Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2010, n. 6 |
Titolo: | Interventi regionali in favore dell'Associazione marchigiana rievocazioni storiche |
Pubblicazione: | ( B.U. 18 febbraio 2010, n. 17 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | BENI E ATTIVITA’ CULTURALI |
Materia: | Attività culturali – Celebrazioni |
Note: | Abrogata dall'art. 10, l.r. 23 luglio 2018, n. 29. |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Contributi regionali)
Art. 3 (Modalità di erogazione dei contributi)
Art. 4 (Norma finanziaria)
Art. 2 (Contributi regionali)
Art. 3 (Modalità di erogazione dei contributi)
Art. 4 (Norma finanziaria)
1. La Regione, al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e folkloristico delle Marche, riconosce il valore delle più significative manifestazioni storico-rievocative organizzate nelle Marche, sostenendo la loro diffusione e conoscenza.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione eroga contributi all’Associazione marchigiana rievocazioni storiche (AMRS) a cui aderiscono gli organismi che realizzano le principali rievocazioni storiche nelle varie località marchigiane.
2. I contributi sono erogati per le seguenti attività ed iniziative:
a) supporto per lo svolgimento delle manifestazioni, secondo criteri di metodo e qualità storico-artistiche anche organizzate dagli organismi aderenti;
b) valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dei diversi territori regionali;
c) coordinamento dei soggetti promotori delle manifestazioni storico-rievocative;
d) attività di studio, documentazione e ricerca delle fonti storiche, valorizzando la memoria locale e la conoscenza delle tradizioni regionali.
1. I contributi di cui all’articolo 2 sono concessi secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, assicurando il coordinamento con le politiche di settore della Regione, in particolare per quanto concerne il calendario degli eventi, nonché la promozione del turismo culturale.
2. In ogni caso i contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri finanziamenti regionali erogati all’Associazione.
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l’entità della spesa, a decorrere dall’anno 2011, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti al pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a decorrere dall’anno 2011 nell’UPB 5.31.01 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).