Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 09 aprile 2015, n. 5
Titolo:Modifica del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 – Disposizioni regionali in materia di multifunzionalitŕ dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura)
Pubblicazione:( B.U. 23 aprile 2015, n. 35 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Agriturismo – Turismo rurale
Note:Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 268 del 09/04/2015.

Sommario





1. Al comma 5 dell’articolo 4 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 - Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura), dopo le parole: “L’utilizzo delle case mobili” sono inserite le parole: "anche messe a disposizione dall’operatore agrituristico”.


1. Il comma 1 dell’articolo 5 del r.r. 6/2013 è sostituito dal seguente:
“1. L’azienda che esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande garantisce che almeno l’80 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, sia costituto da prodotto proveniente:
a) per almeno un 30 per cento sul totale, dalla produzione aziendale;
b) per un massimo del 20 per cento sul totale, da acquisti effettuati presso artigiani alimentari della zona, da individuare prioritariamente tra quelli che hanno sottoscritto un contratto di filiera, ovvero presso aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della Regione operanti nel territorio regionale, con preferenza per le produzioni e i prodotti indicati nell’articolo 6, comma 2, della l.r. 21/2011. In tale caso, la stessa impresa artigiana è comunque tenuta a dimostrare, attraverso la tracciabilità, la provenienza della materia prima, di prevalente origine regionale, utilizzata per la trasformazione alimentare;
c) per la restante parte, da aziende agricole singole o associate della Regione come prodotto tracciato o tracciabile.”
2. Il comma 2 dell’articolo 5 del r.r. 6/2013 è sostituito dal seguente:
“2. Per le aziende che praticano l’agricoltura biologica e offrono alimenti e bevande esclusivamente biologici, nonché per le aziende che ricadono nelle aree montane e svantaggiate individuate in base alla normativa dell’Unione europea, la percentuale di produzione aziendale indicata al comma1, lettera a), è ridotta al 25 per cento.”

3. Al comma 3 dell’articolo 5 del r.r. 6/2013 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Fanno eccezione i prodotti che, pur utilizzati come ingredienti nelle ricette tradizionali marchigiane, non rientrano nelle tipiche trasformazioni del territorio regionale.”


1. Il comma 1 dell’articolo 10 del r.r. 6/2013 è sostituito dal seguente:
“1. L’azienda agricola che esercita attività agrituristica può richiedere la licenza d’uso del marchio nazionale dell’agriturismo italiano, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa in vigore.”



1. Alla lettera c) del comma 9 dell’articolo 15 del r.r. 6/2013 le parole: “15 per cento” sono sostituite dalle parole: “20 per cento”.


1. Alla lettera d) del punto 7 dell’allegato 7 al r.r. 6/2013 dopo le parole: “materiale a rischio specifico” sono inserite le parole: “e dei sottoprodotti di origine animale”.
2. Dopo il punto 7 dell’allegato 7 al r.r. 6/2013 è inserito il seguente:
“7 bis. Nel rispetto delle tradizioni del territorio marchigiano che vedono nei mesi invernali un maggior consumo di carne suina utilizzata prevalentemente per la produzione di insaccati e di carne ovicaprina in corrispondenza delle festività quali Pasqua, Ferragosto e Natale, nel locale di cui al punto 7, lettera a), può essere consentita l’attività di macellazione di un’unica specie per un totale di 6 capi settimanali, a condizione che non venga superato il limite massimo annuo stabilito di animali macellati, pari a 104 capi per specie. Relativamente ai limiti previsti per i capi di peso inferiore a 15 chilogrammi, il limite settimanale è di 8 capi di suini (1UGB corrisponde a 5 suini e a 20 suinetti di peso vivo inferiore a 15 chilogrammi, quindi 1 suino = 4 suinetti) e 4 di ovicaprini (1 UGB corrisponde a 10 ovini o caprini e a 20 agnelli o 20 capretti di peso vivo inferiore a 15 chilogrammi, quindi 1 ovino o caprino = 2 agnelli/capretti) per un massimo di 12 capi a settimana. Resta fermo per i capi di peso inferiore a 15 chilogrammi che nei periodi precedenti le festività religiose o nei mesi invernali il numero totale di capi macellati può essere rappresentato da animali di un’unica specie.”

3. Il punto 16 dell’allegato 7 al r.r. 6/2013 è sostituito dal seguente:
“16. La bollatura delle carni dei volatili da cortile, della selvaggina da penna allevata e dei conigli deve essere effettuata con un bollo a placca o un’etichetta riportante la ragione sociale, la sede dell’azienda e la sigla: "AGRITURISMO".



1. L’autodichiarazione di cui all’articolo 16, comma 1, del r.r. 6/2013 è presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il comma 3 dell’articolo 16 del r.r. 6/2013 è abrogato.