Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012, n. 21
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22: "Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato"
Pubblicazione:( B.U. 21 giugno 2012, n. 60 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SPORT - TEMPO LIBERO
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Dopo il Titolo V della legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato) è inserito il seguente:
"Titolo V bis - Norme di comportamento degli utenti delle piste da sci
Art. 28 bis (Definizioni e norme di comportamento)
1. Ai fini della presente legge si considera utente della superficie innevata chiunque vi si trovi, anche momentaneamente, per la pratica degli sport sulla neve o per qualsiasi altro utilizzo. Per gestore della pista o gestore dell'impianto di risalita si intendono anche i loro incaricati, ivi compresi il direttore della pista e le persone facenti parte del servizio pista e del servizio di soccorso.
2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 363/03 gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono rispettare le seguenti regole di comportamento:
a) l'utente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo di danno per sé, per altre persone o per cose altrui, anche nell'esercizio di un proprio diritto o di una propria facoltà. A tal fine lo sciatore è tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo di pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali. La velocità deve essere moderata nei tratti con poca visibilità, in prossimità di fabbricati, ostacoli e incroci, nonchè in caso di nebbia, foschia, scarsa visibilità della pista o di affollamento della stessa o in presenza di principianti;
b) il sorpasso può essere effettuato solo in presenza di spazio e visibilità sufficienti e comunque ad una distanza tale da non creare intralcio allo sciatore sorpassato;
c) l'utente, nel limite del possibile, deve prestare assistenza agli altri utenti che ne appaiano bisognosi, in quanto in difficoltà o incorsi in incidenti, e, in particolare, deve segnalarne la presenza agli utenti che sopraggiungono, richiedendo la loro collaborazione ove necessaria, e deve avvertire immediatamente il gestore della pista o il gestore dell'impianto o le persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni;
d) l'utente deve attenersi:
1) alla delimitazione, alla segnaletica, alla regolazione dell'accesso curate dal gestore della pista, nonché alle regole di utilizzo dell'impianto di risalita esposte al pubblico a cura del relativo gestore;
2) alle disposizioni impartite, nell'esercizio dei loro compiti, dal gestore della pista o dal gestore dell'impianto di risalita o dalle persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni esibendo il titolo di viaggio eventualmente richiesto;
e) l'utente deve fornire le proprie generalità, nonché le informazioni richieste, al gestore della pista o al gestore dell'impianto o alle persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni, nei soli casi e limiti in cui sia necessario per l'esercizio dei loro compiti, ivi compresi i casi in cui l'utente sia coinvolto o testimone in un incidente;
f) l'utente può utilizzare la pista esclusivamente facendo uso degli attrezzi tipici per la pratica dello sport sulla neve al quale la pista è dedicata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 363/03 e dalla lettera g) del presente comma;
g) il gestore della pista, il gestore dell'impianto di risalita o le persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni possono percorrere la pista con qualunque mezzo, nei soli casi e limiti in cui sia necessario per l'esercizio dei loro compiti. Tali soggetti non possono tuttavia usare mezzi meccanici se non in caso di chiusura al pubblico della pista ovvero nei casi e limiti in cui sia necessario e urgente per l'esercizio dei loro compiti, comunque facendo uso di segnaletica luminosa ed acustica;
h) gli sciatori di fondo devono utilizzare la traccia nel senso cui è destinata e salvo diversa segnaletica, se la pista è dotata di più tracce devono utilizzare quella più a destra, anche se sono in gruppo;
i) hanno la precedenza e non devono esser intralciati:
1) l'utente proveniente da destra, negli incroci fra piste, salvo diversa segnaletica;
2) l'utente in movimento, rispetto all'utente che si rimette in movimento, nella stessa pista;
3) l'utente che si trova nella pista, rispetto all'utente che vi accede, salvo diversa segnaletica;
4) nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, l'utente a valle rispetto all'utente a monte. Il secondo può sorpassare il primo, sia a sinistra sia a destra e sia a monte sia a valle, se vi sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica;
5) nella pratica dello sci da fondo, lo sciatore che scende, rispetto allo sciatore che sale, in caso di unica traccia utilizzabile in entrambi i sensi e in pendenza; se detta traccia è in piano, due sciatori che la utilizzano in sensi opposti devono procedere liberandola e portandosi ciascuno alla propria destra, salvo diversa segnaletica. Nel caso di traccia utilizzata da due sciatori nello stesso senso, lo sciatore che precede, se non vi è pericolo, deve liberare la traccia per consentire il sorpasso da parte dello sciatore che segue e che l'abbia richiesto a voce, salvo diversa segnaletica; lo sciatore che segue, previo avvertimento a voce, può anche sorpassare fuori dalla traccia medesima lo sciatore che precede, sia a sinistra che a destra, se vi sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica;
6) in ogni caso i mezzi meccanici in uso al gestore della pista o al gestore dell'impianto o alle persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla lettera f);
j) l'utente può fermarsi e sostare solo sul bordo della pista, non in corrispondenza di strettoia, dosso o punto scarsamente visibile. In caso di fermata involontaria sulla pista, l'utente, nei limiti del possibile, deve portarsi immediatamente sul bordo. In deroga alla presente lettera, la fermata o la sosta possono essere effettuate ovunque sia necessario e urgente per rispettare le regole di cui alla lettere a), b), c);
k) l'utente non deve alterare lo stato dell'area sciabile attrezzata, in particolare abbandonando rifiuti, danneggiando l'ambiente nonché alterando o rimuovendo le indicazioni segnaletiche;
l) nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, i minori di quattordici anni devono indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche del decreto di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 363/03.
3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 363/03, gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate che praticano sport sulla neve, in particolare gli sciatori fuori pista e gli sci alpinisti, devono rispettare le regole di comportamento di cui al comma 2, in quanto applicabili. Inoltre gli sciatori alpinisti devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.
Art. 28 ter (Sanzioni)
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, per le violazioni dei divieti e l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 250 a 1000 euro per la violazione dell'obbligo di assistenza;
b) da 25 a 250 euro per la violazione di cui all'articolo 28 bis, comma 2, lettere a), b), d), h), i), j), l) e comma 3;
c) da 100 a 500 per le violazioni di cui al comma 2, lettere f) e k), dell'articolo 28 bis.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 363/03, i Comuni sono competenti per la vigilanza, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse.".