Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 09 dicembre 2014, n. 34
Titolo:Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e alle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione” e 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale”
Pubblicazione:( B.U. 18 dicembre 2014, n. 116 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Sommario


CAPO I Modifiche alla l.r. 23/1995
Art. 1 (Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 23/1995)
Art. 2 (Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 23/1995)
Art. 3 (Modifiche dell’articolo 2 bis della l.r. 23/1995)
Art. 4 (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 23/1995)
Art. 5 (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 23/1995)
Art. 6 (Modifica dell’articolo 6 della l.r. 23/1995)
Art. 7 (Modifica dell’articolo 7 della l.r. 23/1995)
Art. 8 (Modifica dell’articolo 9 della l.r. 23/1995)
Art. 9 (Modifica dell’articolo 14 della l.r. 23/1995)
Art. 10 (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 23/1995)
Art. 11 ( (Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 23/1995))
CAPO II Modifica delle leggi regionali 20/2001 e 14/ 2003
Art. 12 (Modifiche degli articoli 21 e 22 della l.r. 20/2001)
Art. 13 (Modifiche degli articoli 16 e 17 della l.r. 14/2003)
CAPO III Norme finali e transitorie, norme finanziarie e abrogazioni
Art. 14 (Riduzione temporanea dei vitalizi)
Art. 15 (Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni)
Art. 16 (Invarianza finanziaria)

CAPO I
Modifiche alla l.r. 23/1995



1. L'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali), così come da ultimo modificata dalla l.r. 42/2012, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Trattamento economico dei consiglieri regionali)
1. Il trattamento economico spettante ai consiglieri regionali si articola in:
a) indennità di carica;
b) indennità di funzione;
c) rimborso spese per l'esercizio del mandato;
d) indennità di fine mandato e trattamento previdenziale su base contributiva;
e) per i consiglieri eletti fino alla IX legislatura regionale, assegno vitalizio.
2. Il trattamento economico complessivo lordo dei consiglieri regionali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, risultante dall'applicazione della presente legge non può comunque superare gli importi stabiliti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213; in caso di superamento si procede alla decurtazione della parte fissa del rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui al comma 1 dell'articolo 6 per un importo corrispondente alla quota di superamento.
3. Il trattamento economico complessivo lordo dei consiglieri regionali è onnicomprensivo e assorbe ogni altro beneficio già previsto a titolo particolare dalla normativa vigente. Sono fatte salve le disposizioni previste all'articolo 7 nonché le dotazioni di servizi informativi e tecnologici necessari all'espletamento del mandato definiti rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.".



1. L’articolo 2 della l.r. 23/1995, così come da ultimo modificata dalla l.r. 42/2012, è sostituito dal seguente:
“Art. 2 (Indennità di carica)
1. L’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura di euro 6.400,00.
2. L’indennità mensile di carica spettante ai consiglieri che percepiscono un reddito lordo da lavoro uguale o superiore al 50 per cento dell’indennità di cui al comma 1, è ridotta del 50 per cento. L’Ufficio di presidenza disciplina con proprio atto le modalità per l’applicazione della decurtazione.
3. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), all’inizio di ciascuna legislatura regionale, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, ciascun consigliere, sulla base di un apposito modulo predisposto dall’amministrazione, è tenuto a presentare una dichiarazione, corredata dall’eventuale documentazione richiesta, da cui risultino:
a) i redditi percepiti nell’anno precedente per lo svolgimento di una o più attività lavorative. Tale documentazione non è richiesta in caso di aspettativa obbligatoria o facoltativa per l’esercizio del mandato e in caso di cessazione o sospensione dell’attività lavorativa a seguito dell’elezione a consigliere;
b) gli incarichi ricoperti e gli emolumenti percepiti di cui all’articolo 2 bis;
c) le cariche assunte presso enti pubblici o privati e gli altri eventuali incarichi, funzioni o attività svolte, con i relativi compensi, anche al fine di valutare la sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità con il mandato di consigliere regionale;
d) i carichi penali pendenti all’inizio della legislatura e, successivamente, le eventuali variazioni.
4. Le dichiarazioni indicate alla lettera a) del comma 3 sono rese ai fini e per gli effetti previsti dal comma 2, quelle di cui alla lettera c) sono rese anche per le finalità di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
5. In caso d’inadempienza all’obbligo di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di dieci giorni, decorsi inutilmente i quali l’amministrazione provvede alla sospensione dell’erogazione dell’indennità di carica.
6. Ove le dichiarazioni di cui al comma 3 risultino incomplete o mendaci, fatte salve le altre sanzioni previste dall’ordinamento vigente, l’Ufficio di presidenza dopo aver invitato il consigliere ad integrare la dichiarazione o a fornire spiegazioni in merito, può interdire la partecipazione dello stesso fino ad un massimo di dieci sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
7. Delle misure adottate ai sensi dei commi 5 e 6 è data comunicazione all’Assemblea.”.



