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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 04 agosto 2011, n. 5
Titolo:

Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)

Pubblicazione:( B.U. 11 agosto 2011, n. 68 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:

Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 1097 del 01/08/2011.
Prima modificato dall'art. 39, r.r. 2 marzo 2015, n. 1, e dall'art. 38, r.r. 4 dicembre 2015, n. 8, poi abrogato dall'art. 35, r.r. 27 ottobre 2022, n. 6.


Sommario


Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Tipologia dell'attività e definizioni)
Art. 3 (Criteri comunali)
Art. 4 (Vocazione urbanistica delle aree)
Art. 5 (Localizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)
Art. 6 (Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)
Art. 7 (Caratteristiche dei locali)
Art. 8 (Autorizzazione)
Art. 9 (Autorizzazioni stagionali)
Art. 10 (Attività di somministrazione temporanea)
Art. 11 (Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni)
Art. 12 (Segnalazione certificata di inizio attività)
Art. 13 (Procedimento per la segnalazione certificata di inizio attività)
Art. 14 (Attività accessorie)
Art. 15 (Orari)
Art. 16 (Pubblicità dei prezzi)
Art. 17 (Ampliamento dell'esercizio)
Art. 18 (Gestione di reparto)
Art. 19 (Subingresso)
Art. 20 (Decadenza, sospensione e revoca del titolo abilitativo. Inibizione dell'attività)
Art. 21 (Cessazione dell'attività)
Art. 22 (Disposizioni finali)



1. Ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni di cui al Titolo III della medesima legge regionale inerenti la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.


1. Secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 2, della l.r. 27/2009, gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, la quale comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti dal relativo titolo autorizzativo sanitario.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), nonché della normativa statale e regionale vigente in materia di sanità.
3. Gli atti amministrativi rilasciati dal Comune riportano obbligatoriamente la dicitura: somministrazione di alimenti e bevande.
4. Per superficie di somministrazione s'intende l'area cui accede il pubblico attrezzata per il consumo di alimenti o bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili e altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili.
5. In caso di somministrazione in aree esterne pubbliche o private, per strutture permanenti si intendono le strutture che rimangono installate anche nei periodi di non utilizzo. Viceversa, per strutture temporanee s'intendono le strutture o gli allestimenti che vengono rimossi nei periodi dell'anno in cui non vengono utilizzate.
6. Per requisiti igienico-sanitari occorrenti per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di pubblici esercizi, s'intendono i requisiti dei locali adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande stabiliti dalla normativa vigente e nei provvedimenti dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).
7. Fermo restando quanto indicato al comma 1, le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono assumere le seguenti denominazioni, fatte salve eventuali disposizioni comunali specifiche:
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti, dotati di servizio al tavolo;
b) esercizio con cucina tipica: esercizi di cui alla lettera a) in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
c) tavola calda, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo;
d) pizzeria e simili: esercizi della ristorazione con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto pizza;
e) bar gastronomico e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo, in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte le operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
f) bar caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: esercizi di cui alla lettera f) caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
h) wine bar, birreria, pub, enoteca, caffetteria, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di tipi specifici di bevande, eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti o piccoli servizi di cucina;
i) disco bar, piano bar, american bar, locale serale e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è associata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
l) discoteca, sala da ballo, locale notturno, stabilimento balneare e impianti sportivi: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente a un'attività di trattenimento e svago prevalente rispetto alla prima;
m) mensa aziendale: struttura interna esercente la somministrazione di alimenti e bevande aperta solo ai dipendenti e a coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro, anche convenzionata con altre imprese;
n) mensa interaziendale: struttura comune a più imprese, tra loro a tal fine convenzionate, destinata esclusivamente a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano per motivi di lavoro presso le medesime imprese. La struttura deve essere dotata di cartelli o altre indicazioni che la qualifichino come non aperta al pubblico. Deve inoltre essere priva di insegne o elementi tipici dell'attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto a un pubblico indifferenziato. Il gestore della mensa interaziendale somministra alimenti o bevande soltanto a utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate;
o) bar aziendale o bar interno: struttura interna, senza accesso autonomo sulla pubblica via, in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata in favore dei soli dipendenti e di coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro o di visita. All'esterno del complesso aziendale non possono esservi insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno.

