Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 9
Titolo:Ulteriori modifiche della L.R. 4 ottobre 1999, n. 26 "Norme e indirizzi per il settore del commercio" e modifica della L.R. 24 luglio 2002, n. 15 "Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione"
Pubblicazione:( B.U. 10 marzo 2005, n. 25 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 100, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Sommario




Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 "Norme ed indirizzi per il settore del commercio", già sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 15 ottobre 2002, n. 19, è sostituito dal seguente:
"2. In caso di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentro nell'attività è comunicato al Comune entro trenta giorni dall'acquisto del titolo, con indicazione degli estremi dell'autorizzazione interessata e del contratto di cessione d'azienda, nonché del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998. Trascorso tale termine, il subentrante non può esercitare l'attività fino alla comunicazione dell'avvenuto subingresso.".


Art. 2

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 26/1999 è aggiunta la seguente:
"c) adozione da parte del Comune delle norme sul procedimento ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita.".


Art. 3

1. L'articolo 15 della l.r. 26/1999, già sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 19/2002, è sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Orari di vendita)
1. I Comuni disciplinano le deroghe alla chiusura domenicale e festiva, le quali non possono superare il numero massimo di ventiquattro giornate annue, elevabili a ventotto previo parere delle organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, fermo restando l'obbligo di chiusura nei giorni di Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio e Natale.
2. I Comuni individuano altresì i giorni o i periodi in cui gli esercenti possono superare il limite delle tredici ore di apertura giornaliera, previsto dall'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 114/1998.
3. Fermo restando l'obbligo di chiusura nei giorni indicati al comma 1, i Comuni possono superare gli ulteriori limiti ivi previsti relativamente alle attività commerciali operanti all'interno di:
a) centri storici, come delimitati dalla zona A del PRG comunale;
b) zone del lungomare, che il comune individua entro il limite massimo di metri duecentocin-quanta dalla battigia;
c) comuni montani sotto i duemilacinquecento abitanti;
d) centri e nuclei abitati inferiori a cinquecento abitanti dei comuni montani diversi da quelli di cui alla lettera c) ;
e) territori situati all'interno dei confini dei parchi o delle aree protette;
f) bacini di cui alla tabella B allegata, limitatamente ai soli Comuni confinanti con altre regioni e per un numero massimo di ulteriori sette giornate annue.
4. I limiti di cui al comma 1 possono altresì essere superati in occasione dello svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo nel territorio comunale.
5. I Comuni individuano le deroghe domenicali e festive di concerto con gli altri Comuni limitrofi o dello stesso bacino commerciale.
6. I Comuni, previo parere delle organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, disciplinano gli orari e le deroghe in attuazione di quanto previsto dal presente articolo entro il mese di novembre di ogni anno e inviano copia del provvedimento adottato alla Giunta regionale entro il 15 dicembre successivo.
7. In caso di violazione delle disposizioni comunali, di cui al comma 6, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998. In caso la medesima violazione sia commessa due volte nel corso di tre anni solari, il Comune sospende l'attività di vendita per un periodo da cinque a venti giorni, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
8. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative, provvede a disciplinare gli orari e le deroghe dei Comuni che non adempiono nei termini a quanto previsto dal comma 6 nel rispetto della procedura stabilita dal comma 2 dell'articolo 41 bis.".


Art. 4

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 26/1999, sostituito dal comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 19/2002, è sostituita dalla seguente:
"b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell'attività da parte dell'acquirente, mentre nel caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell'attività da parte del titolare;".

2. Il comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 26/1999, modificato dal comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 19/2002, è sostituito dal seguente:
"5. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai posteggi di cui all'articolo 27, comma 3, e fino ad un massimo del 40 per cento dei posteggi, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata con le modalità previste dalla deliberazione di cui all'articolo 21, nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considera l'anzianità maturata dal cedente;
b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell'attività da parte dell'acquirente, mentre nel caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell'attività da parte del titolare;
c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.".


Art. 5

1. L'articolo 32 della l.r. 26/1999, già modificato dall'articolo 25 della l.r. 19/2002, è sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Subentro e reintestazione dell'autorizzazione)
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra, purché sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998.
2. Nel caso di operatori con concessione di posteggio, la reintestazione è effettuata dal Comune sede di mercato previa comunicazione del reintestatario con allegata la copia dell'atto di cessione e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.
3. Nel caso di operatori itineranti l'autorizzazione è reintestata dal Comune di residenza del subentrante.
4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente, ad eccezione della data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro trenta giorni, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità. Trascorso tale termine, il subentrante non può esercitare l'attività fino alla comunicazione dell'avvenuto subingresso.
6. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto dei termini di cui al comma 5, prorogabili a dodici mesi nel caso di settore alimentare per l'acquisizione dei requisiti professionali di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 del d.lgs. 114/1998.
7. In caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di comunicazione del subentro, si applica la sanzione prevista dall'articolo 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998.".


Art. 6

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 26/1999, modificato dall'articolo 26 della l.r. 19/2002, è abrogata.

Art. 7

1. Il comma 2 dell'articolo 41 bis della l.r. 26/1999, aggiunto dal comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 19/2002, è sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge o in caso di adozione di atti amministrativi generali o di regolamenti in violazione delle prescrizioni previste dalle leggi, può adottare nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 e previa diffida, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.".


Art. 8

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione) è sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge o in caso di adozione di atti amministrativi generali o di regolamenti in violazione delle prescrizioni previste dalle leggi, può adottare nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 e previa diffida, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.".