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Atto:LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 19
Titolo:

Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione".

Pubblicazione:(B.U. 11 agosto 2005, n. 72)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:

Abrogata dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, ad eccezione degli artt. 30 e 31.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 45, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, fino alla completa costituzione delle strutture previste dalla medesima legge, continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle strutture esistenti contenute nelle leggi abrogate dalla stessa.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 45, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, nelle more dell’adozione degli atti necessari all’attuazione della medesima legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Ai sensi del comma 7 dell'art. 45, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, restano validi i contratti, gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate dalla medesima legge. Continuano altresì ad applicarsi, dopo la data di entrata in vigore della citata legge, gli atti di Giunta regionale adottati ai sensi delle disposizioni previgenti che risultano compatibili con le disposizioni della legge medesima.
Ai sensi del comma 12 dell'art. 45, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, tutti i riferimenti alla l.r. 15 ottobre 2001 n. 20, nonché alle altre disposizioni legislative regionali inerenti all’organizzazione amministrativa abrogate dalla l.r. 18/2021 si intendono alla stessa riferiti.


Sommario


Art. 1 (Modifica all'articolo 1 della l.r. 20/2001)
Art. 2 (Modifica all'articolo 2 della l.r. 20/2001)
Art. 3 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 20/2001)
Art. 4 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 20/2001)
Art. 5 (Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 20/2001)
Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 20/2001)
Art. 7 (Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 20/2001)
Art. 8 (Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 20/2001)
Art. 9 (Modifica dell'articolo 12 della l.r. 20/2001)
Art. 10 (Inserimento dell'articolo 12 bis alla l.r. 20/2001)
Art. 11 (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 20/2001
Art. 12 (Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 20/2001)
Art. 13 (Inserimento dell'articolo 16 bis alla l.r. 20/2001)
Art. 14 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 20/2001)
Art. 15 (Modifiche all'articolo 18 della l.r. 20/2001)
Art. 16 (Modifica all'articolo 19 della l.r. 20/2001)
Art. 17 (Modifica all'articolo 20 della l.r. 20/2001)
Art. 18 (Modifica all'articolo 21 della l.r. 20/2001)
Art. 19 (Modifiche all'articolo 22 della l.r. 20/2001)
Art. 20 (Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 20/2001)
Art. 21 (Modifica all'articolo 26 della l.r. 20/2001)
Art. 22 (Modifiche all'articolo 27 della l.r. 20/2001)
Art. 23 (Modifiche all'articolo 28 della l.r. 20/2001)
Art. 24 (Modifica all'articolo 29 della l.r. 20/2001)
Art. 25 (Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 20/2001)
Art. 26 (Modifica all'articolo 31 della l.r. 20/2001)
Art. 27 (Modifiche all'articolo 32 della l.r. 20/2001)
Art. 28 (Modifiche all'articolo 33 della l.r. 20/2001)
Art. 29 (Inserimento dell'articolo 38 bis alla l.r. 20/2001)
Art. 30 (Modifica all'articolo 7 della l.r. 14/2003)
Art. 31 (Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 46/1992)
Art. 32 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 33 (Abrogazioni)



1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è aggiunta la seguente:
“h) la migliore utilizzazione delle risorse umane, il rispetto della parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e l’applicazione di condizioni uniformi di trattamento tra lavoratrici e lavoratori.”.



1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“1. L’organizzazione della Giunta regionale si articola in una segreteria generale, in servizi e in posizioni dirigenziali di progetto e di funzione, che operano in modo coordinato, con il metodo della programmazione e sono soggetti all’indirizzo politico-amministrativo del Presidente e della Giunta regionale.”.



1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 20/2001 sono inserite le seguenti:
“b bis) l’istituzione dei servizi, con l’indicazione delle materie di competenza, secondo criteri di omogeneità e di integrazione funzionale;
b ter) l’istituzione delle posizioni dirigenziali di progetto e di funzione;
b quater) l’istituzione delle posizioni non dirigenziali;”.

2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 20/2001 è sostituita dalla seguente:
“c) l’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla segreteria generale, al Gabinetto del Presidente ed ai servizi;”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 20/2001 è inserito il seguente:
“1 bis. I componenti della Giunta regionale concorrono ad assicurare la rispondenza dell’attività dei dirigenti agli obiettivi politico-amministrativi di cui al comma 2 dell’articolo 2.”.

4. Al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 20/2001 le parole “direttore del dipartimento” sono sostituite dalla seguente: “dirigente”.
5. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 20/2001 sono soppresse le parole seguenti: “della struttura organizzativa”.