8. La Giunta regionale è autorizzata a modificare o integrare le definizioni di cui al comma 7.
9. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di comunicare al Comune competente l'attività o le attività individuate che intende esercitare.
10. Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolciumi e in genere i prodotti somministrati nel ciclo produttivo dell'attività, nonché le produzioni enogastronomiche locali tipiche, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.


1. Lo sviluppo della rete di esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e il rilascio delle nuove autorizzazioni si espletano sulla base dei criteri di cui all'articolo 62 della l.r. 27/2009, che ogni Comune definisce nel rispetto della normativa comunitaria, della l.r. 27/2009 e del presente regolamento.
2. Al fine della elaborazione dei criteri di cui al comma 1, i Comuni, nei relativi strumenti urbanistici, considerano in particolare i seguenti elementi:
a) caratteristiche e sviluppo urbanistico del territorio;
b) traffico, mobilità, inquinamento acustico e ambientale;
c) necessità di tutelare i locali storici;
d) tutela dell'ordine pubblico, pubblica sicurezza e sicurezza stradale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), i Comuni fissano i criteri con l'obiettivo dell'innovazione e qualificazione del settore, tenendo conto dell'esigenza di contemperare il diritto dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività e dei consumatori alla fruizione di un servizio adeguato e rispondente alle diverse necessità ed esigenze.
4. I criteri comunali perseguono prioritariamente i seguenti obiettivi, da modulare in relazione alle specifiche esigenze:
a) evoluzione e innovazione della rete e in particolare promozione:
1) della qualità del lavoro;
2) della formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
3) della trasparenza e della qualità del mercato, della libera concorrenza e della libertà d'impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni dei prezzi, nonché la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva;
b) tutela dei consumatori, in termini di salute, sicurezza, corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
c) valorizzazione delle attività di somministrazione al fine di favorire la loro redditività e di promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
d) armonizzazione e integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di favorire l'equilibrio tra domanda e offerta e consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
e) favorire l'efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore, con particolare riguardo all'adeguatezza della rete e all'integrazione degli esercizi di somministrazione nel contesto sociale e ambientale;
f) salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale attraverso la presenza di attività di somministrazione adeguate;
g) salvaguardare e riqualificare la rete nelle zone meno densamente popolate che a volte manifestano fenomeni di spopolamento, in particolare nei Comuni montani, rurali e nei centri minori.

5. I Comuni possono fissare anche criteri differenziati nell'ambito del proprio territorio, nei casi in cui coesistano realtà diverse.
6. Nella determinazione dei criteri comunali sono da escludere l'utilizzo di contingenti numerici o di superficie e l'individuazione di distanze minime tra gli esercizi.
7. Nel definire i propri criteri i Comuni non possono prevedere alcuno dei requisiti vietati previsti dall'articolo 14 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.


1. L'individuazione della vocazione urbanistica delle diverse parti del territorio comunale costituisce adempimento preliminare, al fine di effettuare scelte strategiche collegate alla qualità della vita e della gestione del territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, il criterio urbanistico può essere utilizzato per suddividere il territorio comunale in zone omogenee tra loro e per assoggettare l'apertura di esercizi al possesso di determinate caratteristiche coerenti con quelle dell'area in cui vanno a collocarsi.
3. I Comuni possono stabilire in particolare:
a) le caratteristiche dell'esercizio dell'attività di somministrazione;
b) orari differenziati di apertura e di chiusura dell'attività;
c) la destinazione d'uso degli immobili;
d) le dotazioni di parcheggi;
e) specifiche disposizioni volte alla salvaguardia dei locali e degli immobili di pregio.

