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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 14 aprile 2014, n. 1
Titolo:Modifica del regolamento regionale 16 gennaio 2012, n. 1 (regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi)
Pubblicazione:( B.U. 24 aprile 2014, n. 41 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Economato - Tesoreria
Note:Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 402 del 07/04/2014

Sommario





1. Al comma 1 dell’articolo 1 del regolamento regionale 16 gennaio 2012, n. 1 (Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi), le parole: “pari o inferiore a 100.000,00 euro” sono sostituite dalle parole: “inferiore alla soglia indicata dall’articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo medesimo”.
2. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 1 del r.r. 1/2012 le parole: “di vario genere, compresi noleggio e manutenzione” sono sostituite dalle parole: “ordinario di vario genere, compresi noleggio e manutenzione, per le postazioni di lavoro”.
3. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 1 del r.r. 1/2012 è inserita la seguente:
“f bis) attrezzature informatiche speciali, server, workstation, plotter, apparati di rete, compresi noleggio e manutenzione;”.

4. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 1 del r.r. 1/2012 è abrogata.
5. Alla lettera cc) del comma 3 dell’articolo 1 del r.r. 1/2012 le parole: “in occasioni particolari di necessità ed urgenza di importo fino a 40.000 euro” sono soppresse.


1. Al comma 2 dell’articolo 2 del r.r. 1/2012 l’ultimo periodo è soppresso.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 del r.r. 1/2012 è inserito il seguente:
“2 bis. Ogni struttura organizzativa regionale provvede direttamente all’acquisizione delle attrezzature speciali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f) bis, nonché dei servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 3, lettera g), limitatamente a quelli appartenenti alla categoria 7, previo parere favorevole della struttura organizzativa regionale competente in materia di informatica.”

3. Al comma 3 dell’articolo 2 del r.r. 1/2012 le parole: “pari o inferiore a 100.000,00 euro” sono sostituite dalle parole: “inferiore alla soglia indicata dall’articolo 28, comma 1, lettera b), del d.lgs. 163/2006”.


1. Al comma 1 dell’articolo 3 del r.r. 1/2012 sono aggiunte in fine le parole: “e dell’articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2013, n. 19 (Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali)”.


1. Al comma 2 dell’articolo 4 del r.r. 1/2012 le parole: “agli elenchi disciplinati dagli articoli 9 e” sono sostituite dalle parole: “all’elenco disciplinato dall’articolo” e le parole: “dai predetti elenchi non” sono sostituite dalle parole: “dal predetto elenco”.
2. Al comma 3 dell’articolo 4 del r.r. 1/2012 le parole: “qualora sia attivata una nuova convenzione Consip nel senso disciplinato dall’articolo 5, commi 14, 15, 16, 17, e 18” sono sostituite dalle parole: “nel senso disciplinato dall’articolo 5, comma 11”.
3. Al comma 7 dell’articolo 4 del r.r. 1/2012 le parole: “fino a 20.000,00 euro” sono sostituite dalle parole: “fino a 40.000,00 euro”.
4. Al comma 8 dell’articolo 4 del r.r. 1/2012 le parole: “dall’articolo 11 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49” sono sostituite dalle parole: “dall’articolo 5 della l.r. 19/2013”.