1. Al comma 2 dell’articolo 2 bis della l.r. 23/1995, così come da ultimo modificata dalla l.r. 42/2012, dopo le parole: “che percepiscono un vitalizio” sono aggiunte le seguenti: “o una pensione”.
2. I commi 3 e 4 dell’articolo 2 bis della l.r. 23/1995, così come da ultimo modificata dalla l.r. 42/2012, sono sostituiti dai seguenti:
“3. L’erogazione dell’assegno vitalizio e della pensione di cui all’articolo 7 ter, nei confronti di coloro che siano rieletti in Consiglio regionale o che siano nominati assessori regionali, è sospesa per tutta la durata del nuovo mandato. La loro erogazione è ripristinata alla cessazione del mandato stesso tenendo conto dell’ulteriore periodo di contribuzione.
4. L’erogazione dell’assegno vitalizio e della pensione di cui all’articolo 7 ter è altresì sospesa qualora il titolare venga eletto al Parlamento italiano o europeo, sia nominato componente del Governo della Repubblica, sia eletto o nominato, rispettivamente, nel Consiglio o nella Giunta di altre Regioni. La loro erogazione è ripristinata a seguito della cessazione dei mandati predetti.”.



1. L’articolo 3 della l.r. 23/1995, così come da ultimo modificata dalla l.r. 42/2012, è sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Trattenute sull’indennità di carica)
1. Sull’indennità di carica mensile lorda è disposta una trattenuta obbligatoria del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell’indennità di fine mandato di cui all’articolo 8, per un periodo massimo di dieci anni.
2. Sino al termine della IX legislatura regionale sull’indennità di carica mensile lorda è disposta una trattenuta obbligatoria del 21 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 9 .
3. Dalla X legislatura regionale sull’indennità di carica mensile lorda è applicata la trattenuta obbligatoria di cui al comma 2 dell’articolo 7 ter.
4. I consiglieri che, ai sensi dell’articolo 19, optino, in luogo dell’indennità di carica, per il trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui ai commi 2 e 3 per ottenere la valutazione, ai fini dell’assegno vitalizio o della pensione, del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.”.



1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 23/1995, così come da ultimo modificata dalla l.r. 42/2012, è sostituito dal seguente:
“1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità di carica prevista dall’articolo 2, una indennità di funzione mensile secondo i seguenti importi:
a) euro 2.500,00 per le funzioni di Presidente della Giunta regionale;
b) euro 2.200,00 per le funzioni di Presidente del Consiglio;
c) euro 1.700,00 per la funzione di vicepresidente della Giunta regionale;
d) euro 1.500,00 per le funzioni di assessore regionale;
e) euro 1.200,00 per le funzioni di vicepresidente del Consiglio;
f) euro 1.000,00 per le funzioni di presidente di commissione consiliare permanente;
g) euro 500,00 per la funzione di vicepresidente di commissione consiliare permanente.”.



