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Atto:LEGGE REGIONALE 15 luglio 2008, n. 20
Titolo:Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"
Pubblicazione:(B.U. 24 luglio 2008, n. 67)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:TRIBUTI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. L’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituito dal seguente:
“Art. 2 - (Determinazione del tributo).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l’ammontare del tributo è determinato:
a) in euro 0,005 al chilogrammo per i rifiuti del settore minerario, lapideo e metallurgico, nonché i rifiuti inerti, esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione;
b) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti inerti derivanti da operazioni di costruzione e demolizione;
c) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti speciali ammissibili al conferimento in discarica per non pericolosi;
d) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti speciali ammissibili al conferimento in discarica per pericolosi;
e) in euro 0,020 al chilogrammo per i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati con regolamento comunale agli urbani, ammissibili al conferimento in discarica per non pericolosi;
f) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti urbani classificati pericolosi e conferiti in discarica per pericolosi.
2. Gli scarti, nonché i rifiuti urbani stabilizzati, e i sovvalli derivanti da operazioni di recupero effettuate sui rifiuti solidi urbani tramite selezione meccanica o compostaggio, svolte in impianti funzionalmente collegati alla discarica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell’ammontare di cui al comma 1, lettera e), nel rispetto di standard operativi ed applicativi determinati dalla Giunta regionale.
3. I rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia sono soggetti al pagamento ridotto del tributo nella misura del 20 per cento dell’ammontare di cui alla lettera e) medesima, ai sensi dell’articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
4. Gli scarti, i sovvalli derivanti da operazioni di recupero dei rifiuti, svolte in impianti situati nel territorio regionale, tramite selezione meccanica, compostaggio o riciclaggio, nonché i fanghi anche palabili, sono soggetti, ai sensi dell’articolo 3, comma 40, della legge 549/1995, al pagamento del tributo nella misura ridotta del 20 per cento dell’ammontare di cui al comma 1, lettere b) e c), nel rispetto di standard operativi ed applicativi determinati dalla Giunta regionale.”.



1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 15/1997 è inserito il seguente:
“Art. 2 bis - (Modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata).
1. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, la misura del tributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) previsto dalla normativa statale, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dalla legge 549/1995, secondo la tabella seguente. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell’anno precedente.
Superamento del livello di Rd rispetto alla normativa statale - Riduzione del tributo
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento - 30 per cento
10 per cento - 40 per cento
15 per cento - 50 per cento
20 per cento - 60 per cento
25 per cento - 70 per cento
2. Il grado di efficienza della RD è calcolato, nell’anno di riferimento, sulla base dei dati relativi a ciascun Comune. Per i Comuni ricadenti negli Ambiti territoriali ottimali (ATO) che hanno provveduto alla costituzione dei consorzi obbligatori di cui all’articolo 7 della l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), l’ammontare del tributo è calcolato sul livello raggiunto dall’ATO di riferimento, solo nel caso in cui questo sia maggiore del livello raggiunto dal singolo Comune. Per i Comuni che hanno raggiunto un livello di raccolta differenziata superiore a quello dell’ATO di riferimento, l’ammontare del tributo è calcolato ai sensi della tabella di cui al comma 1, in base al livello di raccolta differenziata del singolo Comune.
3. La Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’ARPAM, quale gestore del catasto regionale rifiuti di cui all’articolo 18 della l.r. 28/1999, definisce con apposita deliberazione il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni Comune e in ogni ATO. La deliberazione, inoltre, individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta.
4. La trasmissione dei dati è effettuata annualmente dai Comuni attraverso l’adesione al sistema informatizzato adottato dall’ARPAM per la tenuta del Catasto regionale dei rifiuti.
5. L’ARPAM provvede alla validazione dei dati raccolti ed alla loro trasmissione alla struttura regionale competente, che provvede annualmente a stabilire con proprio atto i livelli di RD relativi a ciascun Comune, ai fini dell’applicazione del comma 1.
6. In caso di mancata determinazione del livello di RD per l’anno di riferimento da parte della normativa statale, si considera il livello di RD fissato per l’anno precedente.”.



1. L’articolo 9 della l.r. 15/1997 è sostituito dal seguente:
“Art. 9 - (Norma finanziaria).
1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nel capitolo n. 10101010 (UPB 1.01.01) “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.
2. Una quota del 10 per cento del gettito del tributo è dovuta alle Province ai sensi dell’articolo 3, comma 27, della legge 549/1995.
3. Il 20 per cento del gettito del tributo, al netto della quota spettante alle Province di cui al comma 2, è destinato per le finalità di cui all’articolo 3, comma 27, della legge 549/1995 e per gli interventi previsti dalla l.r. 28/1999.
4. Un ulteriore cinque per cento del gettito annuo del tributo è destinato alle Province per l’esercizio delle funzioni ai sensi dell’articolo 3, comma 4.”.



1. L’articolo 37 della l.r. 28/1999 è abrogato.
2. Fino all’adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 2 e 2 bis della l.r. 15/1997, così come modificata dalla presente legge, si applicano i provvedimenti adottati ai sensi della normativa previgente.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.