Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 12 gennaio 1977, n. 5
Titolo:Regolamento per la nomina del Comitato regionale per la prevenzione delle tossico-dipendenze.
Pubblicazione:(B.U. 31 gennaio 1977, n. 7 - bis)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogato dall'art. 85, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Sommario





Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, al fine della realizzazione unitaria degli interventi di cui agli artt. 90 e 91 della legge 22.12.1975, n. 685, i compiti di coordinamento e di controllo regionale sugli organi e gli enti abilitati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti tossico-dipendenti nonché di raccolta dei dati statistici sono affidati all'apposito comitato regionale per la prevenzione delle tossico-dipendenze.


l comitato è presieduto dall'assessore regionale alla sanità e sicurezza sociale ed elegge nella prima riunione il vice-presidente.


Il comitato è composto da membri elettivi e membri di diritto.
Il consiglio regionale elegge n. 13 componenti scegliendoli tra medici psichiatri, psicologi, farmacologi, educatori ed assistenti sociali.
Sono membri di diritto:
- un funzionario del Ministero della Sanità designato dal medesimo;
- un rappresentante degli organi periferici del Ministero della Pubblica Istruzione designato dal medesimo;
- un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia che nell'ambito del territorio della Regione Marche sono addette alla repressione dei reati contemplati dalla legge 22.12.1975, n. 685, designato dal commissario di governo presso la Regione;
- una ispettrice di polizia designata dal commissario di governo presso la Regione;
- il presidente del tribunale per i minorenni di Ancona;
- il presidente della sezione civile del tribunale di Ancona e della sezione civile della corte di appello di Ancona.



Il comitato è convocato dal presidente, mediante lettera raccomandata che deve contenere l'ordine del giorno.
Il comitato si riunisce ordinariamente quattro volte all'anno e, straordinariamente, su richiesta del presidente, del consiglio regionale, di due presidenti di amministrazioni provinciali oppure un terzo dei suoi componenti.
Per la validità delle riunioni occorre la presenza di un terzo dei suoi componenti.


I membri del comitato durano in carica fino alla scadenza del consiglio regionale che li ha eletti.
I componenti non di diritto che non partecipano a tre sedute consecutive decadono dalla nomina.
Nel caso che un componente decada ai sensi del comma precedente ovvero rassegni le dimissioni, il presidente del comitato ne dà tempestiva comunicazione al presidente del consiglio regionale per la sostituzione.