Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 12 maggio 2003, n. 7 |
Titolo: | Soppressione del Comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali. Semplificazione del sistema normativo regionale e modificazioni di leggi regionali. |
Pubblicazione: | ( B.U. 15 maggio 2003, n. 44 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Organi regionali |
Sommario
Art. 1 (Abrogazioni di leggi regionali)
Art. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo)
Art. 3 (Soppressione di altri organismi collegiali)
Art. 4 (Disposizioni transitorie)
Art. 5 (Modificazioni di leggi regionali)
Art. 6 (Semplificazioni procedurali e trasparenza)
Allegati
Art. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo)
Art. 3 (Soppressione di altri organismi collegiali)
Art. 4 (Disposizioni transitorie)
Art. 5 (Modificazioni di leggi regionali)
Art. 6 (Semplificazioni procedurali e trasparenza)
Allegati
1. Sono o restano abrogate le disposizioni indicate nell'allegato A alla presente legge.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.
1. Il Comitato regionale di controllo di cui alla l.r. 11 agosto 1994, n. 27 (Organizzazione e funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli Enti locali) così come modificata dalla l.r. 30 luglio 1998, n. 28, è soppresso.
2. Fino al riordino della normativa in materia, i controlli sugli atti degli enti strumentali o comunque dipendenti dalla Regione, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti che amministrano terre civiche già di competenza del Comitato regionale di controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 27/1994 sono esercitati, con le modalità di cui alla medesima l.r. 27/1994, dalle strutture organizzative individuate dalla Giunta regionale. La Giunta individua, altresì, la struttura organizzativa che svolge, anche a fini di garanzia, attività di assistenza e consulenza agli enti locali, con particolare riferimento ai comuni di minor dimensione demografica sugli atti relativi ad appalti, affidamento di servizi e forniture, assunzioni del personale e piante organiche.
3. L'attività prevista al comma 2 può essere richiesta:
a) dal Sindaco, dal Presidente della Provincia o dagli Assessori comunali e provinciali, dai Presidenti dei Consigli comunali e provinciali;
b) dai Consiglieri comunali e provinciali, nella misura di almeno un quinto dei componenti dei rispettivi organi collegiali.
1. Ai fini del contenimento della spesa e della maggiore funzionalità delle procedure, con regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono individuati gli organismi collegiali regionali ritenuti indispensabili per la realizzazione di obiettivi e compiti istituzionali della Regione non altrimenti perseguibili attraverso l'utilizzazione:
a) di strutture regionali;
b) degli organi di consultazione previsti dalla l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) da ultimo modificata dalla l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione);
c) delle conferenze di servizi o dell'intervento, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere la riduzione del numero dei componenti degli organismi collegiali ritenuti indispensabili o la loro sostituzione con organi monocratici, nonché l'adeguamento della loro composizione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27 del d.
lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche).
3. Gli organismi non individuati come indispensabili dal regolamento di cui al comma 1, a decorrere dalla data indicata nel regolamento medesimo, sono soppressi. Il regolamento indica per quali organismi soppressi le relative funzioni vengono esercitate in base ai criteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
4. Il regolamento di cui al comma 1 individua gli organismi collegiali previsti da leggi regionali per lo svolgimento di funzioni conferite agli enti locali, per i quali gli enti locali medesimi, nell'esercizio della potestà regolamentare, possono provvedere al riordino secondo i criteri di cui al comma 2.
5. Il regolamento individua, altresì, gli organismi collegiali, di cui al comma 4, che gli enti locali possono sopprimere e per i quali le relative funzioni possono essere esercitate in base ai criteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c) in quanto compatibili.
6. Le norme delle leggi regionali che disciplinano la composizione ed il funzionamento degli organismi, di cui ai commi 4 e 5, rimangono in vigore fino a diversa regolamentazione degli stessi da parte degli enti locali medesimi.
7. I regolamenti degli Enti locali, di cui ai commi 4 e 5, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
1. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono inoltre abrogate le norme regionali, in esso espressamente individuate, che disciplinano gli organismi collegiali oggetto del regolamento stesso.
3. Il Comitato regionale di controllo continua ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, sino alla costituzione delle strutture regionali ivi previste.
1. La lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 27 gennaio 1993, n. 7 (Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale) introdotta con l'articolo 1, comma 1, della l.r. 10 gennaio 2000, n. 1 è sostituita dalla seguente:
"a bis) dispongano di una propria sede nell'ambito regionale aperta al pubblico per lo svolgimento delle attività statutarie;".
