Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 19 ottobre 2009, n. 6
Titolo:Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11
Pubblicazione:( B.U. 29 ottobre 2009, n. 101 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura
Note:Per la attuazione di questo regolamento vedi anche l.r. 28 giugno 2017, n. 20.

Sommario





1. Il presente regolamento detta disposizioni per la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura).




1. La Regione riconosce su base compartimentale e subcompartimentale i consorzi di gestione dei molluschi bivalvi in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. Può essere riconosciuto il consorzio che:
a) comprende un numero di soci che rappresentino almeno il 75 per cento delle imprese autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell’area presa in esame;
b) comprende natanti autorizzati alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica che abbiano rinunciato, per il periodo di adesione al consorzio, a eventuali altre licenze in loro possesso per la pesca con reti da traino o da circuizione;
c) sia retto da uno statuto che preveda:
1) in modo esplicito, quale obiettivo primario, l’incremento della risorsa dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la sua salvaguardia, semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico, turnazione dell’attività di pesca delle navi;
2) la collaborazione con l’Amministrazione regionale e gli istituti di ricerca per studi e ricerche sull’ambiente marino, in stretto collegamento con l’attività di pesca dei molluschi bivalvi;
3) la promozione della formazione e della qualificazione professionale del personale addetto alla pesca dei molluschi bivalvi;
4) la valorizzazione della qualità dei prodotti.

3. La domanda di riconoscimento del consorzio è trasmessa alla struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima.
4. Alla richiesta dovranno essere allegati:
a) elenco completo delle imbarcazioni aderenti debitamente sottoscritto;
b) copia autentica dello statuto;
c) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

5. Il riconoscimento è effettuato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.



1. Nell’ambito del compartimento ove opera un consorzio di gestione riconosciuto ai sensi dell’articolo 2, la cattura della risorsa è effettuata dalle barche con il sistema della draga idraulica autorizzata con la licenza di pesca.
2. Nei compartimenti e nelle aree affidate alla gestione dei consorzi ai sensi dell’articolo 4, la gestione e la cattura con draghe idrauliche riguardano le seguenti specie: vongole (venus-gallina), cannolicchi, telline, cuori, andara o scafarca.




1. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per l’economia ittica di cui all’articolo 6 della l.r. 11/2004, affida ai consorzi riconosciuti ai sensi dell’articolo 2 la gestione della pesca dei molluschi bivalvi su base compartimentale e subcompartimentale, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente regolamento.
2. La gestione della pesca è revocata nei seguenti casi:
a) al consorzio cui aderiscano un numero di imprese inferiore alla percentuale stabilita dall’articolo 2, comma 2, lettera a);
b) per persistenti e accertate violazioni degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie;
c) per irregolare funzionamento che pregiudica l’assolvimento degli scopi del consorzio stesso.




1. I consorzi definiscono, nei limiti della disciplina della pesca statale e comunitaria, le seguenti misure tecniche di gestione:
a) i quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa;
b) l’uso degli attrezzi consentiti;
c) i periodi di tempo per lo svolgimento dell’attività di pesca;
d) i punti di sbarco autorizzati tra quelli presenti nell’area di pertinenza del consorzio, gli orari e le modalità di sbarco;
e) la costituzione di aree di ripopolamento.

2. I consorzi inviano alla Regione una relazione annua consuntiva, ove sono riportate le misure tecniche gestionali, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
3. Ciascun consorzio, entro il 30 settembre di ogni anno, invia il piano di gestione di massima alla Giunta regionale per l’anno successivo, nel quale sono indicate le misure tecniche di cui al comma 1 e le modalità di gestione della risorsa nei vari ambiti territoriali, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, inerenti:
a) i periodi massimi di attività;
b) i periodi minimi di fermo pesca;
c) i periodi e le zone di semina o riposo;
d) le quantità massime di prelievo annuo e le zone di raccolta.

4. La Giunta regionale entro sessanta giorni approva con deliberazione il piano di gestione di cui al comma 3 previo parere del Comitato di coordinamento di cui all’articolo 8.
5. Nel caso in cui il consorzio sia costituito dalla totalità delle imprese autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi le misure tecniche di cui al comma 1 sono esecutive a seguito dell’adozione delle stesse da parte degli organi del consorzio.
6. Le misure tecniche di cui al comma 1 sono obbligatorie anche per i pescatori non aderenti al consorzio dall’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 4. Per le imprese che non aderiscono a nessuno dei consorzi riconosciuti il limite massimo di prelievo è pari a venti sacchi giornalieri; le stesse imprese non aderenti possono inoltre esercitare l’azione di pesca esclusivamente tramite la tecnica denominata “dell’ancora” ai sensi del d.m. 22 dicembre 2000 (Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi).




1. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria e previo parere della competente commissione assembleare, individua le aree di pesca e le imbarcazioni autorizzate alla pesca nelle aree medesime.




1. La Giunta regionale consente il trasferimento di unità di pesca da un compartimento ad un altro nel caso in cui un consorzio acquisisca a qualsiasi titolo unità di pesca appartenenti ad altro compartimento.
2. La Giunta regionale disciplina i procedimenti di cui al comma 1.




1. Al fine di garantire un adeguato monitoraggio volto alla gestione eco-compatibile della risorsa, è istituito presso la struttura organizzativa regionale competente un Comitato di coordinamento composto da:
a) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia o suo delegato;
b) tre esperti di biologia marina, nominati dalla Giunta regionale su indicazione delle università e dei centri di ricerca operanti nel territorio regionale di chiara esperienza nel settore della biologia marina e della gestione e tecnica della pesca;
c) i comandanti delle Capitanerie di Porto dei compartimenti marittimi regionali o loro delegati;
d) i presidenti pro-tempore dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi della Regione o loro delegati;
e) i rappresentanti delle quattro associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Il Comitato approva il regolamento per il proprio funzionamento.
3. La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito.
4. Il comitato esprime pareri e proposte alla Giunta regionale nelle materie di cui al presente regolamento e in particolare esprime parere sul piano di gestione di cui all’articolo 5, comma 3.




1. Ciascun consorzio individua, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti incaricati della vigilanza ai quali possono essere attribuite le funzioni di agente giurato.
2. La Provincia riconosce la nomina di agenti giurati ai sensi dell’articolo 163, comma 3, lettera b), del d.lgs. del 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n 59).
3. Gli agenti giurati, in aggiunta alle Forze di polizia cui compete per legge, vigilano sull’osservanza delle norme in materia compreso il rispetto dei punti di sbarco, delle taglie minime dei molluschi bivalvi prelevati e delle ulteriori regole di gestione e tutela adottate dal consorzio per garantire l’equilibrio tra prelievo e conservazione della risorsa.



1. In fase di prima applicazione, le domande di cui all’articolo 2, comma 3, sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Dall’entrata in vigore del presente regolamento e fino al riconoscimento e all’affidamento di cui agli articoli 2 e 4 è confermato l’affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell’ambito dei seguenti compartimenti marittimi:
a) Ancona e San Benedetto del Tronto ai Consorzi per la Gestione Pesca Molluschi Bivalvi (CO.GE.VO.) di Ancona e Civitanova Marche rispettivamente nelle aree di cui alle lettere b) e c) del comma 3;
b) San Benedetto del Tronto al Consorzio per la Gestione Pesca Molluschi (CO.VO.PI.) nell’area di cui alla lettera d) del comma 3;
c) Pesaro al Consorzio Gestione Molluschi (CO.GE.MO.) nell’area di cui alla lettera a) del comma 3.

3. In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 30 giugno 2011, sono individuate le seguenti aree di pesca in temporanea deroga alle aree di pesca coincidenti con gli attuali compartimenti, come previsto dal d.m. 12 gennaio 1995, n. 44 (Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi):
a) area A, coincidente con il compartimento di Pesaro e Urbino che va da Gabicce al fiume Cesano;
b) area B, coincidente con la porzione del compartimento di Ancona che va dal fiume Cesano fino a Porto Recanati e precisamente nel punto corrispondente a 1,1 km a nord del punto mediano della diga foranea della foce del fiume Potenza;
c) area C, coincidente con la porzione del compartimento di Ancona che va da Porto Recanati e precisamente nel punto corrispondente a 1,1 km a nord del punto mediano della diga foranea della foce del fiume Potenza al fiume Chienti;
d) area D, coincidente con il compartimento di San Benedetto del Tronto che va dal fiume Chienti al fiume Tronto.

4. Nel periodo di cui al comma 3 la Regione, d’intesa con le associazioni di categoria e con i consorzi, promuove iniziative rivolte al trasferimento o alla rottamazione delle imbarcazioni.
5. In fase di prima applicazione, sono autorizzate alla pesca nelle aree di cui al comma 3 le imbarcazioni di cui all’allegato al presente regolamento.
6. Ai fini di una ottimale gestione della risorsa, la Giunta regionale effettua uno studio scientifico.



Allegati

Individuazione delle imbarcazioni autorizzate alla pesca
in fase di prima applicazione del presente regolamento

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