1. L’articolo 5 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 - (Segreteria generale).
1. La segreteria generale assicura l’esercizio organico ed integrato delle funzioni dei servizi della Giunta regionale.
2. Alla segreteria generale è preposto il segretario generale.
3. Il segretario generale:
a) propone alla Giunta regionale gli atti concernenti:
1) gli obiettivi e le direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione;
2) l’istituzione dei servizi, con l’indicazione delle materie di competenza;
3) l’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla segreteria generale, al Gabinetto del Presidente ed ai servizi;
4) l’individuazione, nell’ambito della segreteria generale, delle posizioni non dirigenziali;
b) definisce gli obiettivi gestionali dei servizi, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), e fornisce le direttive per la loro attuazione;
c) definisce i rapporti e le procedure che richiedono la collaborazione di più servizi, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro;
d) coordina l’attività dei dirigenti dei servizi; esercita, in caso di inerzia, i poteri sostitutivi e ne dà comunicazione ai componenti della Giunta regionale; propone l’adozione delle misure di cui all’articolo 33, comma 5;
e) adotta ogni altro atto necessario ad assicurare l’esercizio organico ed integrato delle funzioni dei servizi della Giunta regionale.”.



1. L’articolo 8 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 8 - (Comitato di direzione).
1. Il Comitato di direzione è composto dal segretario generale, dal capo di Gabinetto del Presidente e dai dirigenti dei servizi.
2. Il Comitato è convocato e presieduto dal segretario generale.
3. Il Comitato:
a) concorre con il segretario generale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale:
1) alla predisposizione delle proposte relative alla definizione degli obiettivi e delle direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione nonché all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali al Gabinetto del Presidente ed ai servizi;
2) all’individuazione degli atti necessari ad assicurare l’esercizio organico ed integrato delle funzioni dei servizi della Giunta regionale;
3) alla definizione degli obiettivi gestionali di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b) e all’elaborazione delle direttive per la loro attuazione;
b) propone alla Giunta regionale gli atti di cui all’articolo 10.
4. Per la definizione di attività o di interventi d’interesse comune a più servizi, la Giunta regionale determina le modalità relative all’individuazione, all’interno del Comitato, di aree omogenee di coordinamento.”.



1. L’articolo 9 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 9 - (Servizi).
1. La Giunta regionale, su proposta del segretario generale, istituisce non più di quindici servizi per l’assolvimento coordinato di un complesso di competenze omogenee.
2. La deliberazione di cui al comma 1 indica le materie di competenza di ciascun servizio.
3. Il servizio competente in materia di sanità assicura il raccordo tecnico-operativo della Regione con l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e le Aziende ospedaliere ed in particolare propone alla Giunta regionale gli atti di indirizzo di cui all’articolo 3 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale).”.



1. L’articolo 10 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 10 - (Posizioni dirigenziali di progetto e di funzione).
1. La Giunta regionale può istituire, nell’ambito della segreteria generale, del Gabinetto del Presidente e dei servizi, su proposta del Comitato di cui all’articolo 8, posizioni dirigenziali per lo svolgimento di particolari funzioni o per l’elaborazione o l’attuazione di progetti di rilevante entità e complessità o di progetti di carattere innovativo o sperimentale o per l’effettuazione di studi, ricerche ed elaborazioni tecniche. Per coadiuvare il segretario generale e svolgere le funzioni vicarie, in caso di assenza temporanea o impedimento, è individuata una specifica posizione dirigenziale.
2. I dirigenti titolari di posizioni di progetto e di funzione elaborano o realizzano i progetti di cui sono incaricati ovvero svolgono le attività assegnate nei termini e con le modalità fissati dal dirigente del servizio o, nel caso di progetti coinvolgenti più servizi, dal Comitato di direzione.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare:
a) gli ambiti di competenza ed i rapporti con la segreteria generale, con il Gabinetto del Presidente e con i servizi;
b) le attribuzioni ed i poteri specifici del dirigente responsabile;
c) le modalità di verifica degli stati di avanzamento;
d) la durata del progetto.”.



1. L’articolo 11 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 11 - (Conferenze di servizio).
1. Il dirigente del servizio, al fine di assicurare il coordinamento e la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, convoca periodicamente la conferenza dei dirigenti e la conferenza del personale assegnato al servizio stesso.
2. La conferenza dei dirigenti concorre con il dirigente del servizio, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, allo svolgimento delle attività di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell’articolo 16.”.



