Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 novembre 1972, n. 9
Titolo:Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale trasferite o delegate alla Regione dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e per la disciplina delle competenze regionali in materia di edilizia residenziale agevolate e convenzionata.
Pubblicazione:(B.u.r. 1 dicembre 1972, n. 20)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:OPERE PUBBLICHE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

L'esercizio delle funzioni in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione dal D.P.R. 15.1.1972 n. 8, ivi incluse quelle di competenza regionale ai sensi della legge 22.10.1971, n. 865, concernenti la edilizia residenziale agevolata e convenzionata, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 8, è specificatamente regolato dalle norme della presente legge.

Art. 2

Il consiglio regionale esercita le seguenti funzioni di cui all'articolo precedente:
a) approvazione dei programmi regionali, generali e settoriali in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici e edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, ivi inclusa l'indicazione delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare e indicazione dei criteri di ripartizione dei fondi e di localizzazione degli interventi anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 22.10.1971, n. 865;
b) classificazione delle strade regionali e formulazione dei pareri sulla classificazione e declassificazione delle strade statali;
c) formulazione dei pareri di interesse generale, richiesti alla Regione dagli organi competenti dello Stato, sui programmi di competenza dell'azienda nazionale autonoma strade statali (ANAS), sulla tutela, disciplinata e utilizzazione delle acque pubbliche; sugli aggiornamenti e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti; sui provvedimenti di competenza degli organi statali in ordine alla sistemazione idrogeologica e alla conservazione del suolo, nonchè, in generale, sugli interventi di competenza statale concernenti la programmazione che interessano la Regione.


Art. 3

La giunta regionale esercita tutte le altre funzioni amministrative nelle materie disciplinate dalla presente legge.

Art. 4

E' istituito il comitato lavori pubblici regionale con funzioni di consulenza tecnica del consiglio e della giunta, per le materie di rispettiva competenza, di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge.
Il comitato lavori pubblici regionale esplica in materia tutte le funzioni già del consiglio superiore dei lavori pubblici, del comitato tecnico amministrativo e degli organi centrali e periferici del ministero della pubblica istruzione, secondo le vigenti disposizioni di legge statali in materia.

Art. 5

Il comitato di cui all'articolo precedente è presieduto dal presidente della giunta regionale, e, in caso di assenza, dal vicepresidente o da un assessore delegato dal presidente.
Il comitato è composto:
a) da n. 6 esperti, di cui 3 eletti dal consiglio regionale con voto limitato a 2, e 3 nominati dalla giunta regionale;
b) da n. 3 funzionari della Regione, designati dalla giunta, di cui almeno 1 scelto fra i funzionari facenti parte dell'ufficio programma.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Regione designato dalla giunta, senza diritto di voto.

Art. 6

Alle riunioni del comitato, su invito del presidente, possono essere chiamati per fornire pareri, chiarimenti e notizie, funzionari della Regione, di uffici periferici dell'amministrazione statale o di aziende autonome dell'amministrazione statale o di enti pubblici.

Art. 7

Le sedute del comitato sono valide solamente se è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 8

Per i pareri di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2 della presente legge il comitato lavori pubblici regionale può essere convocato dal presidente anche in seduta congiunta con il comitato urbanistico regionale di cui all'art. 4 della legge approvata dal Consiglio regionale in data 28.9.1972.

Art. 9

Gli enti locali possono chiedere di essere sentiti nelle riunioni all'ordine del giorno delle quali sia iscritta la discussione su progetti da essi deliberati.
Tale richiesta va allegata alla documentazione relativa alla deliberazione spedita alla Regione.

Art. 10

Il comitato esprime parere a maggioranza dei presenti.
I membri che sono dissenzienti in tutto o in parte dal parere espresso dalla maggioranza possono chiedere che siano riportate a verbale le ragioni del loro dissenso.
Il parere e i verbali delle riunioni che si riferiscono alla questione relativa debbono essere tempestivamente comunicati alla giunta regionale o all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.
Al momento del voto e ai fini della sua validità non possono essere presenti altre persone che quelle indicate dagli artt. 5, o 5 e 8, nel caso di applicazione dell'art. 8.

Art. 11

Il comitato è convocato dal suo presidente.
Esso deve essere convocato quando lo richieda la giunta ovvero l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.
Le convocazioni debbono essere disposte con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo i casi di urgenza per i quali il termine minimo è di 2 giorni.
Ai membri del comitato, estranei all'amministrazione regionale, è corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di L. 20.000 oltre al rimborso delle spese.

Art. 12

All'onere per il funzionamento del comitato, previsto, per l'anno 1972 in L. 1.000.000, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 1531 che viene istituito nello stato di previsione della spesa con la denominazione "Gettoni di presenza e rimborso delle spese di viaggio ai membri del comitato lavori pubblici regionale" e con una dotazione di L. 1.000.000.
In corrispondenza dell'istituzione del capitolo di cui al comma precedente lo stanziamento del capitolo 2672 "Fondo di riserva per le spese impreviste" è ridotto di pari importo. Per gli anni successivi si provvederà a carico degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti al capitolo 1531.