Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17
Titolo:

Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista

Pubblicazione:( B.U. 29 novembre 2007, n. 104 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Professioni - Mestieri
Note:

Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 2, comma 2, di questa legge sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.


Sommario





1. La presente legge disciplina l’attività di estetista così come definita dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell’attività di estetista) e l’attività di acconciatore, così come definita dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore), in attuazione di quanto disposto dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.


1. Spetta alla Giunta regionale:
a) l’adozione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 1/1990 e dell’articolo 4, comma 3, della legge 174/2005, sentito il Consiglio delle autonomie locali e il Comitato di cui all’articolo 7 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), previo parere della Commissione consiliare competente, di disposizioni per lo sviluppo dei settori e di indirizzi ai Comuni al fine di migliorare la qualità dei servizi per il consumatore e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;
b) la definizione dei contenuti dei programmi relativi alle iniziative di formazione professionale di cui agli articoli 6 della legge 1/1990 e 4 della legge 174/2005, nonché le modalità di svolgimento degli esami.

2. Spetta alle Province:
a) l’autorizzazione delle iniziative di formazione professionale predisposte sulla base dei programmi di cui al comma 1, lettera b);
b) il riconoscimento della qualifica professionale di cui agli articoli 3 e 8 della legge 1/1990;
c) il rilascio dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 3 della legge 174/2005.

3. Spetta ai Comuni:
a) l’adozione dei regolamenti di cui all’articolo 6;
b) la vigilanza ed il controllo di cui all’articolo 7;
c) l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 8.



1. Le Commissioni provinciali dell’artigianato (CPA), di cui all’articolo 28 della l.r. 20/2003, sono competenti ad accertare:
a) il conseguimento dell’attività lavorativa di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 1/1990;
b) il requisito del periodo di inserimento lavorativo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 174/2005;
c) le condizioni per l’ammissione al corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 6 della legge 174/2005;
d) le condizioni per l’ammissione all’esame ai sensi della lettera c) del comma 5 dell’articolo 6 della legge 174/2005;
e) il conseguimento della maturata esperienza lavorativa di cui all’articolo 6, comma 6, della legge 174/2005. In tal caso la Commissione rilascia al soggetto in possesso della qualifica di barbiere l’abilitazione all’esercizio dell’attività di acconciatore.



1. L’esercizio dell’attività di estetista e di acconciatore, in qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitato, è subordinato al conseguimento rispettivamente della qualifica e dell’abilitazione professionali, nonché alla presentazione della dichiarazione di inizio attività al Comune competente per territorio. Le attività possono essere iniziate decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della DIA. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione all’amministrazione competente.
2. Nella DIA è indicato almeno un responsabile tecnico. Lo stesso soggetto può essere designato come responsabile tecnico per più sedi della stessa impresa o per più imprese, purché durante l’orario di apertura dell’esercizio sia assicurata la presenza del responsabile tecnico. In caso di malattia, maternità o altro temporaneo impedimento del responsabile tecnico superiore ad un mese, deve essere data immediata comunicazione al Comune, indicando il nominativo e gli estremi dell’abilitazione professionale del responsabile tecnico temporaneamente designato.
3. La DIA è valida per i locali in essa indicati.
4. L’ampliamento dei locali o il trasferimento in altra sede sono soggetti alla presentazione di una nuova DIA.
5. Copia della DIA è esposta nel locale destinato all’attività.


1. In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua la relativa comunicazione al Comune, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell’azienda, indicando il nominativo del soggetto in possesso dell’abilitazione.
2. Il Comune, qualora siano venuti meno i requisiti richiesti o in caso di violazione delle disposizioni delle leggi 1/1990, 174/2005, della presente legge regionale o del regolamento comunale, può sospendere l’attività, previa diffida all’interessato ad adeguarsi, secondo le procedure ed i termini stabiliti dal regolamento comunale. Se al termine del periodo di sospensione l’interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune dispone la cessazione dell’attività.
3. La cessazione dell’attività da parte del titolare è comunicata al Comune entro trenta giorni.
4. Il titolare dell’attività può chiedere al Comune la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi. Eventuali proroghe possono essere concesse per gravi motivi stabiliti dal Comune.