2. L'articolo 3 della l.r. 7/1993 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3 (Contributi regionali)
1. Agli enti, istituzioni ed associazioni iscritti al registro, di cui all'articolo 2, sono concessi contributi per lo svolgimento delle attività e delle iniziative programmate.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. I contributi concessi con la presente legge non sono cumulabili con analoghi interventi finanziari regionali, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6.".
3. L'articolo 4 della l.r. 7/1993 è abrogato
4. Sono abrogati:
a) i Capi I, IV, V e VI e gli articoli 6 e 6 bis della l.r. 27/1994;
b) l'articolo 8, commi 1 e 2, della l.r. 27/1994 così come sostituiti dall'articolo 6 della l.r. 28/1998;
c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11 della l.r. 28/1998.
5. L'articolo 1 della l.r. 6 agosto 1997, n. 52 (Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni e organismi vari) è sostituito dal seguente:
"Articolo 1
1. La presente legge disciplina l'adesione della Regione a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi diversi dalle società commerciali aventi rilievo regionale, nazionale o internazionale. I predetti soggetti non devono avere scopo di lucro e devono svolgere attività di notevole interesse connesse con le finalità regionali.".
6. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 52/1997 è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale determina le modalità per la presentazione delle domande e per lo svolgimento dell'istruttoria.".
7. L'articolo 4 della l.r. 52/1997 è abrogato.
8. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 52/1997 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Almeno ogni tre anni, ai fini di cui all'articolo 2, comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, effettua la revisione delle adesioni adottate ai sensi della presente legge.".
9. L'articolo 13 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è abrogato.
1. Fermi restando i diversi termini di efficacia previsti per gli atti soggetti a pubblicazione o a comunicazione o previsti dagli atti stessi, i decreti dei dirigenti regionali non possono essere eseguiti prima del loro inserimento nel sistema informativo integrato regionale secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Gli elaborati tecnici e le cartografie, allegati ai piani e ai programmi per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, sono depositati presso l'ente che li ha adottati. Il deposito sostituisce la pubblicazione e di esso viene dato avviso nel Bollettino medesimo.
Allegato A
Elenco delle disposizioni abrogate dalla presente legge
1973
l.r. 13 aprile 1973, n. 7
Indennità di presenza, rimborso spese e trattamento di missione spettanti ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni speciali.
(b.u.r. n. 13 del 16 aprile 1973)
l.r. 30 luglio 1973, n. 21
Erogazione di provvidenze turistico alberghiere.
(b.u.r. n. 37 del 30 luglio 1973)
1974
l.r. 30 luglio 1974, n. 17
Interventi straordinari in dipendenza dei provvedimenti restrittivi sulla circolazione stradale diretti a sostenere l'economia dei Comuni e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo che gestiscono direttamente impianti sciistici.
(b.u.r. n. 29 del 31 luglio 1974)
l.r. 11 agosto 1974, n. 21
Contributi per la realizzazione di impianti di stabulazione dei frutti di mare.
(b.u.r. n. 32 del 17 agosto 1974)
l.r. 12 agosto 1974, n. 22
Rifinanziamento per l'esercizio 1974 della legge 30 luglio 1973, n. 21 relativa alla erogazione di provvidenze turistico-alberghiere.
(b.u.r. n. 32 del 17 agosto 1974)
l.r. 5 novembre 1974, n. 32
Modifica della l.r. 30 luglio 1974, n. 17
Interventi straordinari in dipendenza dei provvedimenti restrittivi sulla circolazione stradale diretti a sostenere l'economia dei Comuni e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo che gestiscono direttamente impianti sciistici.
(b.u.r. n. 44 dell'8 novembre 1974)
l.r. 9 dicembre 1974, n. 48
Statuto della Comunità montana delle Alte Valli del Fiastrone, Chienti e Nera - zona I.
(b.u.r. n. 50 del 13 dicembre 1974)
l.r. 30 dicembre 1974, n. 51
Spese per il funzionamento del Comitato tecnico regionale delle Marche della cassa per il credito alle imprese artigiane.
(b.u.r. n. 53 del 31 dicembre 1974)
1975
l.r. 23 gennaio 1975, n. 5
Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione e dell'assistenza tecnica in agricoltura.
(b.u.r. n. 5 del 25 gennaio 1975)
l.r. 27 febbraio 1975, n. 7
Concessione di contributi agli enti locali ed a privati per l'attrezzatura ad uso pubblico delle zone di interesse naturalistico, paesistico e dei parchi urbani.
(b.u.r. n. 10 del 28 febbraio 1975)
l.r. 12 maggio 1975, n. 30
Disciplina dell'assistenza ospedaliera e istituzione del ruolo regionale di assistenza.
(b.u.r. n. 24 del 12 maggio 1975)
1977
l.r. 31 marzo 1977, n. 11
Criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio dei consultori familiari.
