Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 3 marzo 2004, n. 5
Titolo:

Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche.

Pubblicazione:(B.u.r. 11 marzo 2004, n. 23)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 150/2005, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario





1. La Regione valorizza le risorse genetiche e la specificità ed originalità delle produzioni agricole e agroalimentari del proprio territorio, al fine di assicurare un elevato livello di tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, nonché della qualità dei prodotti e degli interessi dei consumatori.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, in linea con quanto previsto dalle l.r. 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell'agricoltura biologica) e 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano), con la presente legge:
a) disciplina la produzione e la commercializzazione degli organismi geneticamente modificati (OGM), promuovendo tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi per la salute umana e per l'ambiente in applicazione del principio di precauzione;
b) favorisce la produzione e il consumo di prodotti tipici, di qualità e biologici;
c) promuove iniziative di comunicazione e di educazione alimentare sui prodotti tipici di qualità e biologici.

3. La Regione sostiene le iniziative dei Comuni che dichiarino il proprio territorio antitransgenico.


1. Al fine di tutelare i prodotti agricoli e zootecnici, in particolare quelli di qualità regolamentata, non è consentita la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM sull'intero territorio della Regione.
2. La Giunta regionale disciplina le modalità per la distruzione di eventuali colture impiantate difformemente da quanto previsto dal comma 1, nonché le modalità dei controlli relativi alla presenza di OGM nelle sementi.


1. Le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, coadiuvanti, additivi o ingredienti, sono escluse dall'accesso a qualunque tipo di contributo erogato dalla Regione, nonché ai marchi di qualità.
2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da piante geneticamente modificate.


1. In attuazione delle norme comunitarie e statali in materia di etichettatura, i prodotti alimentari contenenti OGM o prodotti derivati, commercializzati nel territorio della Regione, devono indicarne la presenza nell'etichetta apposta su ogni singolo prodotto.
2. I gestori degli esercizi commerciali operanti sul territorio regionale devono esporre i prodotti di cui al comma 1 in appositi e separati contenitori o scaffali, in modo da renderli chiaramente identificabili.


1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 12/2003, riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione delle produzioni agricole e a quelle volte all'individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse geneticamente autoctone, nonché alla relativa creazione varietale basata su geotipi locali o tradizionali di interesse agrario.


1. Delle coltivazioni di piante contenenti OGM deve essere data in ogni caso comunicazione alla Regione almeno trenta giorni prima della data di inizio delle operazioni di semina o trapianto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.


1. Nei servizi di ristorazione collettiva gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati è vietata la somministrazione di prodotti contenenti OGM.
2. I soggetti gestori dei servizi di cui al comma 1 devono verificare, tramite dichiarazione dei fornitori, l'assenza di OGM o di prodotti da essi derivati negli alimenti somministrati.


1. I Comuni realizzano iniziative di comunicazione ed educazione alimentare secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettera c), utilizzando i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 10.


1. Fatta salva la competenza in materia di etichettatura esercitata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) ai sensi della normativa statale vigente, la vigilanza e il controllo sull'applicazione della presente legge sono esercitate dalla Regione e dai Comuni competenti per territorio.


1. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale vigente, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 5.000,00 a euro 10.000,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2;
b) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2;
c) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1.

2. All'applicazione delle sanzioni provvedono i Comuni e le CCIAA competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 9, secondo le disposizioni della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).