Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 25 maggio 1976, n. 14
Titolo:Norme integrative della legge regionale 30 ottobre 1973, n. 30, concernente: costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative: concessione di garanzia fidejussoria.
Pubblicazione:( B.U. 28 maggio 1976, n. 22 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SPORT - TEMPO LIBERO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 28, l.r. 2 aprile 2012, n. 5.

Ai sensi delle norme transitorie di cui all'art. 27 della l.r. 5/2012 la presente legge è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2013, inoltre fino all'adozione degli atti e dei provvedimenti attuativi della predetta legge n. 5 del 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni legislative abrogate dall'art. 28 della stessa legge e i relativi atti attuativi.
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Sommario




Art. 1

I mutui da contrarsi dagli enti previsti dall'art. 1, primo comma della legge regionale 30 ottobre 1973, n. 30, nei confronti dei quali ricorre la condizione di cui al primo comma - lett. a) - del successivo art. 2, sono garantiti dalla Regione mediante fidejussione concessa con decreto del Presidente della Regione.

Art. 2

Per poter usufruire della garanzia fidejussoria regionale, gli enti beneficiari dovranno, sia in sede di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:
a) dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili;
b) impegnarsi in modo formale a provvedere puntualmente al pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze concordate con l'istituto mutuante facendone preciso obbligo al tesoriere comunale;
c) impegnarsi formalmente a iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata del prestito, l'importo della rata annua di ammortamento;
d) assumere, a fronte della garanzia regionale, formale impegno con apposito atto deliberativo, di restituire le rate annuali del mutuo da contrarre entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza di ciascuna rata o comunque in sede di riscossione totale o parziale del mutuo a pareggio del disavanzo economico relativo al bilancio dell'anno cui si riferisce la rata di ammortamento del prestito garantito dalla Regione.

Gli enti beneficiari dovranno altresì produrre una attestazione del loro tesoriere contenente impegno a provvedere al pagamento delle rate di ammortamento, anche in mancanza del relativo mandato, con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazioni di legge, utilizzando, a tale fine, le prime entrate non delegate riscosse dall'ente.

Art. 3

Per la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui alla presente legge, è autorizzata per l'esercizio 1976 e per ciascuno degli esercizi successivi fino al 2010, la spesa annua di L. 30 milioni; la spesa predetta è dichiarata obbligatoria.
La somma occorrente per il pagamento delle spese di cui al comma precedente è iscritta, per l'anno 1976, a carico del capitolo 1081204 che viene istituito nel titolo I - Spese correnti - Rubrica VIII dello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione "Fondo per la garanzia fidejussoria regionale sui mutui contratti da enti per la costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative - legge regionale 30.10.1973, n. 30 - e spese per il recupero dei relativi crediti", con la dotazione di lire 30 milioni, e a carico dei capitoli corrispondenti, per gli anni successivi.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede: per l'anno 1976, mediante l'impiego, per pari importo, delle disponibilità del fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti in corso recanti spese di parte corrente di cui al capitolo 1147001 del bilancio 1975, utilizzato ai sensi della legge 27.2.1955, n. 64; per gli anni successivi, con impiego di una quota del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16.5.1970, n. 281.