(b.u.r. n. 21 del 4 aprile 1977)
l.r. 30 maggio 1977, n. 21
Interventi straordinari per l'agricoltura.
(b.u.r. n. 34 del 3 giugno 1977)
l.r. 23 luglio 1977, n. 29
Finanziamento della propaganda turistica per l'esercizio finanziario 1977.
(b.u.r. n. 44 del 27 luglio 1977)
l.r. 23 agosto 1977, n. 31
Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di caccia e pesca.
(b.u.r. n. 51 del 31 agosto 1977)
l.r. 31 agosto 1977, n. 36
Modificazioni al riparto dei finanziamenti previsti dalla l.r. 22 maggio 1975, n. 44, relativi all'esercizio finanziario 1977.
(b.u.r. n. 52 del 5 settembre 1977)
1979
l.r. 29 gennaio 1979, n.7
Commissioni giudicatrici dei concorsi in materia sanitaria.
(b.u.r. n. 7 del 1° febbraio 1979)
l.r. 7 marzo 1979, n. 10
Integrazione finanziaria dell'articolo 19 della l.r. 30 maggio 1977, n. 21. Interventi per la forestazione.
(b.u.r. n. 15 del 12 marzo 1979)
l.r. 23 novembre 1979, n. 40
Modificazioni ed integrazioni della l.r. 30 maggio 1977, n. 21. Credito di esercizio.
(b.u.r. n. 62 del 24 novembre 1979)
1980
l.r. 24 maggio 1980, n. 39
Qualificazione delle proposte formative degli organismi diversi dagli enti delegati gestori delle attività di formazione professionale.
(b.u.r. n. 48 del 26 maggio 1980)
l.r. 29 maggio 1980, n. 43
Approvazione del programma agricolo regionale 1979/1987 di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.
(b.u.r. n. 50 del 31 maggio 1980)
1981
l.r. 26 marzo 1981, n. 9
Contributi all'Ente autonomo fiera di Ancona per la costruzione e la ristrutturazione di nuovi padiglioni fieristici.
(b.u.r. n. 28 del 26 marzo 1981)
l.r. 15 giugno 1981, n. 14
Approvazione dei bilanci per l'anno 1981 degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione Marche.
(b.u.r. n. 57 del 15 giugno 1981)
l.r. 23 luglio 1981, n. 18
Contributo chilometrico onnicomprensivo in conto esercizio da erogarsi alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di competenza regionale.
(b.u.r. n. 74 del 24 luglio 1981)
l.r. 3 agosto 1981, n. 21
Provvedimenti straordinari per l'assistenza alle famiglie sottoposte a provvedimenti di sfratto.
(b.u.r. n. 79 del 3 agosto 1981)
l.r. 9 novembre 1981, n. 33
Approvazione del bilancio dell'Azienda autonoma di soggiorno di Sarnano per l'anno 1981.
(b.u.r. n. 116 del 12 novembre 1981)
l.r. 11 novembre 1981, n. 35
Convenzione tra la Regione Marche e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli per la collaborazione nell'espletamento delle funzioni ex UMA (Utenti motori agricoli).
(b.u.r. n. 116 del 12 novembre 1981)
1982
l.r. 26 gennaio 1982, n. 4
Approvazione del bilancio di previsione dell'Ente di sviluppo nelle Marche per l'anno 1981.
(b.u.r. n. 12 del 29 gennaio 1982)
l.r. 10 maggio 1982, n. 16
Approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 1982 degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione Marche.
(b.u.r. n. 49 del 13 maggio 1982)
l.r. 21 giugno 1982, n. 20
Approvazione del conto consultivo dell'Ente di sviluppo nelle Marche per l'anno 1980.
(b.u.r. n. 66 del 28 giugno 1982)
l.r. 22 giugno 1982, n. 21
Approvazione dell'assestamento e delle variazioni del bilancio dell'Ente di sviluppo nelle Marche per l'anno 1981.
(b.u.r. n. 66 del 28 giugno 1982)
l.r. 23 giugno 1982, n. 22
Approvazione del bilancio di previsione dell'Ente di sviluppo nelle Marche per l'anno 1982.
(b.u.r. n. 66 del 28 giugno 1982)
l.r. 24 giugno 1982, n. 23
Approvazione dei rendiconti della gestione del bilancio per l'anno 1980 degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo delle Marche.
(b.u.r. n. 66 del 28 giugno 1982)
l.r. 25 giugno 1982, n. 24
Approvazione delle variazioni dei bilanci per l'anno 1981 degli enti turistici della Regione Marche.
(b.u.r. n. 66 del 28 giugno 1982)
l.r. 4 agosto 1982, n. 28
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