1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 20/2001 sono soppresse le parole seguenti: “quale struttura autonoma rispetto ai dipartimenti”.


1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 20/2001 è inserito il seguente:
“Art. 12 bis - (Portavoce del Presidente).
1. Il Presidente della Giunta regionale può essere coadiuvato da un portavoce, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
2. L’incarico di portavoce è conferito con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Il portavoce opera nell’ambito del Gabinetto del Presidente.”.



1. L’articolo 14 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 14 - (Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione).
1. La scuola di formazione assicura l’aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale nonché del personale di altre pubbliche amministrazioni, previa intesa con le stesse.
2. L’organizzazione e la gestione dei corsi è effettuata direttamente dalla scuola, che a tal fine può avvalersi della collaborazione professionale di esperti, istituti ed università.
3. Con apposito regolamento, da sottoporre al Consiglio regionale, sono disciplinati l’organizzazione ed il funzionamento della scuola.”.



1. L’articolo 16 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 16 - (Attribuzioni dei dirigenti dei servizi).
1. I dirigenti dei servizi, per le materie di competenza:
a) dirigono l’attività del servizio;
b) propongono gli atti di competenza della Giunta regionale e del Presidente;
c) adottano gli atti di competenza del servizio e stipulano i contratti e le convenzioni, salvo quelli di cui all’articolo 16 bis;
d) esprimono il parere di legittimità e di regolarità tecnica sugli atti di cui alla lettera b);
e) provvedono all’organizzazione del servizio ed alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate;
f) propongono l’individuazione, nell’ambito del servizio, delle posizioni non dirigenziali;
g) assegnano le risorse necessarie alle posizioni dirigenziali di progetto e di funzione;
h) coordinano ed indirizzano l’attività dei dirigenti appartenenti al servizio di propria competenza; esercitano, in caso di inerzia, i poteri sostitutivi e ne danno comunicazione ai componenti della Giunta regionale; propongono alla Giunta regionale l’adozione delle misure di cui all’articolo 33, comma 5;
i) esercitano i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei responsabili di procedimento.”.



1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 20/2001 è inserito il seguente:
“Art. 16 bis - (Attribuzioni dei responsabili delle posizioni dirigenziali).
1. I responsabili delle posizioni dirigenziali di progetto e di funzione adottano gli atti e stipulano i contratti e le convenzioni relativi alle specifiche competenze.”.



1. L’articolo 17 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 17 - (Posizioni non dirigenziali).
1. Nell’ambito della segreteria generale, del Gabinetto del Presidente, dei servizi e delle posizioni dirigenziali di cui all’articolo 10 possono essere istituite posizioni non dirigenziali secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie locali.
2. Le posizioni non dirigenziali sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del dirigente nel cui ambito è collocata la posizione.”.



1. Le lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 20/2001 sono sostituite dalle seguenti:
“b) supporto alla valutazione, da parte della Giunta regionale, del segretario generale e dei dirigenti dei servizi, nonché, da parte del Comitato di direzione, dei dirigenti delle posizioni di progetto e di funzione;
c) supporto alla valutazione di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale);”.



1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 20/2001 le parole “e verificata la” sono sostituite dalle seguenti: “, previa verifica da parte del Comitato di direzione della”.


1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 20/2001 sono soppresse le parole seguenti: “presso il dipartimento competente in materia di affari istituzionali”.


1. Il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“3. Al personale di cui al comma 1 spetta il compenso annuo, omnicomprensivo, pari allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura minima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.”.



1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente: “In tal caso l’incarico è conferito con rapporto di lavoro dipendente a termine, con inquadramento nella categoria contrattuale D3, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa”.
2. Il comma 3bis dell’articolo 22 della l.r. 20/2001 è sostituito dai seguenti:
“3 bis. In alternativa alla disposizione di cui al comma 3 ed in deroga al contingente stabilito al comma 1, possono essere individuate due unità di personale esterne all’amministrazione. Con tali unità di personale possono essere instaurati alternativamente:
a) rapporti di lavoro dipendente di categoria contrattuale D3, a termine ed a tempo parziale al cinquanta per cento;
b) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il cui costo complessivo non può superare quello di un dipendente regionale di categoria D3, comprensivo dell’indennità annua lorda prevista per il personale responsabile delle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale con rapporto di lavoro subordinato.
3 ter. Nelle ipotesi di cui al comma 3 bis, la Giunta regionale nomina tra i due il soggetto cui è affidata la responsabilità della segreteria.”.



