
1501 - : -3500             - - 2,5 - - 2,5
rowspan=2 align="center" valign="middle">G1/E 2501 - : -6000 - - 2,0 - - 2,0            
1501 - : -3500             - - 2,0 - - 2,0
rowspan=2 align="center" valign="middle">G2/A oltre 6000 - - 3,0 - - 3,0            
oltre 3500             - - - - - -
rowspan=2 align="center" valign="middle">G2/E oltre 6000 - - 2,5 - - 2,5            
oltre 3500             - - - - - -