4. I criteri per l'esercizio dell'attività di somministrazione nelle aree di interesse storico-archeologico e di particolare pregio, espressamente individuate dai Comuni, possono riguardare:
a) il dimensionamento dell'esercizio;
b) la tipologia architettonica;
c) le modalità di erogazione del servizio.

5. Al fine di sostenere e incentivare l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande in aree del proprio territorio prive o carenti di esercizi di somministrazione e in aree montane, i Comuni possono autorizzare forme di aggregazioni commerciali polifunzionali che offrano vari servizi di interesse per la collettività, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con i Comuni confinanti.


1. I criteri comunali per la localizzazione delle attività sono definiti in modo da prevenire addensamenti di traffico, disturbo alla quiete o alla sicurezza pubblica e simili, evitando comunque di creare limitazioni alla libera concorrenza tra imprenditori.
2. A fini del rilascio delle autorizzazioni per attività di somministrazione di alimenti e bevande ad apertura prevalentemente serale o notturna, abbinate ad attività di intrattenimento e svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, i Comuni valutano l'idoneità dell'ubicazione con particolare riguardo all'esigenza di tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, nonché di rispettare le norme in materia di inquinamento acustico e possono prevedere zone di rispetto fra gli stessi esercizi e i luoghi di cura e riposo o destinati al culto ovvero richiedere le necessarie misure di mitigazione.


1. I criteri comunali non possono stabilire alcun limite minimo né massimo di superficie per esercizio, salvo quanto previsto dall'articolo 3, commi 4, lettera f), e 5, e dall'articolo 4, comma 4, lettera a).
2. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, debbono comunque avere una superficie adeguata per assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tale da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.
3. Con la predisposizione dei criteri e nel rispetto della normativa vigente i Comuni disciplinano l'attività svolta dagli esercizi di somministrazione su aree pubbliche o private, in forma temporanea o permanente. L'esercizio dell'attività in aree esterne è subordinato in ogni caso al possesso dei requisiti igienico-sanitari e alla verifica in ordine alla viabilità.


1. Al fine di assicurare un migliore servizio al consumatore, i Comuni possono prevedere i seguenti criteri per i locali di somministrazione:
a) la dotazione minima di parcheggi: gli strumenti urbanistici comunali possono stabilire le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi o parcheggi indispensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e una loro corretta integrazione urbana;
b) la previsione, nell'ambito degli strumenti urbanistici, di una specifica destinazione d'uso per la somministrazione di alimenti e bevande, disponendo l'eventuale divieto di cambio di destinazione per attività storiche o di tradizione;
c) l'individuazione, nell'ambito della tipologia unica, di specifiche attività la cui presenza o tipo di allestimento sia in contrasto con i centri storici o con particolari aree di pregio tali da essere escluse per motivi di interesse generale;
d) la presenza di idonei accessi privi di barriere architettoniche, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata al pubblico verso l'esterno;
e) la presenza di servizi igienici di cui almeno uno per soggetti diversamente abili, realizzati, ove necessario, anche in spazi o locali esterni o in forma consorziata o convenzionata con altri pubblici esercizi contigui o posti nelle immediate vicinanze;
f) il divieto, nei centri storici e in altre zone del territorio soggette a tutela in quanto ritenute di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, di uso di determinati materiali o di tipologie di allestimento di spazi esterni ai locali che possono nuocere all'immagine dell'area interessata.

2. L'esercizio dell'attività è subordinata alla conformità dei locali, anche in caso di ampliamento della superficie, ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti dalla normativa statale vigente.


1. L'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche stagionale, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
2. Secondo quanto previsto dall'articolo 63, comma 1, della l.r. 27/2009, è altresì soggetto ad autorizzazione il trasferimento, anche stagionale, degli esercizi da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione secondo i criteri individuati dai Comuni ai sensi del presente regolamento a una sede collocata in zona tutelata nell'ambito di tale programmazione.
3. L'autorizzazione tiene luogo anche di licenza ai fini dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), come disposto dall'articolo 152 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).