1. I commi 1 e 2 dell’articolo 6 della l.r. 23/1995, così come da ultimo modificata dalla l.r. 42/2012, sono sostituiti dai seguenti:
“1. Ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del mandato composto da una parte fissa, pari ad euro 2.700,00 mensili, ed una parte variabile in relazione alla distanza tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali comunque commisurata all’effettiva presenza del consigliere presso le stesse sedi.

2. La misura della parte variabile del rimborso, da corrispondersi per ciascun giorno di presenza presso la sede degli organi regionali, è determinata moltiplicando il doppio della distanza, comunque non inferiore a km 10, tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali, per euro 0,40, per un numero massimo di venti giornate di presenza al mese, fino ad un massimo di euro 1.500. La residenza, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, si intende sempre acquisita in un comune della regione; l’Ufficio di presidenza stabilisce con proprio atto le ulteriori modalità per il calcolo della parte variabile del rimborso spese e per l’accertamento della presenza dei consiglieri presso le sedi degli organi regionali. Le modalità per l’accertamento della presenza degli assessori sono stabilite dalla Giunta.”.



1. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 23/1995, così come da ultimo modificata dalla l.r. 42/2012, è soppresso.



1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 23/1995, così come da ultimo modificata dalla l.r. 42/2012, le parole: “commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2 e 4”.



1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 23/1995, così come da ultimo modificata dalla l.r. 42/2012, le parole: “commi 2 e 3”, sono sostituite dalle seguenti: “commi 2 e 4”.



1. L’articolo 17 della l.r. 23/1995, così come da ultimo modificata dalla l.r. 42/2012, è sostituito dal seguente:
“Art. 17 (Prescrizione e casi di esclusione del diritto all’assegno vitalizio e di reversibilità)
1. I ratei di assegno vitalizio diretto o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l’Ufficio di presidenza del Consiglio.
2. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. 174/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 213/2012, è comunque esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l’erogazione dei vitalizi nei confronti dei soggetti che siano condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici inflitta.
3. Il titolare dell’assegno vitalizio che riceva una delle condanne di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d’ufficio della sussistenza di eventuali condanne, effettuando il recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. In ogni caso, il titolare dell’assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza ovvero l’insussistenza di condanne di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.
4. E’, altresì, esclusa l’erogazione dell’assegno di reversibilità nel caso in cui il titolare dell’assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al comma 2 per la durata dell’interdizione dai pubblici uffici. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti del titolare dell’assegno di reversibilità che versi nelle condizioni indicate al comma 2.”.



1. L’articolo 20 della l.r. 23/1995, così come da ultimo modificata dalla l.r. 42/2012, è sosti-tuito dal seguente:
“Art. 20 (Sospensione degli emolumenti e corresponsione di assegno ridotto)
1. La corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 2 e degli emolumenti di cui agli articoli 4, 5 e 6, è sospesa di diritto:
a) nei casi di sospensione dalla carica di cui all’articolo 8, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l’autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o nei casi di cui all’articolo 8, comma 2, del d.lgs. 235/2012.
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del consigliere o della sospensione dalla carica, pronunciata ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del d.lgs 235/2012, dispone immediatamente la sospensione delle indennità e del rimborso delle spese con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nelle ipotesi indicate al comma 1, al consigliere spetta per il periodo di sospensione, un assegno pari all’indennità di carica ridotta di una percentuale del settanta per cento, sul quale non opera la ritenuta per i contributi obbligatori di cui all’articolo 3.
4. La sospensione delle indennità di cui all’articolo 2 e degli eventuali emolumenti di cui agli articoli 4, 5 e 6, ha termine con la cessazione della sospensione dalla carica ai sensi dei commi 3 e 5 dell’articolo 8 del d.lgs. 235/2012, nonché con la revoca dell’ordinanza che ha disposto la misura cautelare di cui al comma 1, lettera b).”.

CAPO II
Modifica delle leggi regionali 20/2001 e 14/ 2003



1. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “due”.
2. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 20/2001, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 33 (Modifiche alle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari” e 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale”), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “tre”;
b) alla lettera b) la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “due”.