1. Il Comune, sentite le associazioni di categoria degli acconciatori e degli estetisti maggiormente rappresentative a livello locale, regolamenta, in particolare:
a) i requisiti igienici e di sicurezza dei locali nei quali viene svolta l’attività, nonché i requisiti sanitari e di sicurezza per gli addetti;
b) i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell’esercizio dell’attività, anche in riferimento alle diverse zone del territorio comunale;
c) i limiti al di sotto dei quali lo svolgimento dell’attività presso il domicilio dell’esercente non comporta modifica della destinazione d’uso dei locali utilizzati;
d) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi, secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta regionale ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2;
e) l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali e delle tabelle degli orari e dei turni di chiusura;
f) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della DIA, per la sospensione e la cessazione dell’attività.



1. Il Comune accerta il possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore e della qualifica professionale di estetista, del soggetto che rende la DIA o di altro soggetto indicato nella stessa come responsabile tecnico.
2. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio delle attività previste dalla presente legge, fatte salve le competenze dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) in materia di igiene e sanità e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
3. Ai fini di cui al comma 2, l’ASUR accerta l’utilizzo delle apparecchiature previste nell’elenco allegato alla legge 1/1990, destinate allo svolgimento dell’attività di estetista, nonché i requisiti sanitari impiegati in tale attività ed effettua i controlli sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 1/1990. I verbali di infrazione e dei rapporti sono inviati al Comune competente per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 8.


1. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle violazioni di seguito riportate nei limiti minimi e massimi rispettivamente indicati:
a) per l’esercizio dell’attività senza il possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore o della qualifica professionale di estetista: da euro 1.000 ad euro 5.000;
b) per lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o di posteggio: da euro 500 ad euro 1.000;
c) per l’esercizio dell’attività senza la presentazione della DIA: da euro 1.000 ad euro 5.000;
d) per la mancata comunicazione dell’inizio dell’attività: da euro 500 ad euro 1.000;
e) per l’esercizio dell’attività in locali diversi da quelli indicati nella DIA: da euro 1.000 ad euro 5.000;
f) per la mancata presentazione della DIA per l’ampliamento dei locali: da euro 100 ad euro 1.000;
g) per la mancata presentazione della DIA il trasferimento in altra sede: da euro 1.000 ad euro 4.000;
h) per la mancata esposizione di copia della DIA nel locale destinato all’attività: da euro 100 ad euro 500;
i) per la mancata comunicazione della cessazione dell’attività, nonché di trasferimento ad altri dell’azienda: da euro 100 ad euro 1.000;
l) per l’omessa esposizione delle tariffe professionali e del cartello degli orari e dei turni di chiusura: da euro 100 ad euro 800;
m) per la mancata osservanza degli orari e turni di chiusura: da euro 200 ad euro 1.000.

2. Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).


1. La data di cui al comma 1 dell’articolo 7 della legge 174/2005 è quella di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della presente legge.
2. La Provincia accerta la conformità delle iniziative di formazione, già approvate e non avviate alla data di cui al comma 1, con le previsioni della deliberazione di Giunta regionale di cui al medesimo comma e comunica all’ente di formazione le modifiche necessarie per assicurare tale conformità.
3. I soggetti che alla data di cui al comma 1 hanno iniziato un percorso formativo e lavorativo utile per conseguire la qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o donna, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini), della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 (Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini) e della legge 29 ottobre 1984, n. 735 (Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri), hanno diritto di terminare detti percorsi e possono sostenere l’esame di cui all’articolo 4, comma 1.
4. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 4.
5. Fino alla data di cui al comma 1, le CPA accertano il conseguimento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna e rilasciano l’abilitazione professionale all’esercizio dell’attività di acconciatore.
6. Il requisito della maturata esperienza professionale di cui alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 6 della legge 174/2005 è provato nel caso di svolgimento dell’attività per almeno tre anni. I soggetti interessati, in possesso della qualifica di barbiere presentano la domanda alla CPA per il relativo riconoscimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. La Giunta regionale adotta gli indirizzi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


1. La legge regionale 24 settembre 1992, n. 47 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”) è abrogata.