1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni stagionali per uno o più periodi nell'arco dell'anno. Tali periodi, che devono essere riportati sull'autorizzazione, nel complesso non possono essere inferiori a un mese né superiori a sette mesi nell'arco di ciascun anno solare.
2. I Comuni determinano le condizioni per l'autorizzazione all'attività di somministrazione in forma stagionale. Tali condizioni possono riguardare in particolare l'assetto urbanistico del territorio, nonché l'apertura o la chiusura obbligatoria in determinati periodi dell'anno solare.


1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande previa autorizzazione. L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.
2. Ai sensi dell'articolo 65 della l.r. 27/2009, la domanda deve indicare:
a) l'evento nell'ambito del quale è esercitata la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
b) il periodo di svolgimento dell'attività, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi;
c) il possesso dei requisiti morali e professionali;
d) la disponibilità e conformità del locale o dell' area ove è esercitata la somministrazione alle norme e alle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
e) la dichiarazione di aver presentato la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari (NIA);
f) il rispetto del criterio di cui al comma 4 del presente articolo.

3. Per le manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale o sportive l'articolo 65, comma 3, della l.r. 27/2009 richiede il possesso dei soli requisiti morali. Il Comune verifica la sussistenza di tale carattere mediante la presentazione di opportuna certificazione.
4. I Comuni possono determinare un lasso di tempo minimo che deve intercorrere fra più attività analoghe svolte dal medesimo organizzatore, nelle stesso luogo o con l'utilizzo delle medesime strutture.


1. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 è presentata anche a mezzo posta o, in base al disposto dell'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), a mezzo telefax o in via telematica, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione ovvero altra modulistica avente medesimi contenuti.
2. La domanda contiene:
a) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali;
b) la dichiarazione di aver acquisito o l'impegno ad acquisire la disponibilità dei locali;
c) l'indicazione dell'eventuale preposto;
d) la dichiarazione di aver presentato o di impegnarsi a presentare la NIA prima dell'avvio dell'attività;
e) la dichiarazione del rispetto delle condizioni di conformità dei locali ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande);
f) la dichiarazione di aver acquisito o di impegnarsi ad acquisire il certificato di prevenzione incendi, ove previsto, prima dell'avvio dell'attività
g) la dichiarazione di aver presentato o di impegnarsi a presentare la documentazione relativa all'impatto acustico di cui all'articolo 22 del presente regolamento, prima dell'avvio dell'attività.

3. Salvo quanto stabilito dai commi successivi, il termine di conclusione del procedimento è di trenta giorni dalla presentazione della domanda, decorsi inutilmente i quali la stessa si intende accolta.
4. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione a mano, dall'attribuzione del numero e della data di protocollazione.
5. Se la domanda non è regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa entro un termine comunque non superiore a trenta giorni, con sospensione dei termini del procedimento, avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà archiviata.
6. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli con interruzione dei termini del procedimento. Tale termine inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, comunque non superiore a trenta giorni, la domanda è archiviata e dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente.
7. Il responsabile del procedimento, anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), verifica la sussistenza dei requisiti morali e professionali del richiedente e il rispetto delle norme di programmazione.
8. Secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della l. 241/1990 il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate dalla documentazione ritenuta necessaria. Il relativo provvedimento è adottato nei successivi dieci giorni.
9. L'autorizzazione è rilasciata in tipologia unica e a tempo indeterminato nei limiti della NIA ed è valida solo per i locali in essa indicati. Entro trenta giorni dal rilascio il Comune invia, anche in via telematica, gli estremi dell'autorizzazione alla struttura organizzativa regionale competente in materia, al Prefetto, al Questore, all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).


1. Sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 64 della l.r. 27/2009. È altresì soggetto a SCIA il trasferimento di sede diverso da quello di cui all'articolo 8, comma 2, del presente regolamento, nonché il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Per somministrazione nel domicilio del consumatore o catering di cui all'articolo 64, comma 1, lettera a), della l.r. 27/2009, si intende l'organizzazione nel domicilio stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate. Ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera d), della l.r. 27/2009, per domicilio del consumatore si intende non solo la privata dimora, ma anche i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni, congressi e simili. I locali ove si effettua tale tipo di somministrazione non sono soggetti alla destinazione d'uso commerciale e alle norme igienico sanitarie. È comunque vietata l'attività di cottura e di preparazione cibi all'interno del locale mediante l'uso delle cucine ivi istallate, fatta eccezione per le cucine mobili in dotazione agli esercenti l'attività di catering regolarmente autorizzate. I Comuni possono stabilire ulteriori disposizioni per disciplinare l'attività all'interno del loro territorio, nel rispetto della l.r. 27/2009 e del presente regolamento.
3. Nei casi di cui all'articolo 64, comma 1, lettere b), c) e d), della l.r. 27/2009, l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente.
4. La superficie utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande, svolta congiuntamente a una delle attività di intrattenimento e svago di cui all'articolo 64, comma 1, lettera g), della l.r. 27/2009, non deve superare il 25 per cento dell'intera superficie del locale o delle aree all'aperto destinate all'attività di intrattenimento e svago, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi, ovvero il 25 per cento dell'area in concessione demaniale adibita a stabilimento balneare, nel rispetto della normativa di settore.
5. Per gli esercizi di cui all'articolo 64, comma 1, lettera h), della l.r. 27/2009, l'attività di somministrazione alimenti e bevande è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività di distribuzione dei carburanti e deve pertanto essere collocata nell'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 (Disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio").
6. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui di cui all'articolo 64, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i), della l.r. 27/2009 rispetta i tempi di apertura e chiusura degli esercizi ed è effettuata nei confronti di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi. L'attività di somministrazione non è trasferibile se non con l'intera attività principale.


1. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa al Comune.
2. La SCIA deve indicare quanto previsto all'articolo 64, comma 4, della l.r. 27/2009, nonché la dichiarazione di aver presentato la NIA. La SCIA è valevole a tempo indeterminato esclusivamente per i locali e le aree in essa indicati.
3. A seguito della presentazione della SCIA è dato avvio al relativo procedimento, disciplinato dall'articolo 19 della l. 241/1990 e dalla vigente normativa regionale di settore.
4. Il Comune, in caso di carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività accertata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi eventualmente prodotti, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a conformare l'attività medesima alla normativa vigente entro il termine fissato dall'amministrazione e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.


1. Oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione consente, nel rispetto delle normative di settore vigenti:
a) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che:
1) i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
2) non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso;
b) l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, limitatamente agli esercizi dotati di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a cento persone, a condizione che:
1) il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
2) i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ossia non siano resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
3) non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
4) non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato.

2. Per quanto riguarda le attrezzature di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo o l'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate, alle condizioni ivi previste, non comporta alcun particolare adempimento.
3. E' inclusa nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo di cui al comma 1, lettera b), l'effettuazione di:
a) spettacoli ovvero divertimenti o attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva, consistenti in rappresentazioni musicali, esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, svolgimento di conferenze e manifestazioni similari;
b) trattenimenti ovvero divertimenti o attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, esclusi i trattenimenti danzanti.

4. I Comuni possono definire le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei piccoli trattenimenti di cui al comma 1, lettera b), con riguardo tra l'altro:
a) agli orari di effettuazione;
b) alle modalità di pubblicizzazione;
c) al tipo e alla natura acustica o elettronica degli strumenti musicali utilizzati.

