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Atto:LEGGE REGIONALE 15 maggio 2014, n. 10
Titolo:Modifica alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 36 “Disciplina del controllo sugli atti degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del servizio sanitario regionale”
Pubblicazione:( B.U. 22 maggio 2014, n. 49 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 36 (Disciplina del controllo sugli atti degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del servizio sanitario regionale”), è sostituito dal seguente:
“2. Fino alla rideterminazione del fabbisogno da parte della Regione e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, è sospesa la verifica di compatibilità prevista dall’articolo 7, comma 4, della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) per le strutture di cui al numero 4) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 20/2000, comprensive dei punti prelievo esterni, nonché per le strutture di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale medesima, limitatamente alle richieste che comportano nuovi posti letto, incremento di posti letto già autorizzati, modifiche di funzioni già autorizzate, ovvero trasferimenti della struttura al di fuori del territorio comunale in cui insiste.”.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.