Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 06 novembre 2002, n. 22 |
Titolo: | Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3: "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale". |
Pubblicazione: | ( B.U. 14 novembre 2002, n. 120 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | TURISMO |
Materia: | Agriturismo – Turismo rurale |
Note: | Abrogata dall'art. 49, l.r. 14 novembre 2011, n. 21. |
Sommario
1. Nel primo periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r 3 aprile 2002, n. 3: "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale" dopo le parole: "25 per cento" sono aggiunte le seguenti parole: "per le aziende che praticano agricoltura biologica e offrono spuntini, pasti e bevande esclusivamente biologici, nonché".
2. Nell'ultimo periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3/2002 dopo le parole: "singole o associate" aggiungere le seguenti parole: "o aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della regione".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 3/2002 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Con l'adozione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, le domande di iscrizione all'Elenco regionale degli operatori agrituristici, presentate a norma della l.r. 18 ottobre 1999, n. 27, verranno istruite secondo le procedure indicate dalla presente legge.".