Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 04 agosto 2014, n. 21 |
Titolo: | Approvazione delle modifiche all’intesa tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche e modifica alla legge regionale 25 novembre 2013, n. 40 |
Pubblicazione: | ( B.U. 07 agosto 2014, n. 77 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Enti, aziende, agenzie e societŕ regionali o interregionali |
Sommario
Art. 1 (Approvazione delle modifiche all’intesa)
Art. 2 (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 40/2013)
Art. 3 (Norme transitorie e finali)
Allegati
Art. 2 (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 40/2013)
Art. 3 (Norme transitorie e finali)
Allegati
1. Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, dell’articolo 21, comma 2, lettera c), dello Statuto regionale e dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale 25 novembre 2013, n. 40 (Approvazione dell’intesa tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche), la presente legge approva le allegate modifiche all’intesa, concernente il riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche, approvata con la legge regionale suddetta.
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 40/2013 le parole: “dell’ultima delle leggi regionali di approvazione della stessa” sono sostituite dalle seguenti: “dello statuto e del regolamento di cui all’articolo 12 del d.lgs. 106/2012, da emanarsi nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo”.
1. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti dell’Istituto sono nominati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali di approvazione delle modifiche di cui all’allegato. Entro centottanta giorni dalla data della suddetta entrata in vigore è altresì nominato il direttore generale dell’Istituto.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 40/2013, come modificato dall’articolo 2 della presente legge, non si applicano alle attività di controllo, che restano disciplinate dall’articolo 18 dell’intesa.
3. Il termine di cui all’articolo 19, comma 2, dell’intesa inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali di approvazione delle modifiche di cui all’allegato.
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