Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1976, n. 34
Titolo:Intervento delle cooperative artigiane di garanzia per le aziende danneggiate dall'alluvione del 18-19 agosto 1976.
Pubblicazione:(B.u.r. 11 dicembre 1976, n. 58)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COOPERAZIONE
Materia:Cooperazione extragricola
Note:Abrogata dall'art. 8, l.r. 24 ottobre 1978, n. 19.

Sommario




Art. 1

Le cooperative artigiane di garanzia operanti nella Regione sono autorizzate, in deroga all'art. 3 della legge regionale 28.7.1976, n. 21, a prestare garanzia per operazioni di credito, sulla base del danno effettivamente subito e comunque non oltre L. 5 milioni, alle aziende associate che risultino danneggiate dalla alluvione del 18.19 agosto 1976 e allo scopo di acquistare materie prime e prodotti semilavorati destinati alla produzione o di riparare i danni causati dalla alluvione.
Le aziende interessate devono presentare alle cooperative apposita dichiarazione, rilasciata dal Comune ove risiedono, dalla quale risulti che sono state danneggiate dalla alluvione, e il parere espresso dalla commissione provinciale dell'artigianato.
Il finanziamento concesso con la presente legge č cumulabile con altri eventuali finanziamenti concessi in via ordinaria ai sensi della L.R. 21/1976.

Art. 2

Le cooperative sono autorizzate ad operare in deroga alle disposizioni statutarie riguardanti la decorrenza del diritto ad ottenere la garanzia della cooperativa nei confronti delle aziende artigiane danneggiate dalla alluvione che abbiano chiesto l'iscrizione alla cooperativa stessa dopo il 19 agosto 1976.