1. L’articolo 25 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 25 - (Qualifica dirigenziale).
1. La dirigenza regionale è ordinata in un’unica qualifica.
2. Ai dirigenti sono affidati, secondo le norme della presente legge e del contratto collettivo nazionale per l’area della dirigenza:
a) incarichi di direzione di servizi;
b) incarichi di posizioni dirigenziali di progetto e di funzione.”.



1. Il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“1. L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene a seguito di concorso per esami ovvero di corso-concorso.”.



1. La rubrica dell’articolo 27 della l.r. 20/2001 è sostituita dalla seguente: “Incarico di segretario generale”.
2. Il comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“1. L’incarico di segretario generale è conferito con deliberazione della Giunta regionale con contratto di lavoro subordinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.”.

3. Ai commi 3 e 6 dell’articolo 27 della l.r. 20/2001 le parole “direttore di dipartimento” sono sostituite dalle seguenti: “segretario generale”.
4. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 27 della l.r. 20/2001 le parole “degli incarichi” sono sostituite dalle seguenti: “dell’incarico”.


1. Il comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“1. Gli incarichi di dirigente di servizio sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del segretario generale. Gli incarichi di posizione dirigenziale di progetto e di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all’articolo 8.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 20/2001 le parole “delle posizioni istituite ai sensi degli articoli 9 e 10” sono sostituite dalle seguenti: “della stessa dotazione”. Dopo l’ultimo periodo del comma 3 è aggiunto il seguente: “Il trattamento economico del dirigente competente in materia di sanità è definito sulla base dei parametri di cui all’articolo 27, comma 4. Per la durata dell’incarico non possono essere conferiti ai dirigenti di cui al presente comma incarichi di funzione dirigenziale diversi da quelli per cui sono stati assunti.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 20/2001 sono inseriti i seguenti:
“3 bis. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere conferiti solo in casi eccezionali e straordinari e comunque quando il loro espletamento richieda conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ovvero conoscenze specifiche che non si possono riscontrare nell’apparato amministrativo. In particolare l’incarico a soggetti esterni all’amministrazione è conferito:
a) previo accertamento, mediante apposito atto ricognitivo, dell’inesistenza all’interno dell’organizzazione amministrativa di personale in possesso della specifica professionalità richiesta;
b) mediante ricorso a metodologie qualificate di valutazione e selezione dei curricula;
c) con atto motivato attestante la proporzionalità tra il compenso attribuito e l’utilità conseguita dall’amministrazione.
3 ter. Fermo restando il vincolo numerico della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui all’articolo 34, comma 2, gli incarichi di posizione dirigenziale di progetto e di funzione possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per l’accesso alla dirigenza ai sensi dell’articolo 26, comma 3, sino al dieci per cento della stessa dotazione. Gli incarichi sono conferiti mediante specifica selezione, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali. Per la durata dell’incarico i dipendenti regionali sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.”.

4. Il comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“4. Il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi del comma 3 a dipendenti di pubbliche amministrazioni determina il collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.”.

5. Il comma 5 dell’articolo 28 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“5. Gli incarichi di dirigente, esclusivamente per le materie attinenti alla sanità, possono essere conferiti, in numero non superiore a tre, con le modalità di cui al comma 1, anche a dirigenti di ruolo da almeno cinque anni delle Zone territoriali, dell’ASUR e delle Aziende ospedaliere della regione, in posizione di comando. Il personale incaricato conserva il trattamento economico omnicomprensivo già in godimento nell’azienda di provenienza. Lo stesso personale, per tutta la durata dell’incarico, ha diritto alla conservazione, presso l’azienda di provenienza, del relativo posto in organico che non può essere in alcun modo ricoperto. Gli incarichi sono conferiti al di fuori della dotazione organica di cui all’articolo 34, comma 2.”.

6. Il comma 6 dell’articolo 28 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“6. Gli incarichi dirigenziali hanno durata non superiore a cinque anni, sono rinnovabili e possono essere anticipatamente revocati, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, dalla Giunta regionale. La proposta di revoca è effettuata:
a) dal segretario generale per gli incarichi di dirigente di servizio;
b) dal Comitato di cui all’articolo 8 per gli incarichi di posizione dirigenziale di progetto e di funzione.”.



1. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 20/2001 le parole “degli incarichi di direzione di dipartimento” sono sostituite dalle seguenti: “dell’incarico di segretario generale”.


