Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 luglio 1976, n. 21
Titolo:Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 3 relativa a contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito alle imprese artigiane.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 luglio 1976, n. 34)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COOPERAZIONE
Materia:Cooperazione extragricola
Note:Abrogata dall'art. 8, l.r. 24 ottobre 1978, n. 19.

Sommario




Art. 1

I benefici previsti a favore delle cooperative artigiane di garanzia di cui alla legge regionale 16 gennaio 1974, n. 3, e successive modificazioni, concernente " Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia per il credito di esercizio", sono autorizzati anche per l'esercizio finanziario 1976 entro i limiti di spesa indicati al successivo art. 4.

Art. 2

L'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 3 e l'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 11 sono soppressi e sostituiti dal seguente:
La Regione Marche concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia esistenti e di quelle che si costituiscono dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Il contributo è fissato:
a) in L. 30 mila per ogni nuovo socio iscritto alla cooperativa a decorrere dalla data del 1 gennaio 1976, purché abbia effettivamente versato almeno tre quote del capitale sociale;
b) in L. 20 mila per ogni socio iscritto prima del 31 dicembre 1975 a cooperative artigiane di garanzia costituitesi durante l'anno 1975, purché abbia effettivamente versato almeno una quota del capitale sociale.
Gli uffici competenti della Regione richiedono alle cooperative tutta la documentazione che ritengono necessaria per valutare la esistenza dei requisiti richiesti per la concessione del contributo.
Il contributo è concesso dalla Giunta che ne dà comunicazione alla commissione provinciale dell'artigianato competente per territorio.


Art. 3

Il secondo comma dell' art. 4 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 3, modificato dall' art. 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 11, è sostituito dal seguente:
Il contributo per il pagamento degli interessi sui crediti di esercizio concessi ai sensi dell' art. 5 fino a L. 3.500.000 e per la durata massima di 24 mesi sarà corrisposto fino a un massimo dell' 8 per cento annuo in relazione a operazioni di credito di esercizio praticate da istituti operanti nella Regione, durante gli anni 1975 e 1976.
La determinazione del contributo per il pagamento degli interessi, di cui al precedente comma, è effettuata dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente.


Art. 4

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di L. 500 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri di cui al comma precedente sono iscritte in aumento dello stanziamento del cap. 1112302 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 "contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito di esercizio delle imprese artigiane".
Alla copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo si provvede:
a) quanto a L. 400 milioni, mediante riduzione, per pari importo dello stanziamento del cap. 2147001 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recante spese per investimenti" - elenco n. 4 - dello stato di previsione della spesa per il 1976.
b) quanto a L. 100.000.000, mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del cap. 1147001 "fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti oneri di parte corrente" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976.


Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.