Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 14
Titolo:

Ulteriori modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull'organizzazione e sul personale della regione.

Pubblicazione:(B.u.r. 10 marzo 2005, n. 25)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:

Abrogata dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 45, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, fino alla completa costituzione delle strutture previste dalla medesima legge, continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle strutture esistenti contenute nelle leggi abrogate dalla stessa.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 45, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, nelle more dell’adozione degli atti necessari all’attuazione della medesima legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Ai sensi del comma 7 dell'art. 45, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, restano validi i contratti, gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate dalla medesima legge. Continuano altresì ad applicarsi, dopo la data di entrata in vigore della citata legge, gli atti di Giunta regionale adottati ai sensi delle disposizioni previgenti che risultano compatibili con le disposizioni della legge medesima.
Ai sensi del comma 12 dell'art. 45, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, tutti i riferimenti alla l.r. 15 ottobre 2001 n. 20, nonché alle altre disposizioni legislative regionali inerenti all’organizzazione amministrativa abrogate dalla l.r. 18/2021 si intendono alla stessa riferiti.


Sommario





1. L'articolo 28 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), così come modificato dall'articolo 24 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6, dall'articolo 3 della l.r. 12 maggio 2003, n. 8 e dall'articolo 1 della l.r. 13 maggio 2004, n. 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Conferimento di incarichi dirigenziali)
1. Gli incarichi di dirigente di servizio o per posizione di progetto o di funzione sono conferiti con provvedimento della Giunta regionale su proposta del direttore di dipartimento competente; qualora la proposta non sia approvata, il direttore di dipartimento propone un altro nominativo cui affidare l'incarico.
2. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro:
a) della natura e delle caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti da realizzare;
b) delle attitudini, della formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente;
c) dei curricula professionali;
d) dei risultati conseguiti in precedenti incarichi.
3. Fermo restando il vincolo numerico della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui all'articolo 34, comma 2, gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti anche a soggetti esterni all'Amministrazione regionale con contratto a termine di diritto privato, sino al 10 per cento delle posizioni istituite ai sensi degli articoli 9 e 10. Oltre al requisito di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), è richiesta un'esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali attinenti alla posizione da ricoprire ovvero una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza ovvero la provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico è determinato in corrispondenza con quello previsto per le posizioni da ricoprire, secondo quanto previsto dal contratto collettivo per l'area della dirigenza.
4. I dipendenti regionali, ai quali viene conferito un incarico ai sensi del comma 3, sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni tale disposizione è applicabile compatibilmente ai rispettivi ordinamenti.
5. Gli incarichi di dirigente di servizio o per posizioni di progetto o di funzione nell'ambito del dipartimento servizi alla persona e alla comunità, esclusivamente per le materie attinenti alla sanità, possono essere conferiti con le modalità di cui al comma 1, anche a dirigenti di ruolo delle zone territoriali dell'ASUR e delle aziende ospedaliere della regione, in posizione di comando. Il personale incaricato conserva il trattamento economico omnicomprensivo già in godimento nell'azienda di provenienza.
6. Gli incarichi disciplinati dal presente articolo hanno durata non superiore a cinque anni, sono rinnovabili e possono essere anticipatamente revocati, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, con provvedimento motivato, dalla Giunta regionale, su proposta del direttore di dipartimento competente.
7. L'incarico di segretario generale di autorità di bacino è conferito con le modalità previste dall'articolo 7 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13.".



1. Gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, nella legislatura in corso all'entrata in vigore della presente legge, cessano ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della l.r. 20/2001, decorsi sessanta giorni dal conferimento del nuovo incarico di direttore di dipartimento.


1. I termini di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici e dei corsi-concorsi di cui all'articolo 3 della l.r. 8 agosto 1997, n. 54, vigenti alla data del 1° gennaio 2005, sono prorogati di un anno.


1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, l'articolo 1 della l.r. 13 maggio 2004, n. 10 è abrogato.