Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 6 novembre 2007, n. 15
Titolo:

Incarichi di direzione di struttura complessa del servizio sanitario regionale

Pubblicazione:(B.U. 15 novembre 2007, n. 100)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:

Abrogata dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, a decorrere dalla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, i riferimenti all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), alle zone territoriali dell'ASUR e alle aree vaste dell'ASUR contenuti nella normativa regionale si intendono effettuati alle Aziende sanitarie territoriali ovvero, nel caso in cui rilevi la competenza territoriale, all'Azienda sanitaria territoriale competente per territorio.

Testo della l.r. 6 novembre 2007, n. 15, alla data di promulgazione della l.r. 8 agosto 2022, n. 19


Sommario





1. La commissione prevista dalla normativa statale vigente incaricata di effettuare le selezioni pubbliche per l’attribuzione degli incarichi di dirigente di struttura complessa del ruolo sanitario e dell’INRCA, è composta da:
a) il direttore sanitario dell’ASUR, dell’Azienda ospedaliera o dell’INRCA, che la presiede;
b) due direttori di struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, scelti in base a sorteggio.

2. Il sorteggio di cui alla lettera b) del comma 1 è effettuato secondo le modalità stabilite dall’atto aziendale indicato all’articolo 5 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) o dal regolamento di organizzazione di cui all’articolo 11 della l.r. 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell’Istituto ricovero e cura a carattere scientifico “INRCA” di Ancona). Dette modalità dovranno garantire la presenza di entrambi i generi.
3. La commissione prevista al comma 1, espletati i colloqui e valutati i curricula professionali, forma la graduatoria dei candidati e individua in base alla stessa la terna dei tre migliori idonei.
4. Il direttore della Zona territoriale dell’ASUR, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera o dell’INRCA attribuisce l’incarico con provvedimento motivato, scegliendo il candidato all’interno della terna di cui al comma 3, ferma restando comunque la possibilità per i direttori suddetti di non avvalersi della terna e di non procedere all’attribuzione dell’incarico, dandone adeguata motivazione.