Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 04 aprile 2011, n. 3
Titolo:Modifica al Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 "Attivitŕ funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3"
Pubblicazione:( B.U. 14 aprile 2011, n. 28 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Regolamento regionale di competenza dell'Assemblea legislativa regionale, approvato con d.a. n. 21 del 22/03/2012.

Sommario





1. Il comma 3 dell'articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3) è sostituito dal seguente:
"3. Le sale di commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1 all'interno di strutture sanitarie di cui alla l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e di strutture sociali di cui alla l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale).".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 del regolamento regionale 3/2009, come sostituito dal comma 1 del presente articolo è inserito il seguente:
"3bis. Le sale di commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1, entro 100 metri dalle seguenti strutture:
a) sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e residenziale a ciclo continuativo e diurno di cui alla l.r. 20/2000;
b) sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla l.r. 20/2002.".