Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 04 agosto 2009, n. 19 |
Titolo: | Riconoscimento delle associazioni dei marchigiani residenti in altre regioni d'Italia |
Pubblicazione: | ( B.U. 13 agosto 2009, n. 77 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA |
Materia: | Volontariato e associazionismo |
Sommario
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Albo delle associazioni dei marchigiani residenti in altre regioni italiane)
Art. 3 (Collaborazioni)
Art. 4 (Consulta dei marchigiani residenti in altre regioni italiane)
Art. 2 (Albo delle associazioni dei marchigiani residenti in altre regioni italiane)
Art. 3 (Collaborazioni)
Art. 4 (Consulta dei marchigiani residenti in altre regioni italiane)
1. La Regione, in attuazione dei principi dello Statuto e in armonia con le iniziative dello Stato e quelle di carattere comunitario, riconosce le funzioni di promozione sociale, culturale e ricreative svolte con carattere di continuità dalle associazioni dei marchigiani residenti in altre regioni italiane per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e sociale delle Marche.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge istituisce l’albo delle associazioni e la consulta dei marchigiani residenti fuori regione.
1. E’ istituito presso il servizio regionale competente in materia di emigrazione l’albo delle associazioni dei marchigiani residenti in altre regioni italiane, che operano senza scopi di lucro per promuovere, diffondere o realizzare iniziative socio-culturali volte a valorizzare il rapporto con la terra d’origine e a rinsaldare i rapporti culturali con le Marche, valorizzando la presenza della collettività marchigiana in Italia.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’iscrizione all’albo di cui al comma 1, nonché per la relativa cancellazione.
3. L’iscrizione all’albo non comporta alcun obbligo di sostegno finanziario da parte della Regione.
1. La Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni iscritte all’albo, di cui all’articolo 2, per la promozione, la diffusione o la realizzazione dei propri programmi di attività turistiche e culturali.
1. Entro sessanta giorni dall’inizio di ogni legislatura, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato convoca la Consulta dei marchigiani residenti in altre regioni italiane, composta dai rappresentanti delle associazioni iscritte all’albo di cui all’articolo 2.
2. La consulta esercita funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale, anche ai fini dello sviluppo delle attività di cui all’articolo 3.
3. La Consulta nella prima seduta elegge il proprio Presidente, che partecipa ai lavori del Consiglio dei marchigiani all’estero secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all’estero).
4. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito.