Atto: | LEGGE REGIONALE 6 novembre 2007, n. 15 |
Titolo: | Incarichi di direzione di struttura complessa del servizio sanitario regionale |
Pubblicazione: | (B.U. 15 novembre 2007, n. 100) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Strutture e personale sanitari e ospedalieri |
Note: | Abrogata dall'art. 49, l.r. 8 agosto 2022, n. 19. |
Sommario
1. La commissione prevista dalla normativa statale vigente incaricata di effettuare le selezioni pubbliche per l’attribuzione degli incarichi di dirigente di struttura complessa del ruolo sanitario e dell’INRCA, è composta da:
a) il direttore sanitario dell’ASUR, dell’Azienda ospedaliera o dell’INRCA, che la presiede;
b) due direttori di struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, scelti in base a sorteggio.
2. Il sorteggio di cui alla lettera b) del comma 1 è effettuato secondo le modalità stabilite dall’atto aziendale indicato all’articolo 5 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) o dal regolamento di organizzazione di cui all’articolo 11 della l.r. 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell’Istituto ricovero e cura a carattere scientifico “INRCA” di Ancona). Dette modalità dovranno garantire la presenza di entrambi i generi.
3. La commissione prevista al comma 1, espletati i colloqui e valutati i curricula professionali, forma la graduatoria dei candidati e individua in base alla stessa la terna dei tre migliori idonei.
4. Il direttore della Zona territoriale dell’ASUR, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera o dell’INRCA attribuisce l’incarico con provvedimento motivato, scegliendo il candidato all’interno della terna di cui al comma 3, ferma restando comunque la possibilità per i direttori suddetti di non avvalersi della terna e di non procedere all’attribuzione dell’incarico, dandone adeguata motivazione.