5. In caso di organizzazione dei piccoli trattenimenti devono essere rispettate in particolare le norme relative alla sicurezza e alla prevenzione incendi, nonché le norme relative all'inquinamento acustico richiamate all'articolo 22.
6. Per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l'installazione di palchi o pedane per artisti di altezza non superiore a 80 centimetri, muniti di certificato di idoneità statica e certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato. E' consentita inoltre l'installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l'amplificazione sonora comunque installati in aree non accessibili al pubblico, dotati di dichiarazione di conformità a firma di un tecnico abilitato.
7. Per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio ai sensi della normativa vigente in materia.


1. Il Comune, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina il limite giornaliero minimo e massimo di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'orario può essere differenziato in ragione delle diverse esigenze dei consumatori, delle caratteristiche del territorio, della stagionalità e dell'attività esercitata.
3. L'esercente ha l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato, che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti ai sensi del comma 1. L'orario può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
4. L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di appositi cartelli ben visibili sia all'interno che all'esterno del locale.
5. Gli esercizi possono osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere indicate in appositi cartelli ben visibili all'interno e all'esterno dal pubblico.
6. La chiusura temporanea è comunicata al Comune nelle forme e nei tempi previsti dallo stessa amministrazione. È obbligatoria l'esposizione di un cartello ben leggibile e visibile dall'esterno.
7. Al fine di tutelare il consumatore il Comune, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 68, comma 6, della l.r. 27/2009. In tal caso vi è l'obbligo di osservanza della turnazione e la pubblicizzazione della stessa mediante cartelli visibili e leggibili dall'esterno.
8. AI fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli esercenti sono tenuti a comunicare al Comune, entro la data da questo stabilita, il periodo di chiusura per ferie previsto per i mesi di luglio o agosto. Sulla base di tali comunicazioni, il Comune, qualora ritenga che possa verificarsi una carenza nel servizio, dispone turni di apertura obbligatori.


1. Secondo quanto previsto dall'articolo 68, comma 7, della l.r. 27/2009, deve essere data pubblicità ai prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione con le seguenti modalità:
a) per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l'esposizione di apposita tabella ben visibile all'interno dell'esercizio;
b) per le attività di ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio ovvero all'interno in luogo comunque leggibile dall'esterno.

2. Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 1, escluse le bevande con formula a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente indicato il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.
3. Se l'esercizio effettua servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione. La maggiorazione per il servizio, qualora prevista, deve essere chiaramente indicata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti destinati alla vendita per asporto, nonché alle attività esercitate in circoli privati aperti solo ai soci, nelle mense aziendali, nei bar interni, alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore e similari.


1. L'ampliamento della superficie di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a semplice comunicazione, da inviare al Comune sede dell'esercizio. La superficie oggetto di ampliamento deve essere attigua e comunicante con l'area originariamente utilizzata per l'attività.
2. L'attività di somministrazione è esercitata nella parte ampliata dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.
3. Il Comune, entro i successivi sessanta giorni, accerta la conformità alla normativa in materia igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali, di compatibilità urbanistica, di sicurezza, di sorvegliabilità, nonché a quanto previsto dalla l.r. 27/2009 e dal presente regolamento. In caso di mancato rispetto delle norme, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività nella parte ampliata.


1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato può affidare la gestione di uno o più di tali reparti a uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi necessari, dandone contestuale comunicazione al Comune.
2. Alla comunicazione sono allegati:
a) il contratto di gestione;
b) la dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali o professionali.

3. L'autorizzazione o la SCIA resta intestata al titolare e la comunicazione dà diritto al gestore di esercitare l'attività dalla data di presentazione.
4. Nella fattispecie disciplinata dal presente articolo, le sanzioni di cui all'articolo 69 della l.r. 27/2009 si applicano al gestore di reparto.
5. In mancanza della comunicazione di cui al comma 1, il titolare risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.


