Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE STATUTARIA 27 giugno 2016, n. 5 |
Titolo: | Modifiche alla Legge Statutaria 8 marzo 2005, n. 1 “Statuto della Regione Marche” |
Pubblicazione: | ( B.U. 07 luglio 2016, n. Edizione speciale n. 2) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Statuto - Stemma e gonfalone |
Sommario
Art. 1 (Modifica al comma 3 dell’articolo 12 della legge statutaria 1/2005)
Art. 2 (Sostituzione dell’articolo 13 della legge statutaria 1/2005)
Art. 3 (Modifica all’articolo 22 della legge statutaria 1/2005)
Art. 4 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 2 (Sostituzione dell’articolo 13 della legge statutaria 1/2005)
Art. 3 (Modifica all’articolo 22 della legge statutaria 1/2005)
Art. 4 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 12 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) è sostituito dal seguente: “I due consiglieri più giovani d’età svolgono le funzioni di Consiglieri segretari.”.
1. L’articolo 13 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 (Elezione del Presidente e dell’Ufficio di presidenza)
1. Il Consiglio, nella prima seduta e come primo atto, elegge tra i suoi componenti, con tre votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente e l’Ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Consiglieri segretari.
2. L’elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. Alla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi.
3. Per l’elezione dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti Vicepresidenti e Consiglieri segretari i consiglieri di maggioranza ed i consiglieri di minoranza che, nelle rispettive votazioni, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra consiglieri di maggioranza o tra quelli di minoranza risulta eletto Vicepresidente il più anziano di età e Consigliere segretario il più giovane d’età.
4. Il Presidente e l’Ufficio di presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi, e successivamente alla loro rielezione, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.
5. In caso di mancata elezione nella prima seduta del Presidente e dell’Ufficio di presidenza le relative funzioni sono provvisoriamente esercitate dai consiglieri regionali di cui all’articolo 12, comma 3.
6. Il Presidente e ciascun componente dell’Ufficio di Presidenza, in presenza di gravi motivi, possono essere revocati dal Consiglio con mozione presentata da almeno un terzo dei consiglieri in carica, approvata per appello nominale con maggioranza non inferiore ai 4/5 dei componenti dell’Assemblea. La mozione non può essere posta in discussione prima di dieci giorni dalla sua presentazione.”.
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 22 della legge statutaria 1/2005, è inserito il seguente:
“5 bis. Le Commissioni consiliari permanenti nominano al proprio interno con voto limitato ad uno, un Presidente ed un Vicepresidente; le stesse possono in presenza di gravi motivi disporre la loro revoca con una maggioranza non inferiore ai 4/5 dei componenti. Si osservano in quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 3 e 6 dell’articolo 13.”.
1. Il Consiglio regionale entro quindici giorni dall’entrata in vigore di questa legge statutaria è convocato per procedere all’elezione dei Consiglieri segretari con le modalità previste dall’articolo 13 dello Statuto regionale, come modificato dall’articolo 2 di questa legge.
2. I Consiglieri segretari eletti restano in carica per il periodo intercorrente tra la data di elezione e la scadenza prevista dal comma 4 dell’articolo 13 dello Statuto regionale, come modificato dall’articolo 2 di questa legge.