Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 maggio 1975, n. 42
Titolo:Celebrazione del centenario della nascita di Luigi Einaudi.
Pubblicazione:(B.u.r. 27 maggio 1975, n. 29)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

La Regione Marche, nella ricorrenza del centenario della nascita di Luigi Einaudi e al fine di onorarne la figura e celebrarne l'opera, promuove un programma ufficiale di iniziative con lo scopo di approfondire l'apporto del pensiero e dell'opera dello statista scomparso alla vita politica, al progresso economico, sociale e civile del nostro paese, con particolare riferimento ai temi dello Stato, dell'Europa, delle Regioni, delle autonomie locali, dell'economia e della finanza pubblica.

Art. 2

Per la diffusione e attuazione del programma di cui al precedente articolo, è costituito un "Comitato regionale per la celebrazione del centenario della nascita di Luigi Einaudi". Spettano al consiglio regionale la determinazione del numero, la nomina e la sostituzione dei componenti il comitato.
Del comitato farà parte il presidente della fondazione Einaudi di Torino, presso la quale è depositato il patrimonio bibliografico e archivistico dello statista.
Il presidente della Regione, o un suo delegato presiede il comitato.
Il comitato resta in vita per il tempo strettamente necessario all'attuazione delle finalità della presente legge.

Art. 3

Spetta in particolare al comitato:
a) promuovere ricerche e pubblicazioni sul pensiero e l'opera di Luigi Einaudi con particolare riferimento ai temi dell'Europa, dello Stato, delle Regioni, delle autonomie locali, dell'economia e della finanza pubblica;
b) ogni altra iniziativa ritenuta opportuna e compatibile con l'ammontare del finanziamento concesso dalla legge.

Spetta, infine, al comitato chiedere ai competenti organi regionali l'adozione dei provvedimenti per l'attuazione delle iniziative dallo stesso approvate.

Art. 4

Per la realizzazione delle iniziative, di cui alla presente legge, è stanziata la somma di L. 5 milioni.
Le somme occorrenti per le celebrazioni di cui alla presente legge sono stanziate, per l'anno 1975, a carico di apposito capitolo, da istituirsi nel titolo I - Spese correnti - dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione "Celebrazione del centenario della nascita di Luigi Einaudi" e con la dotazione di L. 5.000.000.
Alla copertura degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante riduzione per L. 5.000.000 del capitolo 1144001 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine".
La giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 il capitolo di cui al comma secondo mediante proprio atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro cinque giorni con la denominazione e la dotazione sopraindicate.