1. Il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte e il trasferimento della gestione sono soggetti a SCIA, da presentare al Comune entro trenta giorni dalla data dell'atto o dall'apertura della successione. Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della SCIA.
2. Nella SCIA il subentrante deve indicare:
a) gli estremi dell'autorizzazione;
b) il titolo giuridico che dà luogo al subingresso;
c) il possesso del titolo autorizzativo a fini sanitari;
d) il possesso dei requisiti igienico-sanitari;
e) il possesso dei requisiti soggettivi.

3. In caso di subingresso per causa di morte gli eredi, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'articolo 61 della l.r. 27/2009, possono continuare l'attività a titolo provvisorio per un anno dall'apertura della successione, previa presentazione al Comune della SCIA di cui al comma 1 del presente articolo. Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti surrichiamati, gli eredi decadono dal diritto di esercitare l'attività. Gli eredi che non intendono proseguire l'attività devono comunicare al Comune la sua sospensione. La stessa non può essere superiore a un anno, salvo proroga concessa su istanza motivata in caso di comprovata necessità. Il termine per riprendere l'attività deve essere calcolato dalla data di acquisto dell'eredità, da intendersi quale data di apertura della successione.
4. Il Comune ordina la cessazione immediata dell'attività se l'interessato risulta privo dei requisiti morali di cui all'articolo 61 della l.r. 27/2009.
5. In caso di decesso del legale rappresentante di società, ai soci superstiti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi, per quanto compatibili.
6. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale e il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a semplice comunicazione, cui va allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute ovvero copia conforme dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.
7. Nel caso in cui una società subisca modifiche nella compagine sociale che comportino mutamenti nella legale rappresentanza deve darne comunicazione al Comune, producendo una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti morali e professionali da parte del nuovo rappresentante legale. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo dei requisiti professionali deve indicare il preposto all'attività.


1. L'autorizzazione o il titolo abilitativo decade:
a) quando il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi;
b) quando il titolare non attiva l'esercizio entro sei mesi dalla data della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità;
c) quando il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità.

2. L'autorizzazione o l'attività soggetta a SCIA è sospesa:
a) per un periodo non inferiore a tre e non superiore a novanta giorni, nel caso di violazione delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizia, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e sorvegliabilità;
b) per un massimo di tre periodi, non superiori ciascuno a dieci giorni, nel caso di inosservanza dell'orario prescelto.

3. L'autorizzazione è revocata o l'attività soggetta a SCIA è inibita quando:
a) il titolare o il gestore non ottempera nei termini alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione di cui al comma 2, lettera a), salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità;
b) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene richiesto il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità;
c) al verificarsi di una nuova inosservanza dell'orario dopo la comminazione, nell'arco dell'anno solare, di tre provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 2, lettera b).



1. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande il titolare deve trasmettere entro trenta giorni al Comune in cui ha sede l'esercizio apposita comunicazione, riconsegnando l'eventuale autorizzazione.


1. Le domande, segnalazioni e comunicazioni di cui al presente regolamento devono essere accompagnate da una fotocopia del documento di identità in corso di validità dei firmatari che non presentano personalmente la pratica. I cittadini extracomunitari devono esibire l'originale della carta o del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per motivi di lavoro o per motivi di famiglia.
2. È obbligatorio l'utilizzo della modulistica adottata, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della l.r. 27/2009, dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente ovvero di altra modulistica avente medesimi contenuti.
3. I procedimenti di cui al presente regolamento vanno coordinati con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
4. Le attività di cui al presente regolamento sono soggette al rispetto della normativa statale e regionale sull'inquinamento acustico, in attuazione in particolare della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).
5. Sono fatte integralmente salve le disposizioni del r.d. 773/1931 applicabili alle attività di cui al presente regolamento, nonché le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
6. Sono fatte salve altresì le autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività (DIA) di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), e alla legge regionale 9 dicembre 2005, n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande).
7. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 67 della l.r. 27/2009, la Regione, in collaborazione con i Comuni, provvede in particolare a monitorare la situazione reale dei preposti nel territorio regionale.
8. Alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate da circoli privati si applica la disciplina speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, del presente regolamento.