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Atto:LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1976, n. 33
Titolo:Modifiche e integrazioni dello statuto della comunità montana del Tronto (Zona N).
Pubblicazione:(B.u.r. 11 dicembre 1976, n. 58)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata implicitamente dall'art. 31, l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, che ha abrogato, con effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto della comunità montana, la l.r. 7 gennaio 1975, n.2 (Statuto Comuinità montana del Tronto - zona N), ed esplicitamente dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Sono approvate ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12 le modifiche e integrazioni allo statuto della comunità montana del Tronto - Zona N, di cui alla legge regionale 7 gennaio 1975, n. 2, nel testo allegato alla presente legge.

Allegati

Il secondo comma dell'art. 6 dello statuto è modificato come segue:
"I consiglieri sono eletti dai rispettivi consigli comunali nel proprio seno secondo le norme previste all'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 6.6.1973, n. 12".
Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Il presidente della comunità montana provvede alla convocazione del consiglio comunitario quando tutti i comuni avranno provveduto a rinnovare o confermare i propri rappresentanti".
Il primo comma dell'art. 16 dello statuto è modificato come segue:
"Il segretario della comunità è nominato dal consiglio che ne stabilisce anche il trattamento economico".