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Atto:LEGGE REGIONALE 30 agosto 1976, n. 26
Titolo:Determinazione dell'importo delle prestazioni sanitarie erogate dagli enti ospedalieri a soggetti non aventi titolo all'assistenza a norma dell'art. 2 della legge reginale 12 maggio 1975, n. 30.
Pubblicazione:(B.u.r. 3 settembre 1976, n. 41)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

L'importo giornaliero delle prestazioni mediche, chirurgiche e farmaceutiche erogate dagli enti ospedalieri a soggetti non aventi titolo all'assistenza gratuita a norma dell'art. 2 della L.R. 12.5.1975, n. 30 č deliberato annualmente dalla giunta regionale in misura unica per il territorio regionale indipendentemente dalla categoria di appartenenza degli ospedali per effetto della classificazione di cui all'art. 20 della legge 12.2.1968, n. 132 sulla base del costo medio dell'assistenza ospedaliera risultante dai bilanci di previsione dei predetti enti.
Per il 1975 l'importo č pari alla retta di degenza deliberata e approvata dall'organo di controllo per l'anno 1974, aumentata del 23 per cento.
L'importo dovuto dai soggetti di cui sopra č versato direttamente agli enti ospedalieri che lo trattengono a titolo di anticipazione sulle quote del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera di loro competenza.

Art. 2

La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.