Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 6 novembre 2002, n. 23
Titolo:Modifica delle leggi regionali 17 maggio 1999, n. 10 sul riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali, 25 maggio 1999, n. 13 sulla disciplina regionale della difesa del suolo, 24 dicembre 1998, n. 45 sul riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche e 12 gennaio 2001, n. 2 di modifica ed integrazione della L.R. 45/1998.
Pubblicazione:(B.u.r. 14 novembre 2002, n. 120)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10, è sostituita dalla seguente:
"b) l'intesa con lo Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi compresi i compiti di polizia mineraria;".

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 10/1999 è aggiunta la seguente:
"d bis) la concessione dei contributi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.".

3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 10/1999 è abrogata.

Art. 2

1. La rubrica del Capo VII del Titolo II della l.r. 10/1999 è sostituita dalla seguente: "Turismo e demanio marittimo".
2. Al Capo VII del Titolo II della l.r. 10/1999 prima dell'articolo 30 è inserito il seguente articolo:
"Art. 29 bis (Funzioni della Regione)
1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni relative a zone del mare territoriale per le attività di pesca ed acquacoltura e per le attività scientifiche e produttive correlate alla tutela delle risorse della pesca.".

3. Il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente:
"1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di concessioni relative a zone del mare territoriale per finalità turistiche e ricreative.".

4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 10/1999 è abrogata.

Art. 3

1. L'articolo 45 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 45 (Funzioni della Regione)
1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) il coordinamento delle attività derivanti dalla soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico;
b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali, nonché dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura ed allo sfruttamento dei banchi naturali dei molluschi bivalvi;
c) la classificazione delle acque marino-costiere ed il coordinamento del monitoraggio sul loro stato di qualità sia generale sia in riferimento alla loro specifica destinazione ed all'eutrofizzazione;
d) la classificazione delle acque interne ed il coordinamento del monitoraggio sul loro stato di qualità sia generale sia in riferimento alla loro specifica destinazione;
e) la tutela delle acque destinate al consumo umano, compresa, su proposta delle autorità d'ambito, l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché l'individuazione delle zone di protezione all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda;
f) la definizione dei valori limite di emissione ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258.
2. Per le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).".


Art. 4

1. L'articolo 46 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 46 (Funzioni delle Province)
1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) il monitoraggio della produzione, impiego, diffusione, persistenza nell'ambiente e effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
b) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento e di controllo delle caratteristiche dei corpi idrici non monitorati dalla rete regionale e ritenuti dalle Province di particolare interesse in relazione alle loro particolarità e specificità;
c) l'adozione, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela delle acque, di provvedimenti specifici sugli scarichi e sugli usi delle acque medesime, al fine di mantenere o raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale ed a specifica destinazione previsti dal Piano regionale di tutela delle acque;
d) le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane e delle acque reflue industriali nei corpi idrici superficiali e nel suolo;
e) le autorizzazioni allo scarico degli impianti di depurazione per il tempo necessario al loro avvio, che di norma non può superare dodici mesi. Entro tale periodo l'impianto deve essere collaudato.
2. Per le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la Provincia si avvale di norma dell'ARPAM.".


Art. 5

1. L'articolo 47 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 47 (Funzioni dei Comuni)
1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:
a) il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate, compresi quelli dei nuclei abitativi isolati, nei corpi idrici superficiali e nel suolo, compreso il rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate e dei nuclei abitativi isolati, esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/1999, si intendono autorizzati per un periodo di quattro anni e tacitamente rinnovati ad ogni successiva scadenza; quelli dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 152/1999 si intendono tacitamente rinnovati ad ogni loro scadenza;
b) il rilevamento, la disciplina, il controllo e l'autorizzazione degli scarichi nelle pubbliche fognature;
c) l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione, previo parere della Provincia e dell'Autorità di ambito territoriale ottimale;
d) la ricezione ed il controllo delle comunicazioni relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché delle acque reflue provenienti da aziende agroalimentari e loro assimilate.
2. Per le attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, il Comune si avvale di norma dell'ARPAM.".


Art. 6

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 10/1999 è aggiunto il seguente:
"1 bis.Le funzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 concernono anche l'edilizia scolastica nel rispetto delle competenze attribuite ai Comuni ed alle Province ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23.".


Art. 7

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 10/1999 e la lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 13/1999 sono abrogate.
2. Dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 13/1999 è aggiunta la seguente lettera:
"q bis) la realizzazione delle dighe non ricomprese nell'articolo 91, comma 1, del d.lgs.112/1998.".


Art. 8

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 10/1999 è abrogata.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 13/1999 sono soppresse le parole: "di cui alla l.r. 19/1988, articoli 7 e 8, e al r.d. 1775/1933, articolo 113".

Art. 9

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 10/1999 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nei limiti dei finanziamenti concessi dallo Stato.".


Art. 10

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 77 della l.r. 10/1999 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Sono conferite alle Province le funzioni già attribuite da leggi statali all'ingegnere capo del genio civile, non espressamente riservate ad altri enti.".


Art. 11

1. Le competenze regionali in ordine al rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive atletiche, ciclistiche, di animali o con veicoli a trazione animale, riportate all'articolo 1del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1° agosto 2002, n. 168, sono così attribuite:
a) alla provincia se queste interessano più comuni nell'ambito di una medesima circoscrizione provinciale;
b) alla Regione se esse hanno luogo in comuni appartenenti a differenti circoscrizioni provinciali.

2. I promotori sono pertanto tenuti a richiedere la relativa autorizzazione ai suddetti enti.

Art. 12

1. La lettera l) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 è abrogata.
2. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 12 gennaio 2001, n. 2 è abrogato.
3. Il comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 45/1998 è abrogato.
4. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 45/1998 sono aggiunte le seguenti:
"m) rimborso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati;
n) rimborso alle aziende che svolgono il servizio di trasporto pubblico automobilistico dei contributi previsti dall'articolo 14 della l.r. 12 dicembre 1997, n. 72.".

5. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 45/1998 è sostituita dalla seguente: "e) agevolazioni tariffarie per categorie di utenti socialmente deboli, su appositi titoli di viaggio per i trasporti pubblici di cui all'articolo 5 con rimborso a carico della Regione.".

Art. 13

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettera d), della l.r. 10/1999, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, ivi comprese quelle rilasciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 152/1999 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono valide per quattro anni dalla data del loro rilascio.

Art. 14

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.