1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale), come da ultimo sostituito dall’articolo 5 della l.r. 33/2009, la parola: “due” è sostituita dalla seguente: “una”.
2. Il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 14/2003, è sostituito dal seguente:
“1. Presso la Presidenza del Consiglio può essere istituita una apposita struttura denominata Gabinetto, composta dal capo di Gabinetto e da un esperto in materie giuridiche, economiche, dell’informazione o in altri settori d’interesse per l’espletamento delle funzioni istituzionali del Presidente.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 14/2003 è sostituito dal seguente:
“4. L’esperto del Gabinetto è nominato dal Presidente tra persone estranee all’amministrazione regionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Allo stesso non può essere corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo superiore allo stipendio tabellare per la qualifica dirigenziale incrementato dell’indennità integrativa speciale.”.

4. Il comma 6 dell’articolo 17 della l.r. 14/2003 è sostituito dal seguente:
“6. Fermo restando il limite di spesa derivante dalla somma dei compensi massimi stabiliti dai commi 2 e 4, il Presidente del Consiglio può conferire incarichi nel Gabinetto in numero minore o maggiore di quello indicato al comma 1.”.

CAPO III
Norme finali e transitorie, norme finanziarie e abrogazioni




1. A decorrere dal 1 gennaio 2015 gli importi lordi mensili dei vitalizi e degli assegni di reversibilità erogati dalla Regione sono ridotti per scaglioni secondo le seguenti percentuali:
a) 5 per cento fino ad euro 1.500,00;
b) 10 per cento da euro 1.501,00 fino ad euro 3.500,00;
c) 15 per cento da euro 3.501,00 fino ad euro 6.000,00;
d) 20 per cento oltre euro 6.000,00.

2. Ove i vitalizi regionali o gli assegni di reversibilità si cumulino con analoghi trattamenti connessi all’esercizio del mandato di consigliere in altre Regioni, di parlamentare italiano o europeo, le percentuali di cui al comma 1 sono raddoppiate.
3. Su richiesta degli interessati, la Regione non procede alle decurtazioni di cui ai commi 1 e 2, ove il reddito complessivo annuo lordo non sia superiore ad euro 18.000,00.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2017.
5. L’Ufficio di presidenza del Consiglio stabilisce le modalità per l’applicazione di questo articolo.



1. Le disposizioni della l.r. 23/1995, così come da ultimo modificata da questa legge, si applicano anche ai componenti della Giunta regionale, ivi inclusi quelli scelti al di fuori del Consiglio regionale.
2. Dalla X legislatura regionale ai fini del rapporto da effettuare per il calcolo della quota parte degli assegni vitalizi da non assoggettare a tassazione ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 52 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), il numeratore è rappresentato dalle trattenute assoggettate a ritenuta fiscale effettuate dalla Regione nell’anno antecedente al termine della IX legislatura regionale, e il denominatore dalla spesa complessiva sostenuta annualmente per gli assegni vitalizi.
3. Le disposizioni previste ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 della l.r. 23/1995, come sostituito dall’articolo 1 di questa legge e agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, si applicano a decorrere dalla X legislatura regionale.
4. E’ confermata la soppressione dell’istituto del vitalizio a decorrere dalla X legislatura regionale in armonia con quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
5. Ai fini di questa legge la X legislatura ha inizio dalla prima seduta del Consiglio regionale successiva alle elezioni per il rinnovo degli organi regionali elettivi.
6. Per il sequestro, il pignoramento e la cessione della indennità di carica, di funzione, di fine mandato, dell’assegno vitalizio e della pensione, si applicano le leggi statali per i pubblici dipendenti vigenti in materia.
7. E’ abrogato l’articolo 6 della l.r. 27/2011. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della l.r. 23/1995 vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011, così come modificati da questa legge si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti sino alla IX legislatura regionale. Alla rubrica del Capo III della l.r. 23/1995 sono aggiunte infine le parole “e assegno vitalizio”.
8. Per i consiglieri eletti fino alla V legislatura regionale si applicano le disposizioni indicate al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 23/1995.



1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.