Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 19 luglio 2016, n. 16 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 “Norme edilizie per il territorio agricolo” |
Pubblicazione: | ( B.U. 28 luglio 2016, n. 86 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | EDILIZIA |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 10 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo) sono sostituiti dai seguenti:
“1. Agli effetti della presente legge sono considerate serre le strutture installate al suolo e destinate esclusivamente a colture specializzate.
2. Le serre si distinguono in:
a) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura e funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
b) serre fisse destinate a colture protette, normalmente con condizioni climatiche artificiali e pertanto con strutture e coperture stabili.
3. La realizzazione delle serre di cui alla lettera a) del comma 2 costituisce attività edilizia libera ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
4. La realizzazione delle serre di cui alla lettera b) del comma 2 è subordinata al rilascio del titolo abilitativo richiesto dalla legislazione vigente in materia e all’impegno del richiedente a non modificare la destinazione del manufatto.”.