Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 17 |
Titolo: | Ricorrenza del V centenario della nascita di Annibal Caro |
Pubblicazione: | ( B.U. 28 dicembre 2006, n. 124 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | BENI E ATTIVITA’ CULTURALI |
Materia: | Attività culturali – Celebrazioni |
Note: | Abrogata dall'art. 26, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4. Ai sensi dell'art. 25, l.r. 4/2010, fino alla data di esecutività del piano di cui all'art. 7 della medesima l.r. 4/2010, continuano ad applicarsi la presente legge e i relativi provvedimenti attuativi. |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Comitato promotore per la celebrazione del centenario della nascita di Annibal Caro)
Art. 3 (Funzioni del Comitato promotore)
Art. 4 (Finanziamento e obbligo di rendicontazione)
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
Art. 2 (Comitato promotore per la celebrazione del centenario della nascita di Annibal Caro)
Art. 3 (Funzioni del Comitato promotore)
Art. 4 (Finanziamento e obbligo di rendicontazione)
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
1. La Regione, nella ricorrenza del V centenario della nascita di Annibal Caro, d’intesa con il Comune di Civitanova Marche, promuove un programma di iniziative, da realizzarsi nell’anno 2007, volte alla conoscenza ed alla divulgazione dell’opera dello scrittore, nonché dell’ambiente e del tempo in cui visse.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è costituito il “Comitato promotore per la celebrazione del V centenario della nascita dello scrittore Annibal Caro”.
2. Il Comitato, che ha la sede presso il Municipio di Civitanova Marche, è così composto:
a) dal presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato che lo presiede;
b) da tre Consiglieri regionali eletti dal Consiglio;
c) dal Presidente della Provincia o suo delegato;
d) dal Sindaco del Comune di Civitanova Marche o da un assessore da lui delegato;
e) da tre Consiglieri comunali nominati dal Consiglio comunale di Civitanova Marche.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla costituzione del Comitato promotore.
1. Il Comitato promotore provvede, nella prima seduta, alla nomina di un comitato tecnico-scientifico composto da tre studiosi, anche locali, del poeta e del suo tempo. Il comitato tecnico-scientifico ha il compito di elaborare gli indirizzi culturali e di ricerca per la realizzazione del programma di iniziative di cui all’articolo 1 e di svolgere la relativa opera di consulenza.
2. Il comitato promotore di cui all’articolo 2 promuove:
a) conferenze, convegni, seminari di studi, pubblicazioni sulla vita e sull’opera di Annibal Caro e sull’ambiente storico in cui operò;
b) l’attuazione di iniziative a carattere didattico finalizzate alla divulgazione dell’opera dello scrittore;
c) ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità della presente legge.
3. All’organizzazione ed all’attuazione dei programmi e delle attività stabiliti dal comitato promotore e da quello tecnico-scientifico provvede un ufficio di segreteria del Comune di Civitanova Marche.
4. Alla scelta del personale da adibire al suddetto ufficio provvede la giunta comunale di Civitanova Marche d’intesa con la Giunta regionale.
5. Il Comitato promotore e quello tecnico-scientifico concludono i lavori entro il 2007.
1. Entro tre mesi dalla sua costituzione il comitato promotore, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato tecnico-scientifico, approva il programma delle iniziative e le modalità di attuazione.
2. Alla copertura delle spese per la realizzazione dei programmi e delle attività stabiliti dal Comitato promotore e dal comitato tecnico-scientifico si provvede, oltre che con il contributo regionale, con fondi a carico del bilancio del Comune di Civitanova Marche e con contributi di altri Enti pubblici e privati interessati alle iniziative.
3. Il Comitato promotore trasmette alla Giunta regionale, entro novanta giorni dal termine delle celebrazioni, un documento rendiconto della spesa sostenuta con i finanziamenti regionali e una relazione delle attività svolte.
1. Per l’attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di euro 20.000,00.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, si provvede mediante impiego di quota parte della proiezione, per l’anno 2007, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 2006/2008 a carico della UPB 1.02.02 “Adesioni, spese di rappresentanza e convegnistica - corrente”.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte, per l’anno 2007, a carico dell’UPB 5.31.03 “Promozione e attività culturali - corrente” del bilancio di previsione per il detto anno a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).