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Atto:LEGGE REGIONALE 21 maggio 1975, n. 40
Titolo:Costituzione consorzi tra gli Enti locali per il potenziamento dei servizi sociali e di prevenzione.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 maggio 1975, n. 28)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 24, l.r. 24 aprile 1980, n. 24.

Sommario





La Regione, in conformità ai principi del proprio Statuto in materia di tutela della salute e di realizzazione del pieno sviluppo della personalità nei confronti di tutti i cittadini, attua interventi finanziari, in attesa delle riforme sanitaria e assistenziale, a favore dei comuni, delle province e dei loro consorzi per la costituzione e il potenziamento dei servizi relativi alla medicina e igiene del lavoro, alla lotta contro le malattie sociali di cui al D.P.R. 11.2.1961, n. 249, nonché dei servizi di medicina preventiva specie nel settore della medicina scolastica, di cui al titolo III del D.P.R. 11.2.1961, n. 264, e della tutela della maternità e dell'infanzia.


Per i servizi relativi alla medicina e igiene del lavoro, l'attività dei comuni, province e loro consorzi è diretta alla tutela della integrità psicofisica dei lavoratori negli ambienti di lavoro e si esplica con la prevenzione, la cura e la riabilitazione tenendo conto dei riflessi della nocività dei processi produttivi sugli ambienti di lavoro e sul territorio.
Nell'espletamento di questi servizi i comuni, le province e i loro consorzi operano sentite le organizzazioni sindacali e avvalendosi di enti, istituti, esperti in igiene dell'ambiente di lavoro e di medicina del lavoro o di altre discipline.
La collaborazione di esperti deve avvenire di regola con caratteristiche di interdisciplinarietà.


La costituzione dei consorzi si effettua nei modi previsti dal T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3.3.1934, n. 383 e dal T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265.
La costituzione del consorzio è approvata con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima.
Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è fissata la sede del consorzio.
Lo statuto consortile deve prevedere la rappresentanza delle minoranze negli organi di gestione.


I comuni, le province e i loro consorzi di cui alla presente legge, per l'utilizzazione di servizi, ambulatori, centri o presidi sanitari, possono stipulare convenzioni con enti pubblici o istituti e organismi sanitari e assistenziali.


Nell'ambito della propria circoscrizione, i comuni, le province e i loro consorzi collaborano con gli altri enti, centri e istituzioni operanti nel settore sanitario e sociale, mantenendo il collegamento dei servizi e degli interventi.


L'intervento finanziario della Regione si attua mediante la concessione di contributi per le spese di primo impianto e di gestione dei servizi assistenziali e sanitari di cui alla presente legge.


Per essere ammessi al godimento dei contributi di cui ai precedenti articoli, gli enti e i consorzi interessati debbono inoltrare entro il 30 giugno di ogni anno domanda al presidente della giunta regionale con la precisazione dettagliata della finalità per cui viene chiesto il contributo, accompagnata da relazione tecnica e amministrativa dalla quale risultino in particolare la situazione esistente nel territorio di competenza relativamente ai settori indicati, altre eventuali iniziative in atto di enti pubblici o privati, le convenzioni, il coordinamento e l'inquadramento proposti in attuazione degli artt. 4 e 5 della presente legge.
Dovranno altresì essere precisati l'ammontare del contributo richiesto, il piano di finanziamento preordinato e le relative fonti nonchè la consistenza complessiva e la qualifica del personale da utilizzare, precisando quanto e quale sia già stato messo o da mettere a disposizione degli enti interessati e quale da assumere mediante pubblico concorso.


Il consiglio regionale su proposta della giunta, entro il 30 novembre di ogni anno, definisce il programma annuale degli interventi e determina i criteri di riparto del fondo iscritto nello specifico capitolo di bilancio.
Il presidente della Regione con proprio decreto eroga i contributi ai consorzi nella misura stabilita dalla giunta regionale sentita la commissione competente.


Nell'espletamento dei servizi previsti nell'art. 1 della presente legge dovranno essere utilizzati anche i sanitari e le ostetriche condotte.
In particolare, nel quadro della lotta contro la mortalità infantile e la morbosità ereditaria e congenita, i comuni e i loro consorzi, anche utilizzando i consultori materni e pediatrici dati in uso all'Onmi, i poliambulatori mutualistici e i servizi ospedalieri locali e i Cpa, debbono assicurare visite periodiche alle gestanti e ai neonati e gli accertamenti specialistici necessari.
Per la formazione e l'aggiornamento del personale necessario al funzionamento dei servizi la Regione, nell'ambito del coordinamento delle attività di cui alla presente legge, promuove l'istituzione e lo sviluppo di appositi corsi, con programmi e materie di insegnamento stabiliti dalla giunta regionale sentita la commissione competente.


Ferme restando le disposizioni concernenti l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, i comuni, le province e i loro consorzi sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale entro il mese di febbraio di ogni anno una dettagliata relazione sull'attività svolta.


Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di L. 500 milioni per l'anno 1975 e per ciascuno degli anni successivi.
Tale spesa fa carico al capitolo 1061402 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario con la denominazione "Contributi ai consorzi di enti locali per il potenziamento dei servizi sociali di prevenzione" e con lo stanziamento di L. 500.000.000.
Il capitolo 1147001 "Fondo occorrente per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso" - Spese di parte corrente - è ridotto di pari importo.
Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti al capitolo 1061402 e la spesa sarà fronteggiata con la quota spettante alla Regione sul fondo di cui all'art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281.