Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 03 dicembre 2012, n. 39 |
Titolo: | Promozione dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale |
Pubblicazione: | ( B.U. 13 dicembre 2012, n. 118 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA |
Materia: | Interventi di solidarietà |
Note: | Abrogata dall'art. 11, l.r. 13 novembre 2017, n. 32. |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Eccedenze alimentari e non alimentari)
Art. 3 (Soggetti attuatori)
Art. 4 (Interventi)
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
Art. 2 (Eccedenze alimentari e non alimentari)
Art. 3 (Soggetti attuatori)
Art. 4 (Interventi)
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
1. La Regione, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione, promuove l’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale.
1. Sono eccedenze alimentari:
a) i prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all’eliminazione dal circuito alimentare;
b) i prodotti agricoli non raccolti;
c) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva.
2. Sono da considerare eccedenze non alimentari tutti i prodotti per la casa, abbigliamento e vestiario, biancheria, articoli tessili, mobili ed articoli per l’arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienico sanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri, giocattoli.
1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, si avvale dei seguenti soggetti:
a) gli enti locali, singoli o associati, anche attraverso associazioni con finalità sociali diverse da quelle indicate alle lettere b), c), d) ed e);
b) le cooperative sociali iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale);
c) le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato);
d) le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale);
e) le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all’anagrafe di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), operanti a livello regionale.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) devono aver svolto l’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari per almeno due anni.
3. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, devono garantire le procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni vigenti.
1. Per conseguire le finalità di cui all’articolo 1, la Regione concede contributi ai soggetti attuatori per:
a) lo svolgimento dell’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale;
b) il finanziamento di progetti formativi.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale e previo parere della competente Commissione assembleare, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità per l’analisi del fabbisogno e la valutazione degli effetti delle politiche distributive previste dalla presente legge.
3. I contributi previsti al comma 1 sono concessi in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
4. La Giunta regionale, per lo svolgimento dell’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari, promuove accordi di collaborazione tra i soggetti attuatori indicati all’articolo 3 e gli operatori dei settori interessati.
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, l’entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell’UPB 52909 “Terzo settore” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2013 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).