Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 26
Titolo:Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attivitŕ edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” e alla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 “Assestamento del bilancio 2014”
Pubblicazione:( B.U. 07 dicembre 2016, n. 133 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole: “, migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) in caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l’adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale” sono soppresse.
2. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 22/2009, al secondo capoverso le parole: “migliorare la sicurezza antisismica ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 in caso di demolizione e ricostruzione parziale, conseguire l’adeguamento sismico in caso di demolizione e ricostruzione totale,” sono soppresse.
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 2 della l.r. 22/2009 è aggiunto il seguente:
“8 bis. Gli interventi previsti nel presente articolo debbono rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza antisismica’’.



1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 22/2009 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis (Incentivi per l’adeguamento sismico degli edifici esistenti)
1. Al fine di promuovere l’adeguamento sismico del patrimonio edilizio regionale, le percentuali di ampliamento ammesse a seguito della realizzazione di interventi previsti dalla presente legge sono incrementate sino ad un ulteriore 15 per cento della volumetria o della superficie utile lorda (SUL), qualora l’intervento da realizzare preveda anche un adeguamento sismico della struttura portante dell’intero edificio esistente, ove non già obbligatorio per legge.”.



1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/2009, come da ultimo modificato dall’articolo 37 della l.r. 33/2014, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2018”.


1. L’articolo 35 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), così come modificato dall’articolo 10 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 (Legge finanziaria 2015) e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”) è sostituito dal seguente:
“Art. 35 (Attuazione dell’articolo 2bis del d.p.r. 380/2001)
1. In attuazione dell’articolo 2bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) negli edifici esistenti possono essere realizzati, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali ad un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali, interventi edilizi in deroga ai limiti di cui all’articolo 9 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del Codice Civile o della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale.”.



1. I Comuni adeguano gli atti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 22/2009, limitatamente alle disposizioni previste in questa legge, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della sua entrata in vigore.
2. Dalla data di entrata in vigore di questa legge, le domande per la realizzazione degli interventi previsti all’articolo 3 bis della l.r. 22/2009, introdotto dall’articolo 2, sono presentate dopo la scadenza del termine di cui al comma 1.
3. Con la medesima decorrenza stabilita al comma 2, le domande già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge possono essere modificate in adeguamento alle nuove disposizioni introdotte.



1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.