Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 4
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro".
Pubblicazione:(B.U. 16 febbraio 2006, n. 20)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) le parole “diritto alla persona” sono sostituite dalle parole “diritto della persona”.


1. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:
“4. Ai lavori della Commissione possono essere invitati i rappresentanti delle associazioni delle categorie professionali e produttive interessate.”.



1. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 2/2005 è aggiunto il seguente:
“4bis. Ai lavori della Commissione possono essere invitati i rappresentanti delle associazioni delle categorie professionali e produttive interessate.”.



1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 2/2005 le parole “Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, escluse le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici,” sono sostituite con le parole “Ferme restando le competenze riservate alle amministrazioni dello Stato dalla normativa statale vigente, le pubbliche amministrazioni, come individuate dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,”.


1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 2/2005 le parole “a soggetti pubblici e privati dell’autorizzazione alla gestione nel territorio regionale dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale” sono sostituite con le parole “ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.lgs. 276/2003 dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale ai soggetti pubblici e privali che intendano svolgere le predette attività esclusivamente nel territorio regionale”.
2. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 2/2005 le parole “possono svolgere attività di intermediazione esclusivamente per i propri studenti, garantendo” sono sostituite con le parole “qualora svolgano l’attività di intermediazione devono garantire ai propri studenti”.


1. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 2/2005 le parole “il nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro” sono sostituite con le parole “la borsa continua nazionale del lavoro, tramite il nodo regionale costituito ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 276/2003”.


1. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 2/2005 le parole “le categorie dei soggetti svantaggiati destinatarie in via prioritaria, unitamente alla categoria dei disabili, degli interventi regionali” sono sostituite con le parole “le categorie dei soggetti destinatarie, in via prioritaria, degli interventi regionali di politica attiva”.
2. Al comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 2/2005 le parole “I soggetti autorizzati che intendano operare ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 276/2003” sono sostituite con le parole “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 del d.lgs. 276/2003, i soggetti che intendano svolgere nel territorio regionale le attività di cui all’articolo 13 medesimo in regime di raccordo con le Province”.
3. La lettera e) del comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 2/2005 è sostituita dalla seguente:
“e) i criteri per la definizione, ai sensi del d.lgs. 181/2000 e della relativa disciplina regionale di attuazione, della congruità dell’offerta lavorativa”.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.