Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 02 marzo 2009, n. 3
Titolo:Integrazione alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo"
Pubblicazione:( B.U. 05 marzo 2009, n. 22 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è inserito il seguente:
“4 bis. Sono attività di turismo in mare a finalità ittica quelle finalizzate alla cattura dello sgombro, della palamita, dell’orata, del pagello e dell’occhiata effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l’impiego dell’attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall’articolo 142 del d.p.r. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima), da parte di turisti singoli o gruppi di turisti, su imbarcazioni da diporto di proprietà o in gestione all’impresa che effettua trasporto in mare a fini escursionistici e ricreativi.”.