Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 31 agosto 1976, n. 27
Titolo:Proroga per l'anno 1976 e modificazioni della legge regionale 24 aprile 1975, n. 25 "norme per la costituzione e per la ripartizione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera agli enti ospedalieri"
Pubblicazione:(B.u.r. 3 settembre 1976, n. 41)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Le disposizioni contenute nella legge regionale 24.4.1975, n. 25, sono prorogate sino al 31 dicembre 1976.

Art. 2

L'art. 3 della legge regionale 24.4.1975, n. 25 è così modificato:
"A ciascun ente ospedaliero, nell'ambito del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui al precedente art. 2, spetta una somma calcolata sulla base della previsione iniziale del bilancio relativo all'esercizio 1975, esaminato senza rilievi dall'organo di controllo, pari alla spesa fissa per:
a) spese relative al funzionamento di organi istituzionali;
b) stipendi, altri assegni fissi e oneri contributivi, ivi compresi i nuovi oneri derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale stipulato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, relativi al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1975, ovvero assunto anche successivamente nei casi previsti da leggi dello stato o da leggi regionali;
c) canoni di locazione, canoni di noleggio e simili;
d) spese per manutenzioni;
e) spese per utenze;
f) spese per oneri finanziari ed assicurativi, ivi compresi i ratei dei mutui di decorrenza alla data del 31 dicembre 1974 ovvero anche successivamente a tale data, purché autorizzati e finanziati ai sensi e per gli effetti della legge regionale 10 agosto 1974, n. 20 e successive integrazioni e modificazioni;
g) spese relative a tasse e tributi;
h) spese per oneri non ripartibili;
i) spese derivanti da convenzioni di consulenza;
l) spese relative al funzionamento delle scuole del personale ausiliario e paramedico, comprese anche le eventuali borse di studio.
In relazione alla spesa di cui alla lettera b) del precedente comma nell'ipotesi di personale assunto successivamente alla data del 31 dicembre 1975, viene riconosciuta la somma risultante dal costo di tale personale, tenuto conto della data di effettiva assunzione in servizio.”


Art. 3

L'art. 4 della legge regionale 24.4.1975, n. 25, è così sostituito:
"Spetta altresì agli enti ospedalieri una somma per le spese variabili come individuate al bilancio unificato, allegato alla legge regionale 3.4.1975, n. 22, pari all'importo globale delle stesse risultante dalla previsione iniziale del bilancio relativo all'esercizio 1975, esaminato senza rilievi dell'organo di controllo.
Non è ammessa l'iscrizione nel bilancio relativo all'esercizio 1976 di oneri derivanti da eventuali anticipazioni di tesoreria.”


Art. 4

L'art. 5 della legge regionale 24.4.1975, n. 25, è sostituito dal seguente:
"Il riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera viene effettuato:
- per il 70 per cento a copertura delle spese di cui al precedente art. 3;
- per il 20 per cento a copertura delle spese di cui all'art. 4.
Il 10 per cento è destinato alla costituzione di un fondo di accantonamento per far fronte alla copertura delle spese di cui all'art. 12, commi II, III, V, VI e VII del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e ad eventuali necessità di adeguamento della quota da assegnare agli enti ospedalieri con deliberazione della giunta regionale su conforme parere della sesta commissione consiliare.”


Art. 5

Le spese complessive degli enti ospedalieri per l'anno 1976 non possono superare la quota del fondo agli stessi assegnata dalla Regione per l'esercizio 1976.

Art. 6

Il bilancio di previsione degli enti ospedalieri per l'anno 1976, compilato in conformità con il modello allegato alla legge regionale 3.4.1975, n. 22, dovrà essere deliberato entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e trasmesso, entro i successivi dieci giorni, all'organo di controllo per gli effetti dell'art. 16 della legge 19.2.1968, n. 132, corredato dalla relazione del collegio dei revisori.
Il bilancio di previsione è inoltre inviato dagli enti ospedalieri, entro la stessa data, alla giunta regionale.

Art. 7

Gli enti ospedalieri dovranno inviare entro il 30 giugno 1977 i conti consuntivi relativi alla gestione dell'anno 1976 all'organo di controllo a norma del regolamento di contabilità di cui al R.D. 5.2-1891, n. 99.
Entro la stessa data i conti consuntivi dovranno essere altresì trasmessi alla giunta regionale.

Art. 8

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti ospedalieri sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale il rendiconto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati per il periodo compreso tra il 1º gennaio 1976 e la fine del mese antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.