Leggi e regolamenti regionali
Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 16 novembre 2015, n. 7 |
Titolo: | Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 “Attivitŕ funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3” |
Pubblicazione: | ( B.U. 26 novembre 2015, n. 105 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Regolamento regionale di competenza dell'Assemblea legislativa regionale, approvato con d.a. n. 12 del 10/11/2015. |
Sommario
Art. 1 (Inserimento dell’articolo 7 bis nel regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3)
Art. 2 (Disposizione transitoria)
Art. 2 (Disposizione transitoria)
1. Dopo l'articolo 7 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) è inserito il seguente:
"Art. 7 bis (Autorizzazione alla inumazione e tumulazione dei feti e prodotti abortivi)
1. L'ASUR, le Aziende ospedaliere indicate all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) e le strutture sanitarie private accreditate predispongono opuscoli informativi sulla possibilità di richiedere, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa statale e regionale, la sepoltura del feto o del prodotto abortivo e sulle disposizioni applicate in mancanza di tale richiesta. L'opuscolo, unitamente alla richiesta di consenso formale, è consegnato ai genitori, ai parenti o a chi per essi, al momento del ricovero presso la struttura sanitaria.
2. Per la sepoltura al cimitero non è obbligatorio indicare sull'eventuale lapide il cognome di uno o di entrambi i genitori ma è possibile anche usare un nome di fantasia a cui, nella relativa sezione del registro cimiteriale, corrisponderà l'effettiva appartenenza anagrafica del prodotto del concepimento.".
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento l’ASUR, le Aziende ospedaliere indicate all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 13/2003 e le strutture sanitarie private accreditate disciplinano le procedure di informazione indicate al comma 1 dell’articolo 7 bis del r.r. 3/2009, come introdotto da questo regolamento.