Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 03 agosto 2015, n. 20
Titolo:Modifica alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”
Pubblicazione:( B.U. 06 agosto 2015, n. 65 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Attivitŕ amministrativa

Sommario





1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) è aggiunto il seguente:
“2 bis. Se il termine indicato al comma 1 coincide con un giorno non lavorativo o festivo, è prorogato al successivo giorno lavorativo.”.




1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 34/1996 le parole: “il termine per le nomine e le designazioni è fissato al sessantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio” sono sostitute dalle parole: “le nomine e le designazioni sono effettuate entro i tre mesi successivi alla prima seduta del Consiglio e il termine per la presentazione delle candidature è fissato al trentesimo giorno successivo alla suddetta seduta”.



1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



1. Le disposizioni indicate all’articolo 2 si applicano ai procedimenti di nomina o designazione non conclusi alla data di entrata in vigore di questa legge.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.