1. L’articolo 5 del r.r. 1/2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
(Modalità di acquisizione)
1. Le procedure di acquisto in economia dei beni e servizi previsti nel presente regolamento non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui all'articolo 124 del d.lgs. 163/2006.
2. I soggetti di cui all'articolo 2 assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. L'acquisizione di beni e servizi deve avvenire assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione. I provvedimenti di cui agli articoli 4 e 6 devono esplicitare le modalità con le quali, nella singola fattispecie, è assicurato tale rispetto.
3. L'acquisizione di beni e servizi in economia è effettuata nell’ordine tramite:
a) ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;
b) verifica della possibilità di adesione a convenzione Consip attiva;
c) procedura negoziata previo esperimento di indagine di mercato o previa consultazione dell’elenco di cui all’articolo 10, secondo la disciplina dettata dal presente regolamento.
4. L’indagine di mercato di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo è svolta, di norma, previo avviso pubblicato nei siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del d.lgs. 163/2006, nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel profilo del committente ove istituito, per un periodo non inferiore a dieci giorni. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dagli operatori economici per potere essere invitati a presentare offerta, con riferimento alla specificità del bene o del servizio da acquisire. L'avviso deve altresì contenere una succinta descrizione degli elementi essenziali della procedura, accompagnata dall'invito a prendere contatti con l'amministrazione aggiudicatrice e dall'indicazione che ulteriori informazioni possono essere fornite su richiesta. L’avviso deve, infine, contenere la riserva di selezione di cui al comma 7 del presente articolo, indicando i criteri che saranno applicati nel caso concreto. Il provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento può, in rapporto alla specifica tipologia e all’entità del bene o del servizio da acquisire, motivatamente disporre integrazioni o riduzioni delle prescrizioni di cui al presente comma.
5. L'indagine di mercato di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo può essere effettuata anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico di cui all’articolo 328 del d.p.r. 207/2010, propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici.
6. L'acquisizione di beni e servizi effettuata selezionando l’operatore economico dall’elenco formato a seguito di indagine di mercato ovvero dall'elenco di cui all’articolo 10 del presente regolamento deve prevedere la consultazione di dieci o più soggetti individuati nel rispetto del principio di rotazione tra quelli in possesso dei requisiti specifici. Nel caso in cui l’elenco dei candidati sia formato da meno di dieci soggetti, l’invito deve essere rivolto a tutti i soggetti presenti. Nel caso di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, la scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del d.lgs. 163/2006, entro un termine non superiore a quarantotto giorni dalla stipulazione del contratto.
7. Nel caso di ricorso ai mercati elettronici di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, l’invito deve essere esteso a tutti gli operatori economici utili. Nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo, la selezione degli operatori economici da invitare avviene sulla base di uno o più criteri preferenziali quali:
a) il sorteggio;
b) le esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico da invitare, con particolare riferimento all’assenza di contenziosi;
c) l’idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione della prestazione;
d) il possesso di asseverazione circa l’adozione e l’efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza ai sensi degli articoli 30 e 51, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
e) l’assenza di indicazioni di ricorso al subappalto ai sensi dell’articolo 118, comma 2, numero 1), del d.lgs. 163/2006.
8. Fermo restando il fine di perseguire esigenze sociali, nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui al comma 3, lettera c), possono essere individuati ulteriori criteri di preferenza che non hanno uno specifico collegamento con l’oggetto o con l’esecuzione dell’appalto, quali:
a) l’utilizzo di fonti di energia alternativa e di tecniche di ecosostenibilità nell’ambito della propria organizzazione di impresa;
b) la politica occupazionale finalizzata all’uguaglianza di genere nel posto di lavoro o alla promozione dell’occupazione delle persone con particolare difficoltà di inserimento, quali disoccupati di lunga durata, giovani, disabili;
c) la fornitura di servizi di assistenza sociale a favore dei dipendenti;
d) la partecipazione a progetti sociali.
9. Nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui al comma 3, lettera c), gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante la lettera di invito di cui all'articolo 4. Nel caso di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni secondo la disciplina del presente regolamento.
10. Il ricorso alla procedura negoziata di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo deve essere adeguatamente motivato con specifico riguardo all’inidoneità del bene o servizio presente nel mercato elettronico e all’insussistenza di adeguata convenzione Consip attiva. Le motivazioni predette devono essere dettagliatamente illustrate nel provvedimento di avvio della procedura contrattuale di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Nel medesimo provvedimento deve essere illustrata, altresì, l'attività posta in essere ai sensi dell'articolo 89 del d.lgs. 163/2006.
11. Nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui al comma 3, lettera c), prima di procedere alla stipulazione del contratto occorre verificare la sopravvenuta possibilità di acquisizione tramite gli strumenti di cui alle lettere a) e b) del comma medesimo. A tal fine i decreti di cui agli articoli 4, comma 1, e 6, comma 1, devono contenere l'espressa riserva e il contestuale espresso impegno dell'offerente di non pervenire alla stipula del contratto.
12. L'acquisizione dei beni e servizi necessari allo svolgimento delle elezioni disciplinate dalla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), può essere effettuata anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, sulla base di adeguata motivazione.”



1. Al comma 2 dell’articolo 6 del r.r. 1/2012 le parole: “commi 14, 15, 16, 17, e 18” sono sostituite dalle parole: “comma 11”.
2. Al comma 6 dell’articolo 6 del r.r. 1/2012 le parole: “, ovvero in forma elettronica nel caso di ricorso al mercato elettronico” sono soppresse.


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 del r.r. 1/2012 è inserito il seguente:
“2 bis. Nelle procedure di acquisizione in economia di importo a base di affidamento superiore a 40.000,00 euro, comprensivo dei costi per la sicurezza necessari all’eliminazione dei rischi da interferenze, è possibile prevedere che l’aggiudicatario non sia obbligato a costituire la cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del d.lgs. 163/2006, subordinatamente a un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.”



1. Il secondo e il terzo paragrafo del comma 2 dell’articolo 10 del r.r. 1/2012 sono sostituiti dai seguenti: “L’elenco è costituito mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie speciale - Contratti pubblici, nei siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, del d.lgs. 163/2006 con le modalità ivi previste, nel Bollettino ufficiale e nel sito informatico della Regione, nonché nel profilo del committente. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale”.
2. L’alinea del comma 3 dell’articolo 10 del r.r. 1/2012 è sostituito dal seguente: “L’avviso per la costituzione dell’elenco di cui al comma 1 contiene in particolare:”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 del r.r. 1/2012 sono inseriti i seguenti:
“3 bis. L’iscrizione nell’elenco costituisce presunzione d’idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto. L’iscrizione non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.
3 ter. L’aggiornamento dell’elenco avviene previa presentazione di specifica domanda e correlata documentazione, secondo la disciplina del presente regolamento. A tal fine i soggetti iscritti devono comunicare ogni variazione dei dati dichiarati ai fini dell’iscrizione entro trenta giorni dal verificarsi della variazione medesima.”



1. Il comma 1 dell’articolo 12 del r.r. 1/2012 è abrogato.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 del r.r. 1/2012 le parole: “di cui al comma 4, lettera i), del medesimo articolo 10” sono sostituite dalla parola: “collaudo”.


1. Sono abrogati infine gli articoli 9 e 11 del r.r. 1/2012.