Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 luglio 2010, n. 9
Titolo:Proroga degli organi di enti e aziende operanti in materie di competenza della Regione e dei rappresentanti della Regione in associazioni culturali regionali
Pubblicazione:( B.U. 29 luglio 2010, n. 67 )
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e societŕ regionali o interregionali
Note:Abrogata dall'art. 22, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4.

Sommario





1. La presente legge detta disposizioni transitorie concernenti:
a) gli organi dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) di cui alla legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche - ASSAM. Soppressione dell’Ente di sviluppo agricolo delle Marche - ESAM. Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare - CEPA);
b) gli organi dell’Ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF), di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche);
c) gli organi degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario);
d) altre nomine di competenza della Regione di imminente scadenza.




1. Gli organi dell’ASSAM, dell’ERF e degli ERSU, in carica alla data di approvazione della presente legge, sono prorogati fino all’entrata in vigore delle rispettive leggi regionali di riordino o soppressione e comunque non oltre il 30 novembre 2010.
2. Sono altresì prorogati sino al 31 ottobre 2010 i rappresentanti della Regione in carica alla data di approvazione della presente legge nei seguenti enti:
a) Associazione Mediateca delle Marche, di cui all’articolo 8 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell’informazione e dell’editoria locale);
b) Associazione marchigiana attività teatrali (AMAT), con sede in Ancona.

3. Le candidature per gli organi degli enti indicati al comma 1, non soppressi dalle leggi previste nel medesimo comma 1, sono presentate con le modalità di cui all’articolo 5 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e le designazioni di spettanza della Regione), fino al 30 ottobre 2010, fatta salva la diversa disciplina contenuta nelle leggi di riordino degli enti medesimi.
4. Le candidature per gli enti indicati al comma 2 sono presentate con le modalità di cui all’articolo 5 della l.r. 34/1996 fino al 30 settembre 2010.
5. Sono fatte salve le candidature presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in regola con le disposizioni della l.r. 34/1996, nonché i pareri espressi sulle stesse dalla competente commissione assembleare.