Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 02 agosto 2013, n. 24
Titolo:

Modifiche alla Legge Regionale 23 Novembre 2011, N. 22: “Norme in Materia di Riqualificazione Urbana Sostenibile e Assetto Idrogeologico e modifiche alle Leggi Regionali 5 Agosto 1992, N. 34 ‘Norme in Materia Urbanistica, Paesaggistica e di Assetto del Territorio’ e 8 Ottobre 2009, N. 22 ‘Interventi della Regione per il Riavvio delle Attivitŕ Edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere Tecniche di Edilizia Sostenibile’ "

Pubblicazione:( B.U. 22 agosto 2013, n. 67 )
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Disposizioni generali
Note:

Abrogata per il combinato disposto degli artt. 35 e 36, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, dall'1 gennaio 2024.
Prima modificata  dall'art. 46, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


Sommario





1. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”), le parole: “non superi il 15 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “non superi il 20 per cento” e le parole: “aumentabile al 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “aumentabile al 25 per cento”.
2. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 22/2011 le parole: “o di vincoli ambientali” sono soppresse.
3. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 22/2011 è sostituito dal seguente:
“3. E’ consentita l’adozione di varianti ai PRG vigenti se necessarie all’ampliamento di attività produttive, purché le nuove aree siano contigue a quelle già edificate.”.

4. L’articolo 12 della l.r. 22/2011 è sostituito dal seguente:
“Art. 12 (Modifica alla l.r. 22/2009)
1. All’articolo 9, comma 2, della l.r. 22/2009 le parole: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2014”.”.



1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 22/2011, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, si applicano alle attività produttive insediate alla data di entrata in vigore della presente legge.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.