Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, n. 8 |
Titolo: | Finanziamenti alla Società Aerdorica per la gestione dell'aeroporto di Falconara |
Pubblicazione: | ( B.U. 20 luglio 2006, n. 73 20 luglio 2006) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali |
Note: | Prima modificata dall'art. 28, comma 2, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14, poi abrogata dall'art. 20, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20. |
Sommario
1. La Regione concede finanziamenti alla Società Aerdorica s.p.a. per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture aeroportuali e per la fornitura dei servizi connessi al trasporto aereo dell’aeroporto di Falconara, nonché per l’acquisto di ulteriori quote di partecipazione azionaria derivanti dall’aumento del capitale sociale ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 24 marzo 1986, n. 6 (Partecipazione della Regione Marche alla costituenda Società Aerdorica - Sogesam s.p.a.).
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. La Società Aerdorica presenta entro il 15 luglio dell’anno successivo a quello dell’erogazione del finanziamento regionale una relazione analitica delle spese sostenute.
4. I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di compensazioni per oneri di servizio pubblico agli aeroporti di categoria D e di quanto previsto nella comunicazione della Commissione europea 2005/C 312/01 concernente: “Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali”.
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2006 la spesa complessiva di 2.000.000,00 di euro di cui 1.000.000,00 di parte corrente ed 1.000.000,00 per la sottoscrizione di quote di partecipazione.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla presentazione di un piano industriale ed al riassetto organizzativo della Società Aerdorica. La Giunta regionale informa periodicamente le Commissioni competenti sullo stato di attuazione ed elaborazione degli obiettivi suindicati.
3. Alla copertura delle spese autorizzate al comma 1 si provvede:
a) per la parte corrente mediante impiego di quota parte delle risorse iscritte a carico dell’UPB 2.08.15 del bilancio per l’anno 2006;
b) per la parte di investimento mediante impiego di quota parte delle risorse previste a carico dell’UPB 1.06.10 del bilancio di previsione 2006.
4. Ai fini della gestione le somme occorrenti per l’attuazione della presente legge sono iscritte a carico delle UPB 4.27.03 e 4.27.04. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione ed al Programma operativo annuale (POA) vigenti.
5. Per l’anno 2006 il quadro complessivo delle risorse a disposizione dell’Aerdorica è il seguente:
a) autorizzate dalla presente legge:
1) UPB 4.27.03: euro 1.000.000,00 per spese correnti;
2) UPB 4.27.04: euro 1.000.000,00 per la sottoscrizione di quote di partecipazione;
b) autorizzate con l.r. 10 febbraio 2006, n. 2: UPB 4.27.04, euro 2.000.000,00 per spese d’investimento di cui euro 1.000.000,00 per la sottoscrizione di quote di partecipazione.
6. Per gli anni successivi l’entità delle spese di cui al comma 1 verrà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.