1. L’articolo 30 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“Art. 30 - (Incarichi di posizioni non dirigenziali).
1. Gli incarichi per le posizioni di cui all’articolo 17 sono conferiti dal dirigente nel cui ambito è collocata la posizione, tenendo conto delle attitudini, della professionalità e delle esperienze maturate dai dipendenti.”.



1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 20/2001 dopo la parola “rotazione” sono aggiunte le seguenti: “, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali.”.


1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 20/2001 sono soppresse le parole: “i direttori di dipartimento e”.
2. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 20/2001 le parole: “direttore di dipartimento” sono sostituite dalle seguenti: “segretario generale”.


1. Il comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini dello sviluppo professionale, dell’attribuzione della retribuzione di risultato e del conferimento degli incarichi, le prestazioni di dirigente di servizio e di dirigente di posizione di progetto e di funzione sono soggette a valutazione annuale.”.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 20/2001 sono soppresse le parole “delle risorse umane, finanziarie e strumentali”.
3. Al comma 4 dell’articolo 33 della l.r. 20/2001 le parole “di coordinamento” sono sostituite dalle seguenti: “di direzione”.


1. Dopo l’articolo 38 della l.r. 20/2001 è inserito il seguente:
“Art. 38 bis - (Pari opportunità)
1. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento al lavoro i comitati e le commissioni previste dalla presente legge sono composti da entrambi i generi.”.



1. Il comma 11 dell’articolo 7 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) è sostituito dal seguente:
“11. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti per un periodo non superiore a cinque anni e sono rinnovabili; essi conservano in ogni caso validità fino alla scadenza del termine per il loro rinnovo ai sensi dell’articolo 12.”.



1. L’articolo 14 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è sostituito dal seguente:
“Art. 14 - (Politiche strategiche della programmazione)
1. Per l’elaborazione delle politiche strategiche attinenti all’attività di programmazione regionale ed al raccordo della stessa con quella dello Stato e dell’Unione europea, il Presidente della Giunta regionale può avvalersi della consulenza di esperti ai quali compete il solo rimborso delle spese.”.



1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale:
a) entro dieci giorni dall’entrata in vigore della stessa nomina il segretario generale;
b) entro trenta giorni dalla nomina del segretario generale, su proposta dello stesso, delibera:
1) l’istituzione dei servizi;
2) il conferimento degli incarichi di direzione dei servizi;
3) l’assegnazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane ai servizi;
c) entro trenta giorni dal conferimento degli incarichi di direzione dei servizi, su proposta del Comitato di cui all’articolo 8 della l.r. 20/2001, come sostituito dall’articolo 5 della presente legge, delibera l’individuazione delle posizioni dirigenziali di progetto e di funzione e conferisce i relativi incarichi.

2. I dipartimenti, i servizi e le posizioni di progetto e di funzione operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi a decorrere dal decimo giorno successivo al conferimento degli incarichi delle posizioni dirigenziali di cui alla lettera c) del comma 1. Dalla stessa data decadono i direttori di dipartimento.
3. La Giunta regionale può prorogare gli incarichi di direttore di dipartimento fino alla data di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 20/2001, individua la struttura organizzativa che esercita le competenze attribuite al Comitato di coordinamento o ai direttori di dipartimento da leggi, regolamenti o atti amministrativi generali.
5. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottano d’intesa gli atti per l’attuazione del comma 2 dell’articolo 48 dello Statuto regionale.
6. Fino all’inquadramento del personale della Regione nei distinti ruoli della Giunta e del Consiglio per le strutture della Giunta regionale, e fino all’introduzione di apposita normativa per il personale del ruolo del Consiglio regionale per le strutture consiliari, gli incarichi di cui all’articolo 28, comma 3 ter, della l.r. 20/2001, possono essere conferiti nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge della dotazione organica della dirigenza della Giunta e del Consiglio.
7. In sede di prima applicazione gli incarichi di posizione dirigenziale di progetto e di funzione possono essere conferiti anche a dipendenti regionali a tempo indeterminato di categoria D, in possesso del requisito di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a), nonché di una particolare specializzazione professionale desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate in uno specifico settore.


1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 20/2001:
a) il comma 5 dell’articolo 3;
b) il comma 2 dell’articolo 4;
c) gli articoli 6 e 7;
d) la lettera b) del comma 2 dell’articolo 12;
e) l’articolo 15;
f) il comma 2 dell’articolo 23;
g) il comma 2 dell’articolo 29;
h) il comma 